626 VISITE MEDICHE


626VISITE MEDICHE

626 Visite Mediche System è il software per la gestione di tutte le attività legate alle visite mediche (esami e vaccinazioni) obbligo di legge per alcuni settori lavorativi (D. Lgs. 626/94 e s.m.i) permettendo la redazione del calendario e dello scadenziario. Modulo integrato e interfacciato con 626 Lavoro System (o stand alone) è implementato attraverso le più recenti tecnologie informatiche (.Net) per cui risulta semplice ed immediato nell’utilizzo, personalizzabile ed affidabile.


Commenti

INFOTEL ha detto…
Nel caso in cui sussistano in ambito aziendale situazioni o lavorazioni che possano comportare rischi per la salute dei lavoratori, e per le quali sia obbligatoria per legge la sorveglianza sanitaria, dovrà essere nominato il medico competente, il cui nominativo e le modalità per reperirlo dovranno essere portati a conoscenza dei dipendenti interessati.

Al medico sono attribuiti principalmente - nei confronti dì ogni lavoratore sottoposto obbligatoriamente a sorveglianza sanitaria - i seguenti compiti:

* disporre l'effettuazione di accertamenti sanitari preventivi e periodici, avvalendosi, all'occorrenza, di competenze professionali esterne;


* esprimere i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, informando, in caso di rilevata inidoneità parziale o totale, il lavoratore ed il datore di lavoro;


* istituire ed aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, da conservarsi in azienda nel rispetto del segreto professionale;


* fornire informazioni ai lavoratori interessati sugli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e sui relativi esiti rilasciando loro, a richiesta, copia dei referti;


* effettuare le visite mediche richieste dal lavoratore, sempreché esse siano giustificate dai rischi connessi alla attività lavorativa espletata;


Il medico competente deve, altresì, visitare, insieme al Responsabile o ad un addetto del Servizio di prevenzione e protezione, gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno.

L’inosservanza degli obblighi previsti per medici comporta l’irrogazione di sanzioni (arresto o ammenda), variabili in relazione alla gravità delle violazioni delle norme di legge.
INFOTEL ha detto…
Ciascun lavoratore ha diritto di ricevere una informazione adeguata in materia di prevenzione e protezione.

Ai sensi dell’ art. 21 del D.lgs. n° 626/94, essa deve essere resa in forma agevolmente comprensibile, e riferita:

1. ai rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;


2. alle misure ed alle attività di protezione e prevenzione adottate;


3. ai rischi specifici, cui è esposto il lavoratore in relazione all'attività svolta ed alle normative di sicurezza ed alle disposizioni aziendali in materia;


4. ai pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi;


5. alle procedure ed ai nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori;


6. al nominativo del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e del medico competente (ove nominato).


In aggiunta alla informazione generale è prevista anche una informazione specifica e/o una informazione specifica, a favore dei lavoratori, che deriva il proprio contenuto dalla valutazione dei rischi effettuata per il singolo posto di lavoro o per posti di lavoro omogenei.

Esempi tipici con contenuto della azione informativo/formativa:

* dispositivi di protezione individuale - loro corretto impiego e manutenzione;


* movimentazione manuale dei carichi - modalità per una corretta movimentazione e rischi connessi alla erronea equilibratura del carico ed al superamento dei pesi consentiti;


* attrezzature munite di V.D.T. - misure ergonomiche applicabili al posto di lavoro, modalità di svolgimento dell’attività con specifico riferimento al regime delle interruzioni, sorveglianza sanitaria, protezione degli apparati visivo - e muscolo-scheletrici;


* impiego di sostanze e preparati pericolosi: modalità d’uso, precauzioni d’impiego, rimedi in caso d’intossicazione;


* sistema sanzionatorio per le violazioni alle norme di igiene e sicurezza del lavoro.


Altra forma di informazione è quella proveniente dal medico competente, e concernente:

* il significato e gli esiti degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti i lavoratori;


* il giudizio di inidoneità che deve essere comunicato per iscritto al lavoratore interessato ed al datore di lavoro.
INFOTEL ha detto…
In aggiunta agli obblighi già previsti dalla pregressa normativa sulla materia, è prescritto espressamente ai lavoratori di aver cura della propria sicurezza e della propria salute, nonché di usare correttamente, in conformità alle istruzioni ed alla formazione ricevute, i dispositivi di sicurezza, tanto collettivi che individuali, e gli altri mezzi di protezione, di segnalazione e di controllo. Tale obbligo si estende anche all'uso di macchinari, apparecchiature, utensili, sostanze e preparati pericolosi al fine di evitare che una loro utilizzazione inappropriata possa arrecare pregiudizi per la salute e la sicurezza degli altri dipendenti te delle persone eventualmente presenti nel luogo di lavoro.

I lavoratori hanno, in particolare, l'obbligo:

* di segnalare immediatamente al proprio preposto o dirigente (ovvero, in assenza di questi, ad un referente aziendale idoneo) le disfunzioni o le carenze delle attrezzature e/o dei dispositivi di sicurezza in dotazione, nonché ogni eventuale situazione di pericolo di cui vengano a conoscenza;


* di non rimuovere, modificare o disattivare, senza espressa autorizzazione dei competenti preposti o dirigenti, i dispositivi dì sicurezza, di segnalazione o di controllo;


* di adoperarsi direttamente, nei limiti delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o circoscrivere, in caso di emergenza, le situazioni di pericolo, dandone notizia,- appena possibile, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;


* di non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre, non di loro competenza, che possano compromettere la sicurezza propria e/o altrui;


* di sottoporsi ai controlli sanitari loro prescritti dal medico competente e/o dagli Organi di vigilanza;


* di non rifiutare - salvo giustificato motivo - la designazione all'incarico di attuare le misure di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;


* di partecipare con profitto e diligenza alle iniziative aziendali di informazione, addestramento e formazione, e di cooperare - nei limiti delle istruzioni ricevute e delle proprie competenze, capacità e condizioni di salute - con gli incaricati aziendali, per una più efficace attuazione delle procedure di esodo o di gestione dell'emergenza.


I lavoratori hanno il diritto:

* di astenersi - salvo casi eccezionali e su motivata richiesta - dal riprendere l'attività lavorativa nelle situazioni in cui persista un pericolo grave ed immediato;


* di allontanarsi - in caso di pericolo grave ed immediato e che non può essere evitato - dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, senza subire pregiudizi o conseguenze per il loro comportamento;


* di prendere in caso di pericolo grave ed immediato nella impossibilità di contattare un superiore gerarchico o un idoneo referente aziendale - misure atte a scongiurarne le conseguenze, senza subire pregiudizi per tale comportamento, salvo che questo sia viziato da gravi negligenze;


* di essere sottoposti a visite mediche personali, qualora la relativa richiesta sia giustificata da una connessione, documentabile, con rischi professionali.


L’inosservanza degli obblighi previsti per i lavoratori comporta l’irrogazione di sanzioni (arresto o ammenda), variabili in relazione alla gravità delle violazioni delle norme di legge.