Uso di dispositivi di protezione individuale

L’art. 40 del D.Lgs 626/94 definisce esattamente cosa si intenda per dispositivi di protezione individuale (DPI) e precisa le esclusioni.

Si fa osservare che tra le esclusioni vengono indicati gli indumenti da lavoro ordinari e le uniformi; tuttavia, qualora tali indumenti svolgano la funzione di protezione da rischi specifici o generici, dalla legge si evince chiaramente che in tal caso anch’essi sono da considerare DPI.

VALUTAZIONE DEI RISCHI CON RIFERIMENTO AI DPI

Nell’art. 41 viene ribadito che l’impiego del DPI è subordinato alla verifica del fatto che il rischio non può essere in alcun modo evitato o ridotto attraverso l’adozione di altri sistemi di prevenzione e di protezione. E’ quindi chiaro che il datore di lavoro deve essere in grado di poter dimostrare, anche attraverso l’esibizione della specifica documentazione, che la valutazione dei rischi e la conseguente individuazione delle misure preventive (art. 4) ha escluso la fattibilità di altri interventi. Occorre cioè aver completato un primo percorso di valutazione seguito dall’adozione o dalla previsione d’efficacia o dalla verifica d’efficacia di misure tecniche - organizzative - procedurali ed aver rilevato che permangono ulteriori rischi.

Allo scopo, procedendo alla valutazione più generale del rischio, occorrerebbe prevedere quesiti del tipo:

· sono già state adottate tutte le possibili misure tecniche di prevenzione, tutti i mezzi di protezione collettiva, tutte le misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro per evitare o ridurre il rischio?

· Ciò nonostante permane un rischio residuo?

I DPI sono dunque obbligatori quando il rischio non può essere evitato o ridotto in termini di accettabilità. La locuzione “sufficientemente ridotto”, adottata dal legislatore, risulta tuttavia di non facile interpretazione ed applicabilità.

Sono esclusi da questo problema piombo, amianto e rumore per i quali già esiste una norma specifica (D.Lgs 277/91). Ad esempio per l’amianto, ai sensi degli artt. 24, comma 3 e 27, comma 2, lettera c, del citato decreto, i DPI sono obbligatori solo per livelli di esposizione superiori a 0,1 ff/cm3, superiori cioè al 50% del TLV più restrittivo.

Per gli altri rischi occorre considerare quali possano essere i termini di riferimento per disporre l’utilizzazione dei DPI e cioè se occorra prescriverli o consigliarli in base all’entità del rischio residuo, in relazione all’epidemiologia, alla frequenza dei danni, alla gravità delle lesioni.

Tale operazione è agevolata se si dispone di rilevazioni di igiene industriale (effettuate, ad esempio, sulla base dell’Allegato VIII del D.Lgs 277/91) o di valutazioni di sicurezza con criteri approfonditi e specifici.

Ad esempio in generale, con esclusione di particolari ed acute esposizioni, quando i TLV degli inquinanti chimico-fisici siano validati nella letteratura internazionale, si suggerisce, in via orientativa e in relazione al livello di inquinamento sperimentalmente accertato in particolari fasi lavorative, l’utilizzo dei DPI per le situazioni in cui venga raggiunto il 50% del TLV (per sostanza o miscela).

Quanto detto deve naturalmente riferirsi a quelle particolari fasi lavorative per le quali l'impiego del DPI si renda necessario per tempi limitati (15-20') e non per tempi prolungati per i quali si dovranno ovviamente ricercare diverse soluzioni, sia tecniche che organizzative o procedurali.

Con riferimento ai pericoli derivanti da macchine di nuova progettazione o costruzione si osservi che l’indicazione sulla necessità o meno di avvalersi del DPI è contenuta nel libretto d’uso e manutenzione (con valutazione effettuata dal progettista-costruttore secondo la norma UNI EN 292).

Si tenga inoltre presente che per l’uso dei DPI nella manipolazione e utilizzazione di sostanze o preparati pericolosi, esistono specifiche indicazioni sulle schede di dati di sicurezza compilate ai sensi della legge 256/74 e successive modificazioni.

Per finire, riferimenti sull’opportunità di utilizzare i DPI (e quali tipi) possono essere desunti dall’elenco (indicativo e non esauriente) delle attività riportate nell’Allegato V del D.Lgs 626/94.

Commenti

INFOTEL ha detto…
CRITERI DI SCELTA E CARATTERISTICHE DA INDIVIDUARE PER
I DPI



La scelta dei DPI non deve essere casuale: il datore di lavoro deve individuare “il meglio” in commercio in relazione allo specifico rischio da evitare o ridurre.

Si ricorda, in proposito, che l’art. 2087 c.c. dispone l’obbligo di adottare tutte le misure che, secondo l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica del lavoratore; i concetti così espressi sono anche ripresi dall’art. 4 c. 5 lettera “b” del D.Lgs 626/94 allorché viene evidenziata la necessità di aggiornamento della scelta delle misure di prevenzione (e quindi anche dei DPI) in relazione all’evoluzione delle conoscenze tecniche.

Per situazioni non particolarmente complesse sono da ritenere d’ausilio, ai fini della scelta del DPI, gli Allegati III e IV del D.Lgs 626/94.

In particolare, l’Allegato III può rappresentare una buona base di partenza per raccordare gli esiti della valutazione dei rischi a quella fase successiva in cui inizia l’individuazione del DPI più appropriato. La compilazione di schemi simili (effettuata, a seconda della complessità dei problemi, a livello di azienda, reparto, mansione o individuo) permette di stabilire quale sia la parte del corpo esposta al rischio, se vada protetta contro un solo agente o si debba ricorrere ad un sistema di protezione combinato. L’Allegato III può rivelarsi specialmente utile nei casi in cui, necessitando uno stesso lavoratore di più DPI, devono trovare applicazione i precetti dell’art. 42, c. 3 vale a dire: l’uso simultaneo di più DPI non deve comportare incompatibilità tra i diversi DPI ed è subordinato al fatto che ciascun DPI mantenga la propria efficacia nei confronti del rischio specifico.

L’Allegato IV fornisce invece un primo elenco (indicativo e non esaustivo) delle tipologie di DPI presenti in commercio.

Premesso che i DPI offrono protezione o da rischi chimico-fisico-biologici (rischi di tipo igienistico) o da rischi d’infortunio, essi debbono in ogni caso essere qualitativamente e quantitativamente adeguati ai rischi esistenti.

Sui DPI di tipo igienistico possono certamente essere fornite indicazioni di massima in merito alla loro adeguatezza in relazione alle condizioni di inquinamento disponendosi in molti casi, come già detto, dei valori di TLV di riferimento. Ciò significa che si dovranno considerare le caratteristiche chimico-fisiche dell’agente di rischio ed almeno l’adeguatezza del fattore di protezione del DPI. Per quanto invece riguarda la scelta della classe dei filtri utilizzati negli apparecchi di protezione delle vie respiratorie, si ricorda che per i filtri antigas la codifica in classi impone considerazioni sulla durata del filtro e quindi della protezione, mentre nel caso di inquinanti particellari (polveri, fumi, nebbie) la classificazione presuppone valutazioni dell’efficienza di filtrazione. Quest’ultima ad esempio, dovendo essere più elevata in presenza di fibre sclerogene, comporterà in tal caso l’adozione di filtri di classe P2 o P3.

Per quanto riguarda i rischi di infortunio il discorso è - per certi versi - più complesso, giacché occorrerà basarsi su criteri riferiti alla tassatività delle norme di legge esistenti (DPR 547/55, DPR 164/56), in generale all’esistenza di specifiche tipologie di DPI per determinate attività lavorative, alle stesse norme armonizzate (che di per sé testimoniano l’esigenza della protezione per specifiche lavorazioni).
INFOTEL ha detto…
UTILIZZAZIONE DEI DPI



Normalmente, secondo quanto previsto dalla normativa, l’uso dei DPI non può essere previsto ed imposto per tutta la durata del turno lavorativo, e tale considerazione vale in generale soprattutto per i DPI che proteggono da rischi di tipo igienistico.

Tuttavia è possibile che il progresso tecnico offra la possibilità, in futuro, di disporre di DPI con requisiti di alta efficacia ed ottima tollerabilità. In tale ipotetica evenienza potrà essere previsto un uso maggiore del DPI rispetto a quello attualmente consigliato, tenendo però sempre presente che il DPI non è che l’ultima chance della prevenzione in quanto, in ogni circostanza, si deve privilegiare l’adozione di misure ambientali di protezione per quanto tecnicamente possibile.

E’ da sottolineare che, per meglio assolvere i propri compiti, i datori di lavoro devono avvalersi del medico competente per esprimere parere sull’adeguatezza o meno dei DPI adottati in relazione all’utente che li indossa. In caso di intolleranza la soluzione migliore è quella che, appunto, comporta il ricorso dell’utilizzatore al medico competente; questi potrà anche disporre - in casi particolari - eventuali accertamenti specialistici (es.: visita ortopedica per individuare scarpe di protezione più adeguate nel caso specifico) e dovrà comunque assicurare il datore di lavoro, nell’ambito della sorveglianza da lui effettuata, sulla compatibilità del DPI infine selezionato con le esigenze dell’utilizzatore.

Per quanto attiene modalità di conservazione e durata dei DPI, i fabbricanti raramente indicano la periodicità di sostituzione degli stessi, perché non sono in grado di predeterminare le condizioni nelle quali questi dispositivi verranno utilizzati. Normalmente viene indicata la condizione limite di utilizzo (ad esempio la concentrazione massima dell’inquinante per la quale il filtro di una maschera può mantenere la sua efficacia o la concentrazione di ossigeno nell’aria ambiente al di sotto della quale un respiratore a filtro non va utilizzato) ma non viene precisato per quanto tempo il DPI può essere utilizzato.

Acquisite dal fornitore le informazioni necessarie sulle prestazioni dei DPI, l’individuazione della periodicità di sostituzione è chiaramente demandata al datore di lavoro in quanto, una volta effettuata la valutazione dei rischi, egli è a conoscenza dell’entità del rischio (ad esempio il livello usuale di concentrazione dell’inquinante aerodisperso), della frequenza dell’esposizione, delle caratteristiche del posto di lavoro, delle condizioni microclimatiche, ecc.

Il problema si pone, in modo specifico per la durata dei filtri antigas. Nella pratica, l’indicazione per l’utilizzatore è di provvedere alla sostituzione dei filtri antigas quando avverta la prima sensazione olfattiva; la questione va però affrontata con maggior rigore quando si tratti di sostanze con soglia olfattiva confrontabile o addirittura maggiore del TLV.

Infine, c’è anche da dire che le stesse modalità di conservazione dei DPI determinano, nella maggior parte dei casi, significative variazioni dell’efficacia protettiva e/o della durata della protezione offerta.
INFOTEL ha detto…
INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO



Con il termine “informazione” ci si riferisce usualmente ad interventi, di durata in generale non elevata, che vengono effettuati nei confronti di terzi allo scopo di renderli edotti di talune situazioni. L’informazione non è necessariamente collegata alla presenza fisica dell’informatore, potendo essere anche effettuata con sussidi audiovisivi, con materiale cartaceo o altro (a condizione che sia comunque corretta, esaustiva ed efficace).

Diverso è invece il significato della formazione, attività che presuppone un ruolo attivo del formatore ed anche del discente. Ovviamente anche la formazione deve essere comunque corretta, esaustiva ed efficace. La formazione deve sviluppare una coscienza della sicurezza, permettere di apprendere il superamento del rischio, far memorizzare le regole della sicurezza attraverso interventi globali, interdisciplinari e partecipativi che debbono essere condotti tenendo presente l’ambiente culturale in cui si opera. Potranno a tale scopo essere organizzati corsi, colloqui, riunioni che dovranno essere ripetuti periodicamente ed il cui contenuto dovrà essere adeguato ai fogli di istruzione dei DPI.

La norma prevede addestramento obbligatorio per i DPI di III categoria e, oltre a questi, per gli otoprotettori (per i quali sono stati segnalati problemi legati a tollerabilità e compatibilità con gli utilizzatori). Tuttavia, nonostante la limitazione normativa, è altamente consigliabile che l’addestramento venga effettuato anche per altre tipologie di DPI al fine di completare la “formazione” all’utilizzazione di tali dispositivi. Si raccomanda infine che l’avvenuto addestramento venga testimoniato in modo idoneo, per esempio mediante registri firmati anche dai preposti o attraverso altri metodi.

L’informazione e la formazione debbono essere ovviamente comprensibili (termine questo che si estende anche agli eventuali lavoratori stranieri nell’impresa) e, indipendentemente dall’esibizione di documenti, attestazioni o altro che accertino il formale assolvimento dell’obbligo, nella logica del sostanziale rispetto della norma potranno essere individuati anche altri elementi di verifica che confermino l’efficacia dell’informazione ovvero della formazione e dell’addestramento. Per esempio potrebbe essere utile disporre di schede di verifica sull’apprendimento e campagne di valutazione e verifiche sull’uso prima e dopo l’effettuazione di momenti formativi.

Per quanto riguarda il controllo sull’addestramento potrà essere assai semplicemente effettuato mediante richiesta al lavoratore di indossare il DPI secondo le istruzioni e l’addestramento ricevuti.
INFOTEL ha detto…
Obblighi del datore di lavoro



1. All’atto dell’acquisto, ove questo sia stato effettuato in data successiva al 30/6/95 (ossia dopo la scadenza del regime transitorio relativo alla commercializzazione), il datore di lavoro controlla che vi sia la documentazione prevista consistente in:



· dichiarazione di conformità CE da parte del fabbricante;

· marcatura CE;

· nota informativa rilasciata dal fabbricante.



Si osservi che la presenza dei suddetti tre elementi garantisce circa il possesso, da parte del DPI, dei requisiti essenziali di sicurezza. Per i DPI di II e III categoria i suddetti elementi testimoniano inoltre che, a monte della commercializzazione, è stato rilasciato un attestato di certificazione da parte di un organismo di controllo autorizzato e notificato ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs 475/92. In questi casi la marcatura CE è completata dal contrassegno numerico dell’organismo di controllo. Si fa però presente che l’attestato di certificazione non può essere richiesto al venditore essendo in possesso del solo fabbricante.

In presenza di DPI certificati e marcati CE il datore di lavoro, dopo aver valutato l’entità del rischio ed aver correttamente individuato gli adatti DPI, può considerare assolti i suoi obblighi di carattere generale in quanto tra le caratteristiche riportate nell’Allegato II del D.Lgs. 475/92 è già previsto, per esempio, il rispetto dei principi ergonomici e di adattabilità all’utilizzatore.

Quanto fin qui detto realizza sostanzialmente il disposto dell’art. 43, comma 3.



2. Destina ogni DPI ad un uso personale (art. 43, comma 4, lettera d).



3. Provvede a che il DPI sia utilizzato soltanto per gli usi previsti (art. 43, comma 4, lettera b).



4. Informa il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge (art. 43, comma 4, lettera e).



5. Assicura una formazione adeguata del lavoratore (art. 43, comma 4, lettera g).



6. Organizza, nei casi previsti o comunque consigliabili, uno specifico addestramento (art. 43, comma 4, lettera g; art. 43, comma 5).



7. Fornisce istruzioni comprensibili per il lavoratore (art. 43, comma 4, lettera c).



8. Rende disponibili in azienda informazioni adeguate sul DPI (art. 43, comma 4, lettera f).



9. Mantiene in efficienza il DPI e ne assicura le condizioni di igiene mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie. E’ auspicabile che di tali interventi rimanga documentazione in azienda (art. 43, comma 4, lettera a).



10. Qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI da parte di più lavoratori, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori (art. 43, comma 4, lettera d). Si ritiene che le “circostanze” possano essere individuate nelle condizioni “anomale” in cui può trovarsi l’azienda ad esempio in caso di assenza non prevista di personale assegnato a specifiche lavorazioni a rischio. In sostanza, le “circostanze” di cui in precedenza non possono costituire la routine. Vige in ogni caso il disposto di cui all’art. 26 del DPR 303/56.



11 Fornisce al lavoratore indicazioni per la procedura di riconsegna del DPI.
INFOTEL ha detto…
Obblighi dei lavoratori



1. Si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro (art. 44, comma 1).



2. Utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all’informazione, alla formazione e all’eventuale addestramento ricevuti (art. 44, comma 2).



3. Hanno cura dei DPI messi a loro disposizione (art. 44, comma 3, lettera a).



4. Non vi apportano modifiche di loro iniziativa (art. 44, comma 3, lettera b).



5. Segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto eventuali difetti o inconvenienti rilevati nei DPI messi a loro disposizione (art. 44, comma 5).



6. Al termine dell’utilizzo seguono le procedure aziendali previste per la riconsegna (art. 44, comma 4).



7. Si fa notare che il D.Lgs 758/94 ha inasprito le sanzioni previste in relazione agli obblighi dei lavoratori, introducendo anche per questi la possibilità dell’arresto oltre all’ammenda già prevista.
INFOTEL ha detto…
PRIME INDICAZIONI PER L’ORGANO DI VIGILANZA



Si ritiene utile innanzitutto richiamare ancora i principi gerarchici della prevenzione e cioè che solo quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro, devono obbligatoriamente essere utilizzati i DPI (art. 41).

Come noto, il D.Lgs 626/94 sancisce l'obbligo primario, per il datore di lavoro, di effettuare la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro (art. 4).

Inoltre ai fini della scelta dei DPI il datore di lavoro deve effettuare “l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi” (art. 43).

Evidentemente, la valutazione per la scelta dei DPI non può prescindere dalla più generale valutazione di cui all’art. 4 rispetto alla quale non è che una considerazione residuale e conclusiva.

Ne consegue anche che la materia di cui al titolo IV del D.Lgs 626/94 è entrata in vigore contestualmente alle scadenze per l'obbligo valutativo (01/07/96 o 01/07/97 a seconda della tipologia e della dimensione aziendale) fatto salvo, ovviamente, quanto già previsto al riguardo dalla normativa prima vigente, e specificatamente dai DPR 547/55, 303/56, 164/56 e dal D.Lgs 277/91.



Si deve inoltre tenere presente che:



a) continuano a rimanere in vigore - soprattutto per quanto riguarda il problema antinfortunistico - le specifiche disposizioni previste dagli articoli 377 e seguenti del DPR 547/55 la cui inosservanza, a seguito del D.Lgs 758/94, è stata più aspramente sanzionata.

b) I DPI commercializzati in data successiva al 30/06/95 devono essere dotati dei requisiti essenziali di sicurezza e salute previsti dall’Allegato II del il D.Lgs 475/92[2]. In pratica, la sussistenza di tali requisiti è garantita dalla presenza della marcatura CE.

Nel caso di interventi ispettivi effettuati dalle Aziende USL ove si riscontrasse l’avvenuta commercializzazione di DPI irregolari, dovrà essere redatto un rapporto per il Ministero del Lavoro e per il Ministero dell’Industria ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 475/92 chiedendo ai medesimi organi di vigilanza (così definiti ai sensi del D.Lgs 475/92) assicurazioni sugli eventuali provvedimenti adottati nei riguardi degli inadempienti. Parallelamente, è consigliabile segnalare la circostanza, per conoscenza, al competente Assessorato della Regione di appartenenza.

c) E’ fatta salva la possibilità da parte dell’azienda di utilizzare DPI privi di marcatura CE purché acquistati prima del 30/06/95. Tali DPI potevano essere utilizzati fino al 31/12/1998. Per quanto riguarda invece i dispositivi di emergenza destinati all’autosalvataggio in caso di evacuazione questi, se privi di marcatura CE e acquistati entro il 30/06/95, possono essere utilizzati in azienda fino al 31/12/2004.



Un aspetto che si ritiene utile evidenziare riguarda la presenza sul mercato di certificazioni e marcature CE non conformi a quanto indicato dal D.Lgs 475/92. Si è infatti potuto constatare che alcune ditte costruttrici o venditrici di DPI si dichiarano “in possesso” della marcatura CE e forniscono DPI sprovvisti di documentazione e marcatura. In altri casi è accaduto che venisse mostrata la marcatura CE sui cataloghi ma non sul singolo DPI oppure che venisse evidenziata sui cataloghi la certificazione di un modello specifico di DPI senza poi presentare la documentazione per altri modelli commercializzati. Si tratta, in questi casi, di una interpretazione a dir poco non corretta del D.Lgs 475/92 che prescrive, con estrema chiarezza, la necessità che ogni singolo DPI sia dotato di documentazione e marcatura CE. Come già detto, per “documentazione” si deve intendere la dichiarazione di conformità CE e la nota informativa, entrambe rilasciate dal fabbricante.