Scuola Sicura - il progetto


Scuola Sicura - il progetto

Il Progetto "Scuola Sicura" è un programma didattico realizzato dal Ministero dell'Interno in collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Dipartimento della Protezione Civile, al fine di inserire nella scuola dell'obbligo l'insegnamento della protezione civile.Avviato in via sperimentale nel 1992, anche in ottemperanza alle disposizioni del Decreto del Ministro dell'Interno del 26 agosto 1992, recante "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica", è stato gradualmente esteso tra il 1993 ed il 1998 a tutte le province italiane, attraverso un piano operativo di sperimentazione che ha interessato oltre un milione di studenti.L'iniziativa sta comunque proseguendo su tutto il territorio, con l'intento di raggiungere il maggior numero possibile di istituti scolastici.Il Progetto tende a favorire l'inserimento nella scuola dell'obbligo di un programma globale di educazione incentrato sui rischi naturali, dell'ambiente domestico e scolastico, che coinvolga anche l'aspetto comportamentale ed avvicini i ragazzi alle realtà della protezione civile.Lo scopo dell'iniziativa, infatti, non è solo quello di dare utili informazioni sulle norme di sicurezza da adottare in emergenza, ma anche di formare ed educare il giovane a comportamenti che siano improntati alla solidarietà, collaborazione ed autocontrollo.A livello centrale è stato costituito il Comitato Organizzatore Nazionale del Progetto "Scuola Sicura", di cui fanno parte rappresentanti del Ministero dell'Interno, del Ministero della Pubblica Istruzione, del Dipartimento della Protezione Civile, del Ministero dell'Ambiente, del Corpo Forestale dello Stato, della Croce Rossa Italiana, dell'A.G.E.S.C.I., dell'A.N.P.A.S., della Siemens e della Telecom.A livello locale il Progetto è coordinato dalle Prefetture, attraverso un Comitato Organizzatore Provinciale, cui partecipano oltre al Provveditorato agli studi e al locale Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, anche rappresentanti di enti locali, enti pubblici e privati, aziende di servizi, organizzazioni di volontariato.Il Comitato Provinciale elabora, sulla base delle linee di indirizzo fissate dal Comitato Nazionale, un percorso didattico interdisciplinare, adeguandolo alle esigenze locali.Sono previsti diversi modelli di intervento:un corso di formazione agli insegnanti referenti di protezione civile;incontri diretti dei rappresentanti degli enti ed istituzioni presenti nel Comitato con le scolaresche;visite guidate a strutture locali di protezione civile;redazione di un piano di evacuazione da parte delle scuole partecipanti al Progetto;esercitazioni di evacuazione dell'edificio scolastico.Per consolidare l'attività svolta ed uscire dalla fase di sperimentazione il 3 dicembre 1997 è stato firmato dal Ministro dell'Interno con delega al coordinamento della protezione civile e dal Ministro della Pubblica Istruzione un Protocollo d'intesa per l'inserimento delle tematiche di protezione civile nelle attività scolastiche.Per dare attuazione agli impegni assunti con il Protocollo sono state istituite due Commissioni di studio:la Commissione di studio per l'inserimento della protezione civile nelle materie di insegnamento della scuola dell'obbligo;la Commissione di studio per le scuole medie di secondo grado.A seguito del Protocollo, per favorire l'introduzione a regime della protezione civile nelle attività di insegnamento della scuola dell'obbligo, il Ministero della Pubblica Istruzione ha emanato, con circolare n° 356 del 10 agosto 1998, una apposita Direttiva di orientamento alle istituzioni scolastiche, suggerendo la possibilità di una lettura degli attuali programmi didattici in una chiave che consenta di collegare alle singole materie di insegnamento, in maniera trasversale, le tematiche della sicurezza e della prevenzione.

Commenti

INFOTEL ha detto…
Il D.Lgs. 626/94 ed il D.M. 10 Marzo 1998 hanno introdotto la valutazione del rischio incendio come elemento base per l’individuazione delle misure tecniche e gestionali idonee a garantire livelli di sicurezza accettabili.

SicurFire™ propone le metodologie analitiche per sviluppare e documentare la valutazione del rischio incendio e per giudicare le condizioni di sicurezza dell’attività nel suo complesso, in coerenza con le linee guida indicate dalla Legislazione Europea. Il metodo si basa sulla riproduzione del processo analitico e valutativo dell’esperto consentendo al tecnico valutatore di formulare, secondo criteri resi espliciti, giudizi di sicurezza sulla realtà analizzata.

Messo a punti dai consulenti e dai tecnici di Consorzio Infotel e frutto di un’esperienza ventennale nel settore della sicurezza, SicurFire™ è un utile strumento per la valutazione del rischio nelle attività civili e per l’individuazione delle strategie di intervento sulle realtà già esistenti, nonché un valido supporto per la progettazione ex-novo delle stesse.

Gli elaborati di SicurFire™ possono costituire, nel caso di attività soggette al controllo dei VV.FF. e per le quali esistono specifiche regole tecniche, uno strumento ufficiale per individuare e motivare le misure compensative in sede di richiesta di deroga alle disposizioni di legge. Non a caso i documenti oggetto del software possono venire utilizzati per l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi e per ottenere il nulla-osta a realizzare, nei locali che si sta esaminando, impianti elettrici conformi alla CEI 64-8 Sez. 751.

SicurFire™ esplicita, durante i lavori, i fattori che concorrono a determinare la sicurezza antincendio per facilitare l’individuazione di tutte le possibili ed alternative strategie che permettono di raggiungere i livelli di sicurezza richiesti in quel contesto.

Gli elaborati di SicurFire™ costituiscono una elaborata e valida guida per la gestione delle problematiche legate all’antincendio sia in condizioni ordinarie che in condizioni di emergenza.

SicurFire™ dispone di una semplice interfaccia che permette all’utente di inserire manualmente le descrizioni dei materiali e dei dati (ovvero quantità e potere calorifico) oppure di richiamarli da un archivio molto completo e già compreso nella confezione. Durante la fase dell’inserimento dei dati viene lasciata all’utente la facoltà di inserire un testo di commento per ogni locale. La sezione dedicata al calcolo del carico d’incendio prevede svariate forme di stampa ovvero diretta oppure tramite esportazione in vari formati. Le stampe, infine, potranno essere previste con i dati generali, l’elenco dei locali ed il calcolo del carico di incendio ed indici di valutazione per ogni singolo locale. Gli archivi in dotazione sono quelli dei materiali combustibili ovvero solidi (espressi in kg, pezzi, m, m2, m3), liquidi e gassosi (stoccati o in tubazioni intercettabili) e dei locali che possono essere richiamati e, se necessario, modificati per adattarli al caso specifico.

A corredo di SicurFire™ viene fornita anche una ricca banca dati della normativa di riferimento. La sua consultazione consente all’utente di reperire con estrema facilità e semplicità tutte le informazioni desiderate restando sempre nell’ambiente di lavoro e senza la necessità di abbandonarlo. Questo utilissimo ed indispensabile strumento di supporto a tutti i professionisti e consulenti per la sicurezza prevede, infine, una funzione di aggiornamento automatico via Internet che segnala la presenza di eventuali aggiornamenti normativi e provvede direttamente a scaricarli ed a renderli fruibili fin da subito.

Principali funzionalità tecniche

* Funzionalità di aggiornamento automatico tramite Live Update via Internet
* Banca dati legislativa interna
* Trasferimento dei dati via Web
* Funzionamento in multi-utenza e predisposizione per il funzionamento su Rete LAN
* Scadenziario elettronico
* Molteplici funzionalità di importazione/esportazioni dei grafici e dei dati
*
Interfacciabile con gli altri pacchetti software della collana SafetyNet (come 626 Lavoro System™ ed altri)
* Archivio dei materiali combustibili
INFOTEL ha detto…
Il datore di lavoro deve procedere all’individuazione di tutti i fattori di rischio esistenti in azienda e delle loro reciproche interazioni, nonché alla valutazione della loro entità. Su questa base il datore di lavoro deve individuare le misure di prevenzione e pianificarne l’attuazione, il miglioramento ed il controllo al fine di verificarne l’efficacia e l’efficienza.

La valutazione è effettuata in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente (nei casi in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria), previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.

Al termine della valutazione viene elaborato un apposito documento che viene conservato presso l’azienda e che costituisce il punto di riferimento per tutti i soggetti che intervengono nelle attività rivolte alla sicurezza in azienda.

Contenuti del documento
Nell’impostazione del legislatore il documento è articolato in tre parti e contiene:

a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro.
La relazione deve fornire indicazioni almeno su:
- le realtà operative considerate, eventualmente articolate nei diversi ambienti fisici, illustrando gli elementi del ciclo produttivo rilevanti per l’individuazione e la valutazione dei rischi, lo schema del processo lavorativo, con riferimento sia ai posti di lavoro, sia alle mansioni ed ogni altro utile dato;
- le varie fasi del procedimento seguito per la valutazione dei rischi;
- il coinvolgimento delle componenti aziendali, con particolare riferimento al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- le professionalità e risorse interne ed esterne cui si sia fatto eventualmente ricorso.
Per quel che concerne i criteri adottati, le indicazioni devono riguardare:
- i pericoli ed i rischi correlati;
- le persone esposte al rischio prese in esame, nonché gli eventuali gruppi particolari (le categorie di lavoratori per i quali, rispetto alla media dei lavoratori, i rischi relativi ad un medesimo pericolo sono comparativamente maggiori per cause soggettive dipendenti dai lavoratori stessi);
- i riferimenti normativi adottati per la definizione del livello di riduzione di ciascuno dei rischi presenti;
- gli elementi di valutazione usati in assenza di precisi riferimenti di legge (norme di buona tecnica, codici di buona pratica, ecc.);

b) l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione adottate sulla base della valutazione effettuata e dei dispositivi di protezione individuale utilizzati, con l’indicazione:
- degli interventi risultati necessari a seguito della valutazione e di quelli programmati per conseguire una ulteriore riduzione di rischi residui;
- delle conseguenti azioni di informazione e formazione dei lavoratori previste;
- dell’elenco dei mezzi di protezione personali e collettivi messi a disposizione dei lavoratori;

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, illustrando in particolare:
- l’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione;
- il programma per l’attuazione ed il controllo dell’efficienza delle misure di sicurezza poste in atto;
- il piano per il riesame periodico od occasionale della valutazione, anche in esito ai risultati dell’azione di controllo.