Software Ponteggi PIMUS


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Il software per la verifica statica degli elementi strutturali di un ponteggio. Le tipologie di ponteggio previste sono in struttura prefabbricata o in tubolari di acciaio.

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PIMUSNET 2.0 è il software che compone e stampa in pochi minuti il Piano di Montaggio, Smontaggio e Trasformazione dei ponteggi ai sensi del D. Lgs. 235/03.
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  • Schede riportanti gli schemi di montaggio/smontaggio con e senza DPI anticaduta per:
  • ponteggi a tubi e giunti
  • Ponteggi a telai prefabbricati
  • Ponteggi a montanti e traversi prefabbricati.
  • Schede di verifica degli elementi del ponteggio, Circolare Ministero del Lavoro, n.46 dell' 11 luglio 2000- Allegato XIV D. Lgs. 626/94)
  • Gestione formazione dei preposti e degli addetti al montaggio/smontaggio
  • Elenco delle attività per le quali si farà uso del ponteggio
  • Gestione delle modalità di utilizzo del ponteggi da parte di propri dipendenti o terzi (controlli periodici e/o straordinari del ponteggio, indicazioni generali per l' uso in sicurezza, divieti specifici di modifica e manomissioni del ponteggio, ecc.)
  • Schema della dichiarazione di avvenuta consegna del PiMUS
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Commenti

INFOTEL ha detto…
NORMATIVA SUI PONTEGGI FISSI

D.P.R. 7 Gennaio 1956 n.164

D.P.R. 27 Aprile 1955 n.547

DECRETO MINISTERIALE 2 SETTEMBRE 1968

CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO 22 NOVEMBRE 1985, N. 149
INFOTEL ha detto…
D.P.R. 7 Gennaio 1956 n.164
Coordinato con il D.M. 2 Settembre 1968 e con il D.M. 6 Ottobre 1988, n.451

CAPO IV
PONTEGGI E IMPALCATURE IN LEGNAME

Art.16 Ponteggi ed opere provvisionali
Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai m 2, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature e ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose.

Art.17 Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali
Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.

Art.18 Deposito di materiali sulle impalcature
1. Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere è vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori.

2. Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello che è consentito dal grado di resistenza del ponteggio; lo spazio occupato dai materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro.

Art.19 Collegamenti delle impalcature
L'accoppiamento degli elementi che costituiscono i montanti dei ponteggi deve essere eseguito mediante fasciatura con piattina di acciaio dolce fissata con chiodi oppure a mezzo di traversini di legno (ganasce); sono consentite legature fatte con funi di fibra tessile.

Art.20 Disposizione dei montanti
1. I montanti devono essere costituiti con elementi accoppiati, i cui punti di sovrapposizione devono risultare sfalsati di almeno m 1; devono altresì essere verticali o leggermente inclinati verso la costruzione.

2. Per impalcature fino a m 8 di altezza sono ammessi montanti singoli in un sol pezzo; per impalcature di altezza superiore, soltanto per gli ultimi m 7 i montanti possono essere ad elementi singoli.

3. Il piede dei montanti deve essere solidamente assicurato alla base di appoggio o di infissione in modo che sia impedito ogni cedimento in senso verticale ed orizzontale.

4. L'altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l'ultimo impalcato o il piano di gronda.

5. La distanza tra due montanti consecutivi non deve essere superiore a m 3,60; può essere consentita una maggiore distanza quando ciò sia richiesto da evidenti motivi di esercizio del cantiere, purché, in tal caso, la sicurezza del ponteggio risulti da un progetto redatto da un ingegnere o architetto, corredato dai relativi calcoli di stabilità.

6. Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo.

Art.21 Correnti
1. I correnti devono essere disposti a distanze verticali consecutive non superiori a m 2.

2. Essi devono poggiare su gattelli in legno inchiodati ai montanti ed essere solidamente assicurati ai montanti stessi con fasciatura di piattina di acciaio dolce (reggetta) o chiodi forgiati. Il collegamento può essere ottenuto anche con gattelli in ferro e con almeno doppio giro di catena metallica (agganciaponti); sono consentite legature con funi di fibra tessile.

3. Le estremità dei correnti consecutivi di uno stesso impalcato devono essere sovrapposte e le sovrapposizioni devono avvenire in corrispondenza dei montanti.

Art.22 Traversi
1. I traversi di sostegno dell'intavolato devono essere montati perpendicolarmente al fronte della costruzione.

2. Quando l'impalcatura è fatta con una sola fila di montanti, un estremo dei traversi deve poggiare sulla muratura per non meno di cm 15 e l'altro deve essere assicurato al corrente.

3. La distanza fra due traversi consecutivi non deve essere superiore a m 1,20.

Art.23 Intavolati
1. Le tavole costituenti il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie ed impalcati di servizio devono avere le fibre con andamento parallelo all'asse, spessore adeguato al carico da sopportare ed in ogni caso non minore di cm 4, e larghezza non minore di cm 20. Le tavole stesse non devono avere nodi passanti che riducano più del dieci per cento la sezione di resistenza.

2. Le tavole non devono presentare parti a sbalzo e devono poggiare sempre su quattro traversi; le loro estremità devono essere sovrapposte, in corrispondenza sempre di un traverso, per non meno di cm 40.

3. Le tavole devono essere assicurate contro gli spostamenti e ben accostate tra loro e all'opera in costruzione; è tuttavia consentito un distacco dalla muratura non superiore a cm 20 soltanto per la esecuzione di lavori in finitura.

4. Le tavole esterne devono essere a contatto dei montanti.

Art.24 Parapetti
1. Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un'altezza maggiore di m 2, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto costituito da uno o più correnti paralleli all'intavolato, il cui margine superiore sia posto a non meno di m 1 dal piano di calpestio, e di tavola fermapiede alta non meno di cm 20, messa di costa e aderente al tavolato.

2. Correnti e tavola fermapiede non devono lasciare una luce, in senso verticale, maggiore di cm 60.

3. Sia i correnti che la tavola fermapiede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti.

Art.25 Ponti a sbalzo
1. Nei casi in cui particolari esigenze non permettono l'impiego di ponti normali, possono essere consentiti ponti a sbalzo purché la loro costruzione risponda a rigorosi criteri tecnici e ne garantisca la solidità e la stabilità.

2. In ogni caso per il ponte a sbalzo devono essere osservate le seguenti norme:

2.1) l'intavolato deve essere composto con tavole a stretto contatto, senza interstizi che lascino passare materiali minuti, e il parapetto del ponte deve essere pieno; quest'ultimo può essere limitato al solo ponte inferiore nel caso di più ponti sovrapposti;

2.2) l'intavolato non deve avere larghezza utile maggiore di m 1,20;

2.3) i traversi di sostegno dell'impalcato devono essere solidamente ancorati all'interno a parte stabile dell'edificio, ricorrendo eventualmente all'impiego di saettoni; non è consentito l'uso di contrappesi come ancoraggio dei traversi, salvo che non sia possibile provvedere altrimenti;

2.4) i traversi devono poggiare su strutture e materiali resistenti;

2.5) le parti interne dei traversi devono essere collegate rigidamente fra di loro con due robusti correnti, di cui uno applicato contro il lato interno del muro o dei pilastri e l'altro alle estremità dei traversi in modo da impedire qualsiasi spostamento.

Art.26. Mensole metalliche
Nei ponteggi a sbalzo possono essere usati sistemi di mensole metalliche, purché gli elementi fissi portanti siano applicati alla costruzione con bulloni passanti trattenuti dalla parte interna da dadi e controdadi su piastra o da chiavella oppure con altri dispositivi che offrano piena garanzia di resistenza.

Art.27 Sottoponti
1. Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a m 2,50.

2. La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi, per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni.
(In base all'art.2 del D.M. 6 Ottobre 1988, n.451, al presente primo comma è ammessa deroga a condizione che il piano di calpestio sia costituito da elementi metallici, ovvero che la distanza tra i traversi metallici su cui poggiano gli impalcati in legname non sia superiore a cm 60 ed in ogni caso l'appoggio degli impalcati in legno avvenga almeno su tre traversi metallici.)

Art.28 Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio
1. Nella esecuzione di opere a struttura in conglomerato cementizio, quando non si provveda alla costruzione da terra di una normale impalcatura con montanti, prima di iniziare la erezione delle casseformi per il getto dei pilastri perimetrali, deve essere sistemato, in corrispondenza al piano raggiunto, un regolare ponte di sicurezza a sbalzo, avente larghezza utile di almeno m 1,20.

2. Le armature di sostegno del cassero per il getto della successiva soletta o della trave perimetrale, non devono essere lasciate sporgere dal filo del fabbricato più di cm 40 per l'affrancamento della sponda esterna del cassero medesimo.

3. Come sotto ponte può servire l'impalcato o ponte a sbalzo costruito in corrispondenza al piano sottostante.

4. In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve essere sistemato, all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

5. Tale protezione può essere sostituita con una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con la segregazione dell'area sottostante.

Art.29 Andatoie e passerelle
1. Le andatoie devono avere larghezza non minore di m 0,60, quando siano destinate soltanto al passaggio di lavoratori, e di m 1,20, se destinate al trasporto di materiali.

2. La loro pendenza non deve essere maggiore del 50 per cento.

3. Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli; sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico.

4. Le andatoie e le passerelle devono essere munite, verso il vuoto, di normali parapetti e tavole fermapiede.
INFOTEL ha detto…
PONTEGGI METALLICI FISSI

Art.30 Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego
1. La costruzione e l'impiego dei ponteggi le cui strutture portanti sono costituite totalmente o parzialmente da elementi metallici sono disciplinati dalle norme del presente capo.

2. Per ciascun tipo di ponteggio metallico il fabbricante deve chiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'autorizzazione all'impiego, corredando la domanda di una relazione nella quale devono essere specificati gli elementi di cui all'articolo seguente.

3. Il Ministero decide in merito alle domande, sentiti il consiglio nazionale delle ricerche e la commissione consultiva prevista dell'art.393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1955, n. 547.

4. Chiunque intende impiegare ponteggi metallici deve farsi rilasciare dal fabbricante copia conforme della autorizzazione di cui ai comma precedenti e delle istruzioni e schemi elencati ai numeri 4, 5, 6 e 7 dell'articolo seguente.

Art.31. Relazione tecnica
La relazione di cui all'articolo precedente deve contenere:

1) descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema dell'insieme;

2) caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali; 3) indicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti i vari elementi;

4) calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego;

5) istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio;

6) istruzioni per le prove di carico del ponteggio;

7) schemi - tipo di ponteggio con l'indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l'obbligo del calcolo per ogni singola applicazione.

Art.32. Progetto
1. I ponteggi metallici di altezza superiore a m 20 e le altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici, o di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un progetto comprendente:

a) calcolo eseguito secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale;

b) disegno esecutivo.

2. Dal progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione, deve risultare quanto occorre per definire il ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell'esecuzione.

3. Copia dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art.30 e copia del progetto e dei disegni esecutivi devono essere tenute ed esibite, a richiesta degli ispettori del lavoro, nei cantieri in cui vengono usati i ponteggi e le opere provvisionali di cui al primo comma.

Art.33 Disegno
1. Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi metallici deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli ispettori del lavoro, copia dell'attestazione di conformità di cui all'ultimo comma dell'art.30 e copia del disegno esecutivo, dalle quali risultino:

a) l'indicazione del tipo di ponteggio usato;

b) generalità e firma del progettista, salvo i casi di cui al n. 7 dell'art.31;

c) sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato;

d) indicazione degli appoggi e degli ancoraggi.

2. Quando non sussiste l'obbligo del calcolo, ai sensi del n. 7 dell'art.31, invece delle indicazioni di cui al precedente n. 2, sono sufficienti le generalità e la firma del responsabile del cantiere.

3. Le eventuali modifiche al ponteggio, che devono essere subito riportate sul disegno, devono restare nell'ambito dello schema - tipo che ha giustificato l'esenzione dall'obbligo del calcolo.

* Riferimento alla circolare del Ministero del Lavoro n°149/85

Art.34 Nome del fabbricante
Gli elementi metallici dei ponteggi (aste, tubi, giunti, basi) devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, il nome o il marchio del fabbricante.

Art.35 Caratteristiche di resistenza
1. Gli elementi metallici costituenti il ponteggio devono avere carico di sicurezza non minore di quello indicato nell'autorizzazione ministeriale prevista all'art.30.

2. Le aste del ponteggio devono essere in profilati o in tubi senza saldatura con superficie terminale ad angolo retto con l'asse dell'asta.
(In base all'art.6 del D.M. 2 Settembre 1968 è ammesso che le aste dei ponteggi siano costituite da tubi ottenuti mediante sistemi continui di saldatura, di spessore nominale non inferiore a 3,25 mm , di comprovata resistenza allo schiacciamento ed alla curvatura)

3. L'estremità inferiore del montante deve essere sostenuta da una piastra di base metallica, a superficie piana, di area non minore di 18 volte l'area del poligono circoscritto alla sezione del montante stesso e di spessore tale da resistere senza deformazioni al carico. La piastra deve avere un dispositivo di collegamento col montante atto a centrare il carico su di essa e tale da non produrre momenti flettenti sul montante.
(In base all'art.5 del D.M. 2 Settembre 1968 è ammesso utilizzare piastre di base metalliche di area inferiore purché dette piastre abbiano una superficie di appoggio non inferiore a 150 cm quadrati e siano di comprovata resistenza meccanica.)

4. I ponteggi devono essere controventati opportunamente sia in senso longitudinale che trasversale; ogni controvento deve resistere a trazione e a compressione.
(In base all'art.3 del D.M. 2 Settembre 1968 è ammessa deroga alla disposizione di cui sopra, a condizione che i collegamenti siano realizzati mediante l'impiego di giunti ortogonali di notevole rigidezza angolare.)

5. I giunti metallici devono avere caratteristiche di resistenza non minori di quelle delle aste collegate e sempre in relazione agli sforzi a cui sono sotto posti; ad elementi non verniciati, essi devono assicurare resistenza allo scorrimento con largo margine di sicurezza.

6. Le due ganasce, a giunto serrato, non devono essere a contatto dalla parte del bullone.

7. Le parti costituenti il giunto di collegamento devono essere riunite fra di loro permanentemente e solidamente in modo da evitare l'accidentale distacco di qualcuna di esse.

Art.36 Montaggio e smontaggio
1. Al montaggio ed allo smontaggio dei ponteggi metallici deve essere adibito personale pratico e fornito di attrezzi appropriati ed in buono stato di manutenzione.

2. I montanti di una stessa fila devono essere posti a distanza non superiore a m 1,80 da asse ad asse.
(In base all'art. 3 del D.M. 6 Ottobre 1988, n. 451, è ammessa deroga alla disposizione sulla distanza reciproca dei montanti, a condizione che risulti da apposito calcolo che la maggiore distanza tra i montanti - colonne - rispetto a quella di 1,80 metri prevista, garantisca almeno identiche condizioni di sicurezza.)

3. Nel serraggio di più aste concorrenti in un nodo i giunti devono essere collocati strettamente l'uno vicino all'altro.

4. Per ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti, di cui uno può fare parte del parapetto.
(In base all'art.4 del D.M. 2 Settembre 1968 è ammessa deroga alla disposizione di cui sopra a condizione che sia applicato almeno un corrente per piani alternati di ponte e che gli ancoraggi del ponteggio siano disposti almeno ogni 22 m quadrati. E' altresì ammesso che gli ancoraggi dei ponteggi devono essere disposti a rombo almeno ogni 22 m quadrati.)

5. Il responsabile del cantiere deve assicurarsi che il ponteggio venga montato conformemente al progetto e a regola d'arte.

Art.37 Manutenzione e revisione
1. Il responsabile del cantiere, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l'eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti.

2. I vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti nocivi esterni con verniciatura, catramatura o protezioni equivalenti.

Art.38 Norme particolari ai ponti metallici
1. Le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi metallici.

2. E' fatto divieto di gettare dall'alto gli elementi metallici del ponte.

3. E' fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti.

4. Per i ponteggi metallici valgono, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno.
INFOTEL ha detto…
D.P.R. 27 Aprile 1955 n.547

Art.39. Scariche atmosferiche
Le strutture metalliche degli edifici e delle opere provvisionali, i recipienti e gli apparecchi metallici, di notevoli dimensioni, situati all'aperto, devono, per se stessi o mediante conduttore e spandenti appositi, risultare collegati elettricamente a terra in modo da garantire la dispersione delle scariche atmosferiche.

Art. 40. Scariche atmosferiche
Le installazioni ed i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche devono essere periodicamente controllati e comunque almeno una volta ogni due anni, per accertarne lo stato di efficienza.
INFOTEL ha detto…
DECRETO MINISTERIALE 2 SETTEMBRE 1968
(Gazzetta Ufficiale 23 Settembre 1968, n. 242)

Riconoscimento di efficacia di alcune misure tecniche di sicurezza per i ponteggi metallici fissi, sostitutive di quelle indicate nel decreto Presidente della Repubblica 7 Gennaio 1956, n. 164

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
Visto il D.P.R. 27 Aprile 1955, recante norme generali per la prevenzione di infortuni sul lavoro;
Visto il D.P.R. 7 Gennaio 1956 n. 164, concernente norme speciali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni;
Considerate le disposizioni del precitato D.P.R. n.164 che disciplinano le caratteristiche degli elementi costituenti i ponteggi metallici fissi, nonché le modalità da seguire nella loro realizzazione con particolare riguardo alla distanza reciproca dei traversi, alle controventature trasversali, alla predisposizione per ogni piano di ponte di due correnti alle dimensioni della piastra di base ed al divieto dell'impiego nelle aste dei tubi saldati;
Ritenuto che tecniche di costruzione e metodologie di realizzazione sopravvenute abbiano consolidato conoscenze ed esperienze sulla stabilità dei ponteggi metallici fissi realizzati secondo schemi e parametri dimensionali differenti da quelli desumibili dalle disposizioni di legge sopra richiamate e con l'impiego di aste in tubo saldato di comprovata efficienza;
Ritenuto altresì che l'adozione di nuovi schemi e di parametri dimensionali differenti da quelli prescritti dalle vigenti disposizioni, nonché l'impiego di aste in tubo saldato, sia ammissibile ove sia riconosciuta l'efficacia ai fini della sicurezza di tali nuovi sistemi e mezzi;
Visto l'art.395, ultimo comma, del precitato D.P.R.27 Aprile l955, n.547, concernente al riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi o sistemi di sicurezza, diversi da quelli prescritti dalle disposizioni di legge in vigore in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
Udito il Consiglio nazionale delle ricerche;
Sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene sul lavoro;

Decreta:

Art.1
Le norme del presente decreto riguardano deroghe di carattere generale - disposte ai sensi dell'art.359, terzo comma, del decreto presidenziale n.547 del 27 Aprile 1955 - a talune disposizioni del decreto presidenziale n. 164 del 7 Gennaio 1956, limitatamente alla fabbricazione ed all'impiego di ponteggi metallici fissi, a condizione che siano adottati i mezzi o i sistemi di riconosciuta efficacia ai fini della sicurezza del lavoro, previsti negli articoli seguenti.

Art.2
E' ammessa deroga alla disposizione sulla distanza reciproca dei traversi di cui all'art.22, u.c., del decreto presidenziale n. 164 del 1956, a condizione che:

a) la distanza fra due traversi consecutivi non sia superiore a m 1,80;

b) il modulo di resistenza degli elementi dell'impalcato relativo sia superiore a 1,5 volte quello risultante dall'impiego di tavole poggianti su traversi disposti ad una distanza reciproca di m 1,20 e aventi spessore e larghezza rispettivamente di cm 4 e di cm 20. Tale maggiore modulo di resistenza può essere ottenuto mediante impiego, sia di elementi d'impalcato di dimensioni idonee, quali tavole di spessore e di larghezza rispettivamente non minore di cm 4 x 30 ovvero di cm 5 x 20, sia di elementi d'impalcato compositi aventi caratteristiche di resistenza adeguata.

Art.3
E' ammessa deroga alla disposizione sulle controventature trasversali di cui all'art.35 , quarto comma del decreto presidenziale n. 164 del 1956, a condizione che:

a) i collegamenti siano realizzati mediante l'impiego di giunti ortogonali di notevole rigidezza angolare;

b) i requisiti di rigidezza angolare, di cui alla precedente lettera a), siano attestati mediante certificato, rilasciato da parte di laboratori ufficiali riconosciuti dalle università degli studi, politecnici, ovvero dell'ente nazionale prevenzione infortuni dopo l'effettuazione di prove condotte, almeno su cinque campioni, montando sul giunto due spezzoni di tubo di uguale lunghezza, a due delle cui estremità consecutive s'applicheranno forze rivolte in senso opposto che determinino sempre uno scorrimento angolare da 0,5 a 1 grado con un momento non inferiore ai kgm 40.

Art.4
E' ammessa deroga alla disposizione sui due correnti per ogni piano di ponte di cui all'art.36, quarto comma, del decreto presidenziale n. 164 del 1956, a condizione che:

a) sia applicato almeno un corrente per piani alternati di ponte;

b) gli ancoraggi del ponteggio siano disposti almeno ad ogni mq 22.

Art.5
E' ammessa deroga alla disposizione sulla superficie della piastra di base metallica di cui all'art.35 , terzo comma, del decreto presidenziale n. 164 del 1956, a condizione che:

a) la piastra di base metallica di sostegno dei montanti abbia una superficie di appoggio non inferiore a cmq 150;

b) la resistenza meccanica di dette piastre sia attestata mediante certificato, rilasciato da parte di laboratori ufficiali riconosciuti dalle università degli studi, politecnici, ovvero, dall'ente nazionale prevenzione infortuni, dopo l'esecuzione di prove, condotte su almeno 5 campioni, dalle quali risulti che non si sono determinate deformazioni permanenti sotto un carico di kg 2.000 sulle basette supportate da una corona circolare a bordi vivi avente diametri interno ed esterno rispettivamente di mm 110 e mm 176;

c) le piastre di base, siano corredate da elementi di ripartizione aventi dimensioni e caratteristiche adeguate ai carichi da trasmettere ed alla consistenza dei piani di posa.

Art.6
E' ammessa deroga alla disposizione sulle caratteristiche dei profilati o dei tubi delle aste di cui all'art.35 , secondo comma, del decreto presidenziale n. 164 del 1956, a condizione che:

a) le aste dei ponteggi siano costituite da tubi, ottenuti mediante sistemi continui di saldatura, di spessore nominale non inferiore a mm 3,25, di comprovata resistenza allo schiacciamento e alla curvatura;

b) i requisiti di resistenza di cui alla precedente lettera a) siano attestati, mediante certificato, rilasciato da parte di laboratori ufficiali riconosciuti dalle università degli studi, politecnici, ovvero dall'ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, dopo l'effettuazione delle seguenti prove:

I - di schiacciamento, effettuata su un campione di tubo lungo mm 50 e con gli spigoli arrotondati, sottoposto a schiacciamento a freddo, ponendo la saldatura su di un piano a 45° con l'orizzontale fino a quando la distanza X tra le superfici, misurata sotto carico, raggiunga i seguenti valori, in relazione allo spessore del tubo s:

1) X = 4s per acciaio con carico di rottura 37-48 kg/mmq;

2) X = 6s per acciaio con carico di rottura 42-53 kg/mmq;

3) X = 8s per acciaio con carico di rottura 52-65 kg/mmq.

La prova deve essere ripetuta su almeno 5 campioni prelevati da 5 aste, rappresentative della produzione.

I campioni sottoposti a prova non devono presentare fessurazioni o altri difetti;

II - di curvatura, effettuata su un campione di tubo vuoto all'interno e con la saldatura posta lungo la generatrice più esterna, curvato a temperatura ambiente per mezzo di un dispositivo atto a curvare avente raggio pari a 3 volte il diametro del tubo in modo che, a prova ultimata, gli assi delle sezioni esterne del tubo formino fra loro un angolo di 90°.

La prova deve essere ripetuta su almeno 5 campioni di tubi prelevati da 5 aste, rappresentative della produzione.

I campioni sottoposti a prove non devono presentare fessurazioni o altri difetti.
INFOTEL ha detto…
CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO 22 NOVEMBRE 1985, N. 149

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro DIV. VII
Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1956, n.164
Disciplina della costruzione e dell'impiego dei ponteggi metallici fissi

Sono pervenuti a questo Ministero diversi quesiti concernenti questioni connesse all'utilizzazione dei ponteggi metallici fissi; poiché tali problematiche rivestono carattere di generalità lo scrivente, al fine di pervenire a soluzioni univoche sul piano operativo, ha predisposto le seguenti istruzioni, in conformità al parere espresso al riguardo dalla Commissione Consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro.

1) Premessa

L'impiego dei ponteggi metallici fissi è subordinato alla osservanza delle norme contenute nel capo V del D.P.R. 7 Gennaio 1956, n. 164 e delle istruzioni per il montaggio, l'impiego e lo smontaggio, che costituiscono parte integrante dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro ai sensi dell'art.30 del suddetto decreto.

Tale autorizzazione è rilasciata a seguito di riscontro della rispondenza della struttura e dei singoli elementi alle norme di cui al citato capo V e successivi decreti ministeriali di riconoscimento di efficacia sulla base quindi, di una potenziale idoneità del ponteggio ad un impiego generalizzato nel rispetto sempre degli schemi autorizzati.

Pertanto, ove non espressamente previsto dal costruttore nella richiesta di autorizzazione, non vengono prese in considerazione specifiche misure di sicurezza relative a casi ed utilizzazioni particolari.

La disciplina prevista dal legislatore per la costruzione e l'impiego dei ponteggi metallici fissi influisce, per vari aspetti, nella attività di vigilanza sull'impiego di queste opere provvisionali.

Infatti, mentre nel caso di accertamenti su ponteggi ed impalcature in legname ogni apprezzamento è demandato agli organi di vigilanza sulla scorta delle disposizioni di legge - che in via generale sono espresse dall'art.7 ed in particolare da tutti gli articoli del Capo IV del D.P.R. n. 164/56 - quando trattasi di ponteggi metallici fissi, la vigilanza si raccorda, per così dire, su un controllo di merito già effettuato a suo tempo dal Ministero del lavoro che ha rilasciato la relativa autorizzazione all'impiego.

E' del tutto evidente che non è compito connesso alla vigilanza sull'impiego dei ponteggi metallici entrare nel merito delle caratteristiche di resistenza dei materiali, delle sollecitazioni, dei coefficienti di sicurezza, ecc. poiché tali aspetti sono già stati esaminati, a suo tempo, dal Ministero che ha concesso l'autorizzazione; rientra, invece, tra i predetti compiti accertare, in primo luogo, se nel cantiere dove il ponteggio è impiegato, è tenuto il "libretto" contenente copia della documentazione di cui all'ultimo comma dell'art.30 del D.P.R. 164/56 e copia del disegno esecutivo dal quale risultino tutti i dati, così come è stabilito dall'art.33 sempre del D.P.R. n. 164/56, che dispone, fra l'altro l'obbligo della tenuta di questi documenti e della loro esibizione agli incaricati della vigilanza. Quanto sopra soltanto qualora si tratti di opere provvisionali "normali" di altezza inferiori ai 20 metri; per ponteggi più alti o di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni o ai sovraccarichi trova applicazione l'art.32 che fa obbligo di erigere il ponteggio sulla base di un progetto specifico redatto e firmato da un professionista abilitato; in tal caso presso il cantiere deve essere tenuta, oltre alla documentazione indicata in precedenza, anche copia del progetto e dei disegni esecutivi.

E' opportuno precisare, in proposito, che sia la progettazione sia i calcoli devono essere eseguiti secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale - istruzioni che devono essere fornite dal fabbricante e rese disponibili in cantiere - (art.32 punto 1 D.P.R. n. 164/56) ed in ogni caso nel rispetto di tutte le norme relative alle caratteristiche costruttive previste dalle varie norme del già citato Capo V del D.P.R. n. 164/56 nonché, ovviamente, delle norme di buona tecnica.

Per le situazioni che necessariamente richiedono l'uso di ponteggi strutturati in parziale difformità dagli schemi autorizzati (costruzione o manutenzione di manufatti di forma peculiare: ad es. serbatoi a fungo, costruzioni con notevoli aggetti ecc.), dovrà essere redatto un progetto, firmato da un professionista abilitato, seguendo i criteri esposti al punto 7-1 dell'allegato 1 alla presente circolare che riassume i principali riferimenti per le verifiche di stabilità.

Si deve inoltre tener presente che - fatta eccezione dei casi in cui ciò sia previsto dalle relative autorizzazioni - non è consentito utilizzare elementi facenti parte di ponteggi di tipo diverso e/o misto, ancorché trattasi di elementi di ponteggi autorizzati, a meno che ciò non sia previsto da uno specifico progetto, redatto secondo i già citati criteri del punto 7 dell'allegato 1.

Al di fuori di tali particolari circostanze si configurerebbe la violazione dell'art.30, ultimo comma, in quanto il ponteggio è stato eretto in difformità dagli schemi autorizzati. D'altronde dall'assemblaggio di parti di per sé giudicate idonee in sede di autorizzazione non necessariamente deriva l'idoneità dell'opera presa nel suo complesso, a maggiore ragione ove si considerino i problemi di incompatibilità dimensionale tra i vari elementi (basti pensare, ad esempio alle diagonali dei telai prefabbricati ed alle differenze dei valori di scorrimento tra i vari tipi di giunti e di tubi).

2) Problemi di instabilità strutturale connessi con il numero degli impalcati

I ponteggi metallici sono strutture provvisionali reticolari multipiani caratterizzate da una notevole snellezza delle aste e quindi comportanti rischi di crollo improvviso o fenomeni di instabilità locale e d'insieme, difficilmente valutabili in relazione: ai giochi esistenti fra le parti costituenti il ponteggio, al numero - necessariamente discontinuo - di ancoraggi ed alla indeterminazione degli effetti stabilizzanti dovuti alle diagonali di facciata, di stilata e nei piani orizzontali (in pianta).

Per risolvere le indeterminazioni di calcolo i prototipi dei ponteggi vengono sottoposti a prove sperimentali di collasso che ne caratterizzano, per gli schemi previsti dal fabbricante, i limiti di impiego.

In relazione a tali limiti le autorizzazioni alla costruzione ed all'impiego fissano in modo univoco il numero massimo di impalcati carichi e scarichi che possono essere montati sulla stessa verticale.

L'aumento di impalcati, rispetto a quelli massimi previsti dagli schemi - tipo autorizzati, comporta una progressiva riduzione del grado di sicurezza della struttura, con rischio tanto più grave in quanto il collasso si manifesta in modo improvviso, al raggiungimento del carico critico e senza alcuna manifestazione di fenomeni di deformazione; conseguentemente la semplice esistenza di impalcati supplementari oltre quelli consentiti potrebbe determinare - soprattutto nel caso di ponteggi di rilevante sviluppo verticale già di per sé ai limiti dei valori ammissibili di sicurezza - rischi di crollo, a prescindere dai sovraccarichi potenziali.

Tale rischio non può essere, ovviamente giustificato da altre esigenze, seppure di carattere antinfortunistico, che comunque possono essere soddisfatte da misure che non inficiano la stabilità dell'opera. Infatti, nei ponteggi da costruzione l'accesso agli impalcati - ancorché posti in alto - può avvenire dai solai già gettati, a mezzo di apposite andatoie, ed il rischio di caduta dai piani non muniti di impalcati viene evitato - ai sensi dell'art.68 del D.P.R. n. 164/56 - mediante sbarramento delle aperture. In quelli di manutenzione, non sussistendo il secondo tipo di rischio, occorre far sì che l'accesso avvenga in modo agevole e sicuro.

Particolari soluzioni che si volessero prevedere nello schema costruttivo del ponteggio dovranno essere comprese nell'autorizzazione.

Da quanto sopra esposto discende che, in sede di vigilanza, si dovranno tenere presenti le seguenti indicazioni:

a) Ponteggi a telaio prefabbricato: presentano la stessa struttura portante sia per i tipi da costruzione che per quelli da manutenzione; varia però, generalmente, il numero massimo degli impalcati ammissibili e dei carichi di esercizio considerati, per ciascuno di essi, nell'autorizzazione. Si dovrà quindi accertare, nei singoli casi di specie, che il numero di impalcati non sia superiore a quello della autorizzazione e che l'attività lavorativa non si svolga contemporaneamente su un numero di impalcati superiore a quelli per i quali sono stati considerati i carichi di servizio nella autorizzazione stessa.

b) Ponteggi a tubi e giunti: gli schemi da costruzione e da manutenzione sono differenti; si dovrà esigere sempre il rigoroso rispetto dell'autorizzazione nei ponteggi da costruzione (e cioè che il numero di impalcati non sia superiore a quello autorizzato e che l'attività lavorativa non si svolga contemporaneamente su un numero di impalcati superiore a quelli considerati carichi nell'autorizzazione).

Per i ponteggi di manutenzione, invece, si potrà accettare un aumento del numero degli impalcati alle seguenti condizioni:

1) la struttura portante dovrà essere integrata in modo da riprodurre lo schema da costruzione;

2) il numero complessivo degli impalcati da considerare carichi ed i carichi di servizio, devono risultare tali da mantenere il carico globale, al piede della stilata, entro i limiti di quello previsto per il ponteggio da costruzione.

Inoltre:
- il numero complessivo degli impalcati;
- il numero degli impalcati carichi;
- i carichi di servizio
devono essere riportati in calce al disegno esecutivo, firmato dal responsabile del cantiere, ai sensi dell'art.33 del citato D.P.R. n. 164.

Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo che, ogni qualvolta si deroghi dagli schemi tipo e dalle condizioni di carico previste nell'autorizzazione, il ponteggio venga eretto in base ad un progetto redatto da un professionista abilitato, ferma restando la schematizzazione strutturale prevista nelle prove (diagonali e correnti).

Al fine di assicurare un corretto uso del ponteggio e di evitare la possibilità che venga sovraccaricato oltre i limiti ammissibili, emerge l'opportunità - anche in relazione al disposto dell'art.4 lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 547/55 - che, a cura dell'utente, venga esposto in cantiere, in modo chiaramente visibile, un cartello riportante le caratteristiche essenziali del ponteggio e, più precisamente:

1) natura (da costruzione o da manutenzione);

2) numero complessivo degli impalcati;

3) numero degli impalcati su cui è consentita l'attività lavorativa e carichi ammissibili.

3) Protezione contro la caduta di materiali dall'alto

Le istruzioni per il montaggio, l'impiego e lo smontaggio, dei ponteggi contenute nelle autorizzazioni ministeriali, prevedono (punto 6.3.1.) la messa in opera di uno o più "parasassi" capaci di intercettare la caduta di materiali, fissandone altresì le caratteristiche costruttive.

La chiusura frontale del ponteggio mediante teli - recentemente diffusasi nei cantieri - non realizza le stesse garanzie di sicurezza dei "parasassi" predetti e, conseguentemente, non può essere ritenuta sostitutiva delle anzidette protezioni.

Trattasi, comunque, di una misura di sicurezza aggiuntiva - peraltro non prevista specificamente da alcuna norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 164/56 - che può essere adottata a condizione che non venga modificata la funzione protettiva del "parasassi".

Inoltre la presenza di teli così come di affissi pubblicitari sul fronte del ponteggio aumenta la superficie esposta al vento, il carico dovuto al proprio peso e, conseguentemente, la sollecitazione indotta da questo fattore sulla struttura, rispetto ai valori presi in considerazione nei calcoli presentati ai fini dell'autorizzazione.

Pertanto, non essendo accettabile una valutazione in astratto delle condizioni di sicurezza senza una apposita verifica di calcolo che tenga conto delle maggiori sollecitazioni, incombe all'utilizzatore l'obbligo di far predisporre la predetta verifica, a cura di un professionista abilitato e di tenerne copia presso il cantiere.

4) Controlli dimensionali

Ai fini del rispetto, da parte dei fabbricanti, delle dimensioni (e relative tolleranze ammissibili) degli elementi di ponteggio, con particolare riferimento soprattutto agli spessori dei tubi e dei profilati, gli Ispettorati del lavoro procederanno ad accertamenti sistematici a campione presso gli stabilimenti di produzione od i depositi dei fabbricanti e dei loro rivenditori.

In caso di accertata non rispondenza delle dimensioni, nei limiti delle tolleranze ammissibili rispetto a quelle nominali, si dovrà provvedere e trasmettere rapporto allo scrivente Ministero, per l'adozione dei provvedimenti previsti nella autorizzazione stessa.
INFOTEL ha detto…
NORMATIVA Pimus

NORMATIVA

L’articolo 36-quater del D.Lgs 626/94 ai commi 1 e 2 prescrive:

“Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego dei ponteggi). - 1. Il datore di lavoro procede alla redazione di un calcolo di resistenza e di stabilita' e delle corrispondenti configurazioni di impiego, se nella relazione di calcolo del ponteggio scelto non sono disponibili specifiche configurazioni strutturali con i relativi schemi di impiego.

2. Il datore di lavoro e' esonerato dall'obbligo di cui al comma 1, se provvede all'assemblaggio del ponteggio in conformita' ai capi IV, V e VI del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164.”

Vengono qui ribadite le regole già previste fin dal 1956 nel DPR 164 relativamente all’impiego dei ponteggi.

Dette regole possono riassumersi nei seguenti principi:

a) Si possono impiegare esclusivamente ponteggi la cui costruzione, commercializzazione ed impiego è autorizzato dal Ministero delle Attività Produttive ovvero dotati di libretto .

Il libretto è uno strumento fondamentale di informazioni sulle caratteristiche dell’opera provvisionale i suoi contenuti devono essere conosciuti dagli addetti e deve sempre accompagnare il ponteggio.

Il libretto riporta:

- L’autorizzazione del ministero delle Attività produttive alla costruzione, commercializzazione ed impiego di quel ponteggio

- Il calcolo nelle diverse condizioni di impiego

- La tabella materiali (caratteristiche meccaniche e tolleranze dimensionali) degli elementi prefabbricati dei ponteggi con distinta degli impieghi

- I disegni degli elementi prefabbricati dei ponteggi e relativi particolari

- Gli schemi tipo di ponteggio fino a 20 m e relativi particolari

- Ancoraggi per ponteggi

- La tabella dei limiti di impiego (altezza massimo dell’ultimo impalcato numero minimo e massimo di impalcati e carico massimo ammissibile su di essi, ecc….)

- Le istruzioni per il calcolo per ponteggi di altezza maggiore di 20 m o di notevole complessità

b) I ponteggi vanno montati secondo gli schemi tipo riportati nel libretto

c) Il montaggio deve avvenire sulla base di un disegno del ponteggio, sottoscritto dal responsabile di cantiere, nel quale è riportato:

- l’indicazione del tipo di ponteggio utilizzato

- pianta, prospetto ed eventualmente sezione del ponteggio

- i sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato

- l’indicazione degli appoggi e degli ancoraggi

d) Quando non possono essere seguiti gli schemi tipo del libretto o ricorrono altre condizioni non previste dal costruttore occorre incaricare un ingegnere o architetto abilitato alla professione di redigere il progetto del ponteggio.

Il progetto contiene i calcoli ed il disegno esecutivo.

I casi in cui occorre far redigere il progetto sono:

- ponteggi di altezza superiore a 20 m

- ponteggi realizzati non conformemente agli schemi tipo riportati nel libretto di autorizzazione ministeriale

- ponteggi comprendenti un numero complessivo di impalcati superiore a quello riportato negli schemi tipo

- ponteggi con gli ancoraggi non distribuiti e/o realizzati conformemente alle indicazioni riportate negli schemi tipo o con soluzioni di pari efficacia a quelle riportate nel libretto di autorizzazione ministeriale

- ponteggi con sovraccarico complessivo in proiezione verticale superiore ai valori riportati nel libretto

- quando la superficie esposta all'azione del vento superiore a quella presa in considerazione nella verifica di stabilità del ponteggio;

- ponteggi realizzati con elementi appartenenti ad autorizzazioni ministeriali diverse

L’articolo 36-quater del D.-Lgs 626/94 al comma 3 introduce la novità fondamentale costituita dall’obbligo di redigere il Piano di Montaggio Uso e Smontaggio del ponteggio (PiMUS):

3. “Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio, in funzione della complessita' del ponteggio scelto. Tale piano puo' assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed e' messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.”

infotel
INFOTEL ha detto…
Il PiMUS assieme all’ulteriore documentazione del ponteggio, sono messi a disposizione, prima dell’inizio dei lavori di montaggio, del CSE (se presente) per permettergliene la valutazione e per coordinarne l’attuazione

Gli addetti che utilizzeranno il ponteggio dovranno seguire le indicazioni del PIMUS per quanto riguarda l’utilizzo.

Nel caso in cui l’impresa che utilizzerà il ponteggio è diversa da quella che lo ha montato, il montatore del ponteggio dovrà trasmettere il PiMUS all’impresa utilizzatrice.


Stessa cosa si dovrà fare ogni volta che l’impresa che ha in carico il ponteggio lo metterà a disposizione di altre imprese o lavoratori autonomi.


L’utilizzo in sicurezza del ponteggio è normato anche da quanto presente all’interno del PSC e dei POS delle imprese esecutrici delle opere.

Il PiMUS dovrà essere sempre aggiornato, a cura dell’impresa che ha la responsabilità del ponteggio ad esempio con la registrazione delle verifiche.
INFOTEL ha detto…
Il vero rischio a cui sono esposti i montatori di ponteggio è rappresentato dalla caduta dall’alto dall’impalcato prima della posa in opera del parapetto.

Le concrete soluzioni di contenimento del rischio disponibili sono:

- scelta di ponteggi con che prevedono la possibilità di montare parapetti temporanei dall’impalcato sottostante e salita al piano all’impalcato superiore in condizione di sicurezza avendolo già dotato di parapetto.

- Una volta installato il parapetto strutturale del ponteggio il parapetto temporaneo è rimosso e riutilizzabile per il prosieguo del montaggio ai piani superiori.

- Scelta di ponteggi con possibilità di montare il parapetto strutturale del ponte dall’impalcato sottostante con modalità simili a quanto descritto per quello temporaneo con la differenza che in questo caso il parapetto rimane in opera essendo parte strutturale del ponte.

- Adozione di DPI contro la caduta dall’alto (imbracatura e sistema di arresto).



Per prevenire il rischio di caduta dall’alto privilegiare le misure di tipo collettivo (parapetti temporanei o permanenti) rispetto all’impiego dei sistemi di arresto caduta in quanto:

- garantiscono livelli di sicurezza più elevati

- il montaggio è più semplice.

Quando è necessario far ricorso ai DPI contro la caduta dall’alto, occorre:

- impiegare imbracature e sistemi di arresto caduta marcati CE;

- la linea flessibile a cui si collega il sistema di arresto caduta deve essere rispondente alla norma UNI-EN 795

- gli ancoraggi del sistema di arresto caduta devono essere sicuri con valori di resistenza indicati alla norma UNI-EN 795

- deve essere garantito uno spazio sotto il sistema di arresto caduta sufficiente a garantire l’arresto della persona prima che arrivi a terra;

- le possibili traiettorie di caduta devono essere libere da ostacoli;

- devono essere indicate le modalità di installazione della linea vita;

- devono essere previste le modalità di soccorso della persona eventualmente caduta.
INFOTEL ha detto…
Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego dei ponteggi – Contenuti minimi del Piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.).


MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DIVISIONE VI





OGGETTO: Art. 36-quater D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i. – Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego dei ponteggi – Contenuti minimi del Piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.).

L'art. 36-quater del D.Lgs. n. 626/94, così come introdotto dal D.Lgs. n. 235/03, prevede, tra l'altro che "Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio, in funzione della complessità del ponteggio scelto. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati".

Al fine di consentire ai datori di lavoro di poter redigere un documento coerente con i principi ispiratori del D.Lgs. n. 626/94 e del D.Lgs. n. 494/96 – basati su elementi che siano concretamente finalizzati all'innalzamento del livello di sicurezza durante l'esecuzione di lavori temporanei in quota con l'impiego di ponteggi –, questo Ministero, su conforme parere del Coordinamento Tecnico delle Regioni e P.A., ritiene opportuno fornire alcune indicazioni, riportate in allegato, a cui fare riferimento per la redazione del PiMUS previsto dal citato art. 36-quater del D.Lgs. n. 626/94.

In tale allegato, in ossequio al dettato di legge, le indicazioni sono finalizzate, prioritariamente, ad approfondire:

• descrizione delle regole da applicare durante le operazioni di montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio che si sostanziano in indicazioni generali, ovvero "piano di applicazione generalizzata" (vedi capitolo 6 dell'autorizzazione ministeriale ex art. 30 del DPR n. 164/56);
• descrizione delle regole da applicare durante le operazioni di montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio che si sostanziano in indicazioni puntuali, ovvero "istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio";
• descrizione delle regole da applicare durante l'uso del ponteggio.




ALLEGATO


CONTENUTI MINIMI DEL Pi.M.U.S.
1. Dati identificativi del luogo di lavoro;
2. Identificazione del datore di lavoro che procederà alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;
3. Identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;
4. Identificazione del ponteggio;
5. Disegno esecutivo del ponteggio;
6. Progetto del ponteggio, quando previsto;
7. Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio ("piano di applicazione generalizzata"
• planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio del ponteggio, evidenziando, inoltre: delimitazione, viabilità, segnaletica, ecc.,
• modalità di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio (portata della superficie, omogeneità, ripartizione del carico, elementi di appoggio, ecc.),
• modalità di tracciamento del ponteggio, impostazione della prima campata, controllo della verticalità, livello/bolla del primo impalcato, distanza tra ponteggio (filo impalcato di servizio) e opera servita, ecc.,
• descrizione dei DPI utilizzati nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di uso, con esplicito riferimento all'eventuale sistema di arresto caduta utilizzato ed ai relativi punti di ancoraggio,
• descrizione delle attrezzature adoperate nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di installazione ed uso,
• misure di sicurezza da adottare in presenza, nelle vicinanze del ponteggio, di linee elettriche aeree nude in tensione, di cui all'art. 11 del DPR n. 164/56,
• tipo e modalità di realizzazione degli ancoraggi,
• misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche (neve, vento, ghiaccio, pioggia) pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio e dei lavoratori,
• misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali e oggetti;
8. Illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio, riportando le necessarie sequenze "passo dopo passo", nonché descrizione delle regole puntuali/specifiche da applicare durante le suddette operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio ("istruzioni e progetti particolareggiati"), con l'ausilio di elaborati esplicativi contenenti le corrette istruzioni, privilegiando gli elaborati grafici costituiti da schemi, disegni e foto;
9. Descrizione delle regole da applicare durante l'uso del ponteggio;
10. Indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l'uso (vedasi ad es.la circolare del MLPS n. 46/2000).
INFOTEL ha detto…
Ponteggi metallici fissi

Idoneità delle opere provvisionali (Rif. art. 7 D.P.R. 164/1956 )
Allestimento delle opere provvisionali
Devono essere obbligatoriamente:
• allestite con buon materiale ed a regola d’arte;
• proporzionate ed idonee allo scopo;
• conservate in efficienza per l’intera durata del lavoro;

Reimpiego di elementi di ponteggio
Qualunque sia il tipo si deve provvedere: • alla loro revisione;
• all’eliminazione di quelli non più ritenuti idonei.

Indicazioni generali
Autorizzazione alla costruzione ed all’impiego di ponteggi metallici (Art. 30 D.P.R. 164/1956): • la costruzione e l’impiego di ponteggi le cui strutture portanti sono costituite totalmente o parzialmente da elementi metallici sono disciplinate dalle norme di cui al Capo V del D.P.R. 164/1956;
• per ciascun tipo di ponteggio metallico il fabbricante deve chiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l’autorizzazione all’impiego, corredando la domanda di una relazione nella quale devono essere allegate le documentazioni tecniche necessarie;
• chiunque intende impiegare ponteggi metallici deve farsi rilasciare dal fabbricante copia conforme dell’autorizzazione ministeriale, delle istruzioni e degli schemi di cui devono essere corredati (libretto del ponteggio).

Autorizzazione all'impiego di ponteggi metallici fissi fino a mt, 20 di altezza
Procedure (a carico del costruttore del ponteggio)
1. La ditta interessata deve presentare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale apposita istanza preventiva corredata di

• relazione tecnica contenente (art. 31 D.P.R. 164/1956):
- descrizione degli elementi costituenti il ponteggio,
- caratteristiche di resistenza dei materiali,
- indicazioni delle prove di carico cui sono stati sottoposti i vari elementi,
- calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego,
- istruzioni per le prove di carico del ponteggio,
- istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio,
- schemi tipo di ponteggio con indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico,
altezza dei ponteggi e larghezza degli impalcati, per i quali non sussiste l’obbligo del calcolo per ogni singola applicazione;

• elaborati grafici con indicati (artt. 32 e 33 D.P.R. 164/1956):
- schema costruttivo generale degli elementi portanti, impalcati dei piani di lavoro, dei relativi accessori e protezioni,
- schema costruttivo dei collegamenti,
- schema costruttivo e di impiego degli ancoraggi,
- schemi di montaggio.

Impiego di ponteggi fissi con altezza superiore a mt. 20
• Per l’impiego di ponteggi metallici fissi di altezza superiore a mt. 20 e per le altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici, o di notevole importanza e complessità in rapporto alle dimensioni e ai sovraccarichi, deve essere redatto un progetto specifico.
• L’altezza del ponteggio è misurata a partire dal piano di appoggio delle basette fino all’estradosso del piano di lavoro più alto del ponteggio.
• Nella redazione del progetto e nei calcoli di verifica deve essere prevista l’utilizzazione di elementi costruttivi per i quali è già stata rilasciata l’autorizzazione ministeriale per ponteggi fino a mt. 20 di altezza.
• Nella costruzione dei ponteggi devono essere utilizzati solo componenti per i quali è già stata rilasciata l’autorizzazione ministeriale.
• Non è prevista alcuna procedura di autorizzazione del progetto, ma vi è l’obbligo di tenere in cantiere copia dello stesso e dell’autorizzazione ministeriale degli elementi costruttivi adottati, da esibire su richiesta agli ispettori degli enti di controllo competenti.

Progetto
1. Deve essere redatto a firma di tecnico competente abilitato ed iscritto all’Albo professionale, ed in esso devono essere contenuti:

• quanto necessario per definire il ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell’esecuzione;

• calcolo di verifica eseguito secondo le istruzioni approvate nell’autorizzazione ministeriale relativa alla tipologia di ponteggio adottata per altezza fino a mt. 20, ovvero (art. 31 D;P;R; 164/1956):
- descrizione degli elementi costituenti il ponteggio,
- caratteristiche di resistenza dei materiali,
- indicazioni delle prove di carico cui sono stati sottoposti i vari elementi,
- calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego,
- istruzioni per le prove di carico del ponteggio,
- istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio,
- schemi tipo di ponteggio con indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico,
altezza dei ponteggi e larghezza degli impalcati, per i quali non sussiste l’obbligo del calcolo per ogni singola applicazione;

• elaborati grafici con indicati (art. 32 e 33 D.P.R. 164/1956):
- schema costruttivo generale degli elementi portanti, impalcati dei piani di lavoro, dei relativi accessori e protezioni,
- schema costruttivo dei collegamenti,
- schema costruttivo e di impiego degli ancoraggi,
- schemi di montaggio.

Modifiche successive
Modifiche non sostanziali - Disegno (Art. 33 D.P.R. 164/1956):
Le eventuali modifiche del ponteggio, che devono essere subito riportate sul disegno, devono restare nell’ambito dello schema-tipo che ha giustificato l’esenzione dall’obbligo del calcolo e non modificare in modo sostanziale lo schema tipologico e strutturale dell’insieme.

Modifiche sostanziali - Progetto specifico (art. 32 del D.P.R. 164/1956)
Qualora le modifiche apportate siano sostanziali e diano luogo ad un diverso sistema e tipologia di progetto si dovrà provvedere nel modo indicato in precedenza come nel caso di ponteggi con altezza superiore a mt. 20.

Verifiche
Progetto (Art. 32 D.P.R. 164/1956):
Copia dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 30 del D.P.R. 164/1956 e copia del progetto e dei disegni esecutivi devono essere tenute in cantiere.

Componenti principali dei ponteggi metallici
I libretti di istruzione per l’installazione, l’impiego e lo smontaggio dei ponteggi metallici prefabbricati, che sono rilasciati dal fabbricante all’utente, devono contenere tutti i dati necessari:
• fotocopia dell’autorizzazione Ministeriale con indicazione della data del rilascio e del numero di protocollo;
• descrizione dei singoli elementi componenti il complesso del ponteggio e che sono stati oggetto di autorizzazione;
• indicazione precisa del marchio del fabbricante che deve essere impresso su ogni singolo componente utilizzato e facente parte del sistema costruttivo autorizzato (si precisa che non possono essere utilizzati elementi privi del marchio del fabbricante);
• schemi delle diverse tipologie di impiego del sistema "ponteggio", che illustrano le varie possibilità di composizione degli elementi strutturali;
• schemi dei calcoli di verifica, in relazione alle diverse possibilità di impiego;
• istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio, descrizioni dettagliate delle varie fasi, evidenziando i rischi ed indicando chiaramente le operazioni pericolose e quelle vietate;
• indicazioni relative: - agli obblighi e doveri delle persone interessate (dirigenti, preposti, lavoratori), - alle principali norme di prevenzione infortuni e igiene del lavoro, - ai mezzi personali di protezione.

PONTEGGI TUBOLARI
I ponteggi tubolari sono costituiti da un insieme di elementi lineari (in genere tubolari metallici) collegati fra loro con giunti, appoggiati al suolo e ancorati agli edifici o manufatti interessati dai lavori.
Principali elementi costruttivi:
• tubolari metallici;
• giunti di collegamento;
• basette di appoggio al piede delle stilate;
• elementi di ancoraggio alle strutture interessate dai lavori.
• eventuali impalcati metallici dei piani di lavoro (gli impalcati in legno non devono riportare alcun contrassegno del fabbricante, basta che lo spessore sia verificato, in genere >= cm. 4÷5, e che le loro condizioni di conservazione siano buone).
Lo schema tipo di montaggio prevede che il ponteggio sia costituito da stilate verticali e correnti orizzontali, posate a campiture regolari (con luci che si aggirano intorno a mt. 1,80), collegati fra loro e opportunamente controventati, che sorreggono i piani di lavoro, la cui larghezza è in genere variabile fra mt. 1,00÷1,50. Se sono richieste luci maggiori sono forniti gli schemi di montaggio specifici per ogni singola applicazione). Alla base le stilate sono collegate al terreno con piedini o basette; in relazione alla resistenza del terreno ed al carico del ponteggio può essere necessario che la basette siano appoggiate ad elementi ripartitori (in genere tavole in legno). Per quanto riguarda gli ancoraggi alle strutture di fabbrica interessate dai lavori, questi devono essere previsti in numero non minore di uno ogni 22 metri quadrati di sviluppo della superficie verticale di ponteggio.
Si ricorda solo che i piani di lavoro devono:
• essere realizzati a regola d’arte, rispettando tutte le norme e cautele richieste dalla norme di sicurezza;
• essere dotati di parapetti continui verso il vuoto posti ad altezza >= mt. 1,00 dal piano di calpestio, estesi anche lungo le testate:
- se la distanza fra la tavola fermapiede inferiore e il corrente del parapetto è < cm. 60, il parapetto intermedio può essere omesso;
• essere provvisti di tavole fermapiede continue di altezza >= cm. 20, estese anche lungo le testate;
• le scale di collegamento dei piani di lavoro devono essere ben fissate in modo da evitare scivolamenti o ribaltamenti.

PONTEGGI A TELAI PREFABBRICATI
I ponteggi a telai prefabbricati sono costituiti da telai metallici (in genere costruiti con profili tubolari) collegati fra loro con giunti, appoggiati al suolo e ancorati agli edifici o manufatti interessati dai lavori. rispetto a quelli tubolari il sistema costruttivo risulta più complesso e articolato.
Principali elementi costruttivi:
• telai metallici;
• correnti e diagonali;
• mensole prefabbricate;
• elementi terminali;
• travi prefabbricate (in genere denominate "carraie") per luci di dimensioni maggiori, rispetto al modulo base, e relativi traversi di collegamento;
• spinotti o giunti di collegamento;
• basette di appoggio al piede delle stilate;
• elementi di ancoraggio alle strutture interessate dai lavori.
• eventuali impalcati metallici dei piani di lavoro (gli impalcati in legno non devono riportare alcun contrassegno del fabbricante, basta che lo spessore sia verificato, in genere >= cm. 4÷5, e che le loro condizioni di conservazione siano buone).
Lo schema tipo di montaggio prevede che il ponteggio sia costituito aggregando i telai, secondo un sistema modulare, per sorreggere i piani di lavoro, la cui larghezza è in genere variabile fra mt. 1,00÷1,50. Alla base le stilate sono collegate al terreno con piedini o basette; in relazione alla resistenza del terreno ed al carico del ponteggio può essere necessario che la basette siano appoggiate ad elementi ripartitori (in genere tavole in legno). Per quanto riguarda gli ancoraggi alle strutture di fabbrica interessate dai lavori, questi devono essere previsti in numero non minore di uno ogni 22 metri quadrati di sviluppo della superficie verticale di ponteggio.
Anche in questo caso si ricorda solo che i piani di lavoro devono:
• essere realizzati a regola d’arte, rispettando tutte le norme e cautele richieste dalla norme di sicurezza;
• essere dotati di parapetti continui verso il vuoto posti ad altezza >= mt. 1,00 dal piano di calpestio, estesi anche lungo le testate:
- se la distanza fra la tavola fermapiede inferiore e il corrente del parapetto è < cm. 60, il parapetto intermedio può essere omesso;
• essere provvisti di tavole fermapiede continue di altezza >= cm. 20, estese anche lungo le testate;
• le scale di collegamento dei piani di lavoro devono essere ben fissate in modo da evitare scivolamenti o ribaltamenti.
INFOTEL ha detto…
Lo scopo principale di un intervento legislativo è quello di andare a regolare una determinata materia. Spesso per la difficoltà di tale obiettivo o per la necessità di dover trovare soluzioni mediane tra le diverse priorità, o ancora, per dover rimanere ad un livello generale, comprensivo della grande parte della casistica, il linguaggio e il livello di determinazione dei testi legislativi, hanno mancato di frequente di rispondere a criteri di chiarezza e semplicità. Una mancanza, negli anni, che spesso ha determinato un atteggiamento di resistenza e lontananza dai testi regolativi da parte della maggioranza delle persone (anche quelle più direttamente interessate).

Un buon testo legislativo, oltre ad affrontare e declinare in modo adeguato e puntuale una determinata materia, deve puntare a presentare i concetti contenuti nel modo più lineare, semplice e completo, al fine di incontrare, non tanto, o non solo, la più ampia attenzione, ma di certo la più diffusa comprensione.
Al nuovo decreto legislativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, viene universalmente riconosciuto, in primis, tale merito. L’intervento di riordino e riassetto che è stato svolto - passando da un corpus normativo composto da più di una decina di testi legislativi diversi, ad un articolato unico di circa trecento articoli - di certo non è stato facile, ma l’intervento di maggior rilievo e valore è stato quello di compiere una profonda riforma che, oltre a modificare ed ampliare alcuni disposti legislativi già vigenti, ha operato significativamente a favore di una completezza informativa e di una chiarezza espositiva di grande rilievo.

Il primo più evidente segnale è rappresentato dall’ampiezza che l’articolo delle Definizioni (art.2), propone. Non si può certo dire che il testo del D.Lgs.626/94 fosse manchevole, tenuto conto che nella storia rimarrà il testo legislativo che ha introdotto in Italia il nuovo concetto culturale, in materia di salute e sicurezza, di una tutela a carattere prevenzionale e partecipativo, ma a supporto delle Definizioni che tale testo proponeva, occorrevano ampie integrazioni dottrinali che, se non fornite nelle aule formative o mediante personali approfondimenti, determinavano nei lettori-attuatori delle carenze informative e conoscitive profonde. In questo senso il nuovo decreto legislativo, rappresenta un importante passo avanti al fine della diffusione della conoscenza e comprensione, non demandando ad altre fonti di informazione la crescita culturale del lettore-attuatore in materia di tutela prevenzionale, ma assolvendo tale esigenza, raccogliendo in un ampio elenco le principali nozioni di base sul tema.

Anche in relazione ai rischi, la chiarezza, semplicità e precisione di linguaggio, rappresentano senza dubbio uno degli aspetti di maggior pregio e valore contenuti nel nuovo testo legislativo.

Non trovando di certo la CISL impreparata, tenuto conto dell’azione pressante culturale anticipatoria svolta in questi anni da parte del Dipartimento (anche mediante pubblicazioni specifiche), sul tema dello stress sul lavoro, non si può che salutare con soddisfazione la scelta del legislatore di porre chiarezza nei riguardi di uno dei temi più delicati oggetto di valutazione dei rischi. Escludendo il termine dal campo di intervento della valutazione dei rischi (a favore del termine stress lavoro-correlato, art.28), definitivamente (e finalmente) si è chiarito che solo i potenziali rischi collegati allo stress sul lavoro possono essere oggetto di una adeguata valutazione - preventiva e collettiva - dei rischi. In questo senso, si è chiarito che il mobbing, in nessun caso entra tra le fattispecie che possono essere “oggetto” di analisi dei rischi in ambiente di lavoro, così come gli atti di violenza e gli abusi sessuali (necessariamente, comunque, oggetto di denuncia e perseguibile per legge).

Altrettanta chiarezza la troviamo in merito all’espressione, di grande ampiezza e valore culturale, relativa alle (artt 1 e 28). In questo senso il legislatore ha voluto non porre l’attenzione sulla “questione femminile”, determinando indirettamente un collegamento riduttivo e negativo tra le tutele al femminile in ambiente di lavoro e la complessità e problematicità di analisi dei rischi in loro presenza, ma bensì ha voluto porre in evidenza ed attenzione la tipicità del soggetto che lavora, ponendo a centralità la persona con le sue differenze, determinate in specifico, ma non solo, dall’appartenenza ad un genere, sia esso maschile che femminile.

Diversi sono gli interventi che doverosamente si dovranno compiere nei prossimi mesi sul testo (previsti per legge 12 mesi per le modifiche), tenuto conto della ristrettezza del tempo avuto per compiere un’opera di grande volume, valore e complessità. Ma l’impegno che dovrà essere da parte di tutti perseguito è nel preservare il testo legislativo da qualunque modifica andrà a sottrarre l’alto valore di chiarezza, completezza e riforma che il nuovo testo racchiude. Così sulla rappresentanza, dove il legislatore ha ritenuto di dover ri-affermare, chiarire e potenziare, prima di tutto, l’importanza di una figura di Rappresentanza dei lavoratori in ogni luogo di lavoro, preoccupandosi solo poi, di determinarne l’effettiva praticabilità.

fonte Cisl
INFOTEL ha detto…
Lo scopo principale di un intervento legislativo è quello di andare a regolare una determinata materia. Spesso per la difficoltà di tale obiettivo o per la necessità di dover trovare soluzioni mediane tra le diverse priorità, o ancora, per dover rimanere ad un livello generale, comprensivo della grande parte della casistica, il linguaggio e il livello di determinazione dei testi legislativi, hanno mancato di frequente di rispondere a criteri di chiarezza e semplicità. Una mancanza, negli anni, che spesso ha determinato un atteggiamento di resistenza e lontananza dai testi regolativi da parte della maggioranza delle persone (anche quelle più direttamente interessate).

Un buon testo legislativo, oltre ad affrontare e declinare in modo adeguato e puntuale una determinata materia, deve puntare a presentare i concetti contenuti nel modo più lineare, semplice e completo, al fine di incontrare, non tanto, o non solo, la più ampia attenzione, ma di certo la più diffusa comprensione.
Al nuovo decreto legislativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, viene universalmente riconosciuto, in primis, tale merito. L’intervento di riordino e riassetto che è stato svolto - passando da un corpus normativo composto da più di una decina di testi legislativi diversi, ad un articolato unico di circa trecento articoli - di certo non è stato facile, ma l’intervento di maggior rilievo e valore è stato quello di compiere una profonda riforma che, oltre a modificare ed ampliare alcuni disposti legislativi già vigenti, ha operato significativamente a favore di una completezza informativa e di una chiarezza espositiva di grande rilievo.

Il primo più evidente segnale è rappresentato dall’ampiezza che l’articolo delle Definizioni (art.2), propone. Non si può certo dire che il testo del D.Lgs.626/94 fosse manchevole, tenuto conto che nella storia rimarrà il testo legislativo che ha introdotto in Italia il nuovo concetto culturale, in materia di salute e sicurezza, di una tutela a carattere prevenzionale e partecipativo, ma a supporto delle Definizioni che tale testo proponeva, occorrevano ampie integrazioni dottrinali che, se non fornite nelle aule formative o mediante personali approfondimenti, determinavano nei lettori-attuatori delle carenze informative e conoscitive profonde. In questo senso il nuovo decreto legislativo, rappresenta un importante passo avanti al fine della diffusione della conoscenza e comprensione, non demandando ad altre fonti di informazione la crescita culturale del lettore-attuatore in materia di tutela prevenzionale, ma assolvendo tale esigenza, raccogliendo in un ampio elenco le principali nozioni di base sul tema.

Anche in relazione ai rischi, la chiarezza, semplicità e precisione di linguaggio, rappresentano senza dubbio uno degli aspetti di maggior pregio e valore contenuti nel nuovo testo legislativo.

Non trovando di certo la CISL impreparata, tenuto conto dell’azione pressante culturale anticipatoria svolta in questi anni da parte del Dipartimento (anche mediante pubblicazioni specifiche), sul tema dello stress sul lavoro, non si può che salutare con soddisfazione la scelta del legislatore di porre chiarezza nei riguardi di uno dei temi più delicati oggetto di valutazione dei rischi. Escludendo il termine dal campo di intervento della valutazione dei rischi (a favore del termine stress lavoro-correlato, art.28), definitivamente (e finalmente) si è chiarito che solo i potenziali rischi collegati allo stress sul lavoro possono essere oggetto di una adeguata valutazione - preventiva e collettiva - dei rischi. In questo senso, si è chiarito che il mobbing, in nessun caso entra tra le fattispecie che possono essere “oggetto” di analisi dei rischi in ambiente di lavoro, così come gli atti di violenza e gli abusi sessuali (necessariamente, comunque, oggetto di denuncia e perseguibile per legge).

Altrettanta chiarezza la troviamo in merito all’espressione, di grande ampiezza e valore culturale, relativa alle (artt 1 e 28). In questo senso il legislatore ha voluto non porre l’attenzione sulla “questione femminile”, determinando indirettamente un collegamento riduttivo e negativo tra le tutele al femminile in ambiente di lavoro e la complessità e problematicità di analisi dei rischi in loro presenza, ma bensì ha voluto porre in evidenza ed attenzione la tipicità del soggetto che lavora, ponendo a centralità la persona con le sue differenze, determinate in specifico, ma non solo, dall’appartenenza ad un genere, sia esso maschile che femminile.

Diversi sono gli interventi che doverosamente si dovranno compiere nei prossimi mesi sul testo (previsti per legge 12 mesi per le modifiche), tenuto conto della ristrettezza del tempo avuto per compiere un’opera di grande volume, valore e complessità. Ma l’impegno che dovrà essere da parte di tutti perseguito è nel preservare il testo legislativo da qualunque modifica andrà a sottrarre l’alto valore di chiarezza, completezza e riforma che il nuovo testo racchiude. Così sulla rappresentanza, dove il legislatore ha ritenuto di dover ri-affermare, chiarire e potenziare, prima di tutto, l’importanza di una figura di Rappresentanza dei lavoratori in ogni luogo di lavoro, preoccupandosi solo poi, di determinarne l’effettiva praticabilità.

fonte Cisl
INFOTEL ha detto…
PIMUSNET è il software che compone e stampa in pochi minuti il Piano di Montaggio, Smontaggio e Trasformazione dei ponteggi ai sensi del D. Lgs. 81 2008 .
Il PIMUS riporta la procedura ed il personale addetto al montaggio/smontaggio ed eventuale trasformazione del ponteggio, inoltre sono dettagliati i parametri di impiego e le schede di manutenzione/verifica da eseguire in fase di utilizzo.
Il documento composto sarà in formato rtf quindi compatibile con qualsiasi editor di testo, risulterà così personalizzabile ed adattabile in ogni momento alle esigenze dell' utente, che potrà inserire immagini, grafici, tabelle e tutto ciò che riterrà opportuno.
Nella versione 2.0 di PIMUSNET si evidenziano le seguenti novità:


Nuova struttura e interfaccia grafica
Archivi di base, completi di Ancoraggi, Attrezzature e DPI. Per ogni elemento è riportata la descrizione e le modalità di montaggio e/o utilizzo
Schede riportanti gli schemi di montaggio/smontaggio con e senza DPI anticaduta per:
ponteggi a tubi e giunti
Ponteggi a telai prefabbricati
Ponteggi a montanti e traversi prefabbricati.
Schede di verifica degli elementi del ponteggio, Allegato XIX D. Lgs. 81/08
Gestione formazione dei preposti e degli addetti al montaggio/smontaggio
Elenco delle attività per le quali si farà uso del ponteggio
Gestione delle modalità di utilizzo del ponteggi da parte di propri dipendenti o terzi (controlli periodici e/o straordinari del ponteggio, indicazioni generali per l' uso in sicurezza, divieti specifici di modifica e manomissioni del ponteggio, ecc.)
Schema della dichiarazione di avvenuta consegna del PiMUS
INFOTEL ha detto…
SETTORE CANTIERISTICA - Rif. D.Lgs n.81 del 09.08.2008 (Decreto attuativo del Testo Unico in materia di sicurezza negli ambienti di Lavoro)

Pratico ed Efficiente pacchetto contenente numerose schede redatte in formato Microsoft Word.
Le schede riportano la classificazione e la valutazione dei rischi, le relative misure di prevenzione e protezione ed i DPI obbligatori (Dispositivi di Protezione Individuale).
Sono indispensabili per la redazione del DVR (Documento di Valutazione del Rischio ai sensi dell’art. 18 28 29 del D. Lgs. 81/2008) e dei Piani di Sicurezza (POS, PSC, PSS ai sensi del D. lgs. 81 2008).

Il volume "Schede di Sicurezza - Settore Cantieristica" contiene :

Elenco principali settori e fasi di lavoro

1. ALLESTIMENTO CANTIERE EDILIZIO

2. BONIFICA AMIANTO

3. CANTIERE NAVALI Costruzione e assemblaggio scafo e sovrastrutture

4. IDRAULICI

5. INTONACI E TINTEGGIATURE

6. ELETTRICISTI

7. OPERE DI FABBRO

8. MONTAGGIO MACCHINE DI CANTIERE

9. OPERAZIONI DI SALDATURA

10. RIMOZIONE CANTIERE EDILIZIO

11. SCAVI E MOVIMENTI DI TERRA

12. STRUTTURE IN C.A.
Elenco principali attrezzature

(elenco troppo vasto per pubblicazione su Web - Vedi allegato)

Elenco principali sostanze

1. Additivi per malte cementizie

2. Collanti per legno

3. Cemento

4. Disarmanti

5. Fumi di saldatura

6. Incapsulante per amianto

7. Intonaci

8. Pitture per mano di finitura e di fondo

9. Solventi

10. Sostanze sgrassanti

11. Vernici

Elenco principali opere provvisionali

1. Ponte su cavalletti
2.Ponteggio autosollevante
3. Ponteggio metallico fisso
4. Scala portatile
5. Trabattello
INFOTEL ha detto…
SETTORE LUOGHI DI LAVORO - Rif. D.Lgs n.81 del 09.04.2008 (Decreto attuativo del Testo Unico in materia di sicurezza negli ambienti di Lavoro)

Pratico ed Efficiente pacchetto contenente numerose schede redatte in formato Microsoft Word.
Le schede riportano la classificazione e la valutazione dei rischi, le relative misure di prevenzione e protezione ed i DPI obbligatori (Dispositivi di Protezione Individuale).
Sono indispensabili per la redazione del DVR (Documento di Valutazione del Rischio ai sensi dell’art. 18 28 29 del D. Lgs. 81/2008) e dei Piani di Sicurezza (POS, PSC, PSS ai sensi del D. lgs. 81 2008).

Il volume "Schede di Sicurezza - Settore Luoghi di Lavoro" Versione v4.0 contiene :

Elenco principali settori e fasi di lavoro

1. BAR E RISTORAZIONE
2. BONIFICA AMIANTO
3. CARPENTERIA METALLICA
4. CASEIFICI
5. CASE DI CURA E DI RIPOSO
6. DISCARICHE
7. DISTRIBUTORI CARBURANTE
8. ELETTRICISTI
9. EMITTENZA RADIOTELEVISIVA
10. ESTETISTA
11. FALEGNAMERIA
12. FRANTOI OLEARI
13. IDRAULICI
14. IMPRESA PULIZIE
15. LABORATORI ORAFI
16. LABORATORI FOTOGRAFICI
17. LABORATORI MEDICI
18. LAVANDERIA
19. LAVORI AGRICOLI
20. LAVORAZIONE GOMMA
21. LAVORAZIONE LAPIDEI
22. LAVORAZIONE METALLI ED OPERAZIONI GALVANICHE
23. LAVORAZIONI TESSILI
24. LAVORAZIONE VETRO
25. MAGAZZINI E DEPOSITI
26. MANUTENZIONE VARIA
27. MATTATOIO
28. MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA
29. NEGOZIO DI ABBIGLIAMENTO
30. OPERAZIONI DI SALDATURA
31. OPERE DI FABBRO
32. OSPEDALI - Generale
33. PANIFICI, PIZZERIE E PASTICCERIE, PASTIFICI
34. PARRUCCHIERI
35. PRESIDI OSPEDALIERI
36. PRODUZIONE CARTA E CARTONI
37. RACCOLTA RIFIUTI
38. SALE GIOCHI
39. SCUOLE
40. SERRAMENTISTI
41. SETTORE OSPEDALIERO- REPARTO MATERNITA’
42. SETTORE OSPEDALIERO- LABORATORIO ANALISI CLINICHE
43. SETTORE OSPEDALIERO- LABORATORIO FISIOTERAPICI
44. SETTORE METALMECCANICO
45. STABILIMENTI BALNEARI
46. SUPERMERCATI
47. TINTORIE
48. TIPOGRAFIE
49. UFFICI

Elenco principali attrezzature

1. (elenco troppo vasto – Scarica allegato in .pdf)

Elenco principali sostanze

1. Acetone
2. Acidi
3. Acido cloridrico
4. Acido nitrico
5. Acqua ragia
6. Additivi per malte cementizie
7. Adesivo epossidico
8. Adesivo in resina poliestere
9. Alcool etilico denaturato
10. Amianto
11. Ammoniaca
12. Antiparassitari
13. Carburanti
14. Catrame
15. Cemento
16. Cloruro di calcio
17. Collanti per legno
18. Decoloranti per capelli
19. Detergenti e Detersivi
20. Disarmanti
21. Disinfettanti
22. Disinfettanti a base di ipoclorito di sodio
23. Farmaci antiblastici
24. Fertilizzanti
25. Formaldeide
26. Formiato di calcio
27. Fumi di saldatura
28. Glutaraldeide
29. Incapsulante per amianto
30. Intonaci
31. Leganti per vernici
32. Liquido per permanente
33. Materiali espolsivi di prima categoria
34. Olio di paraffina
35. Percloroetilene-trielina
36. Pitture mano di finitura e di fondo
37. Polveri di legno
38. Shampoo per capelli
39. Sigillanti
40. Silice libera cristallina
41. Solventi
42. Sostanze sgrassanti
43. Tinture per capelli
44. Toner
45. Vernici

Elenco principali opere provvisionali

1. Andatoie e passerelle
2. Canale di convogliamento
3. Castelli di carico materiali
4. Ponte a sbalzo
5. Ponte su cavalletti
6. Ponteggio autosollevante
7. Ponteggio metallico fisso.dpc
8. Ponteggio mobile
9. Ponteggio sviluppabile a pantografo
10. Scala Doppia
11. Scala portatile
12. Trabattello