Individuazione del datore di lavoro obbligato alla denuncia infortuni nel settore agricolo

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, rispondendo, in data 16 novembre 2007, ad un interpello dell'EPACA in merito all'individuazione del datore di lavoro obbligato alla denuncia infortuni all’autorità di Pubblica Sicurezza per lavoratori agricoli a tempo determinato e autonomo, si è così espressa:

"....Ciò considerato si ritiene che l’art. 25 del D.Lgs. n. 38/2000 abbia inteso estendere ai datori di lavoro agricolo, per gli operai a tempo determinato e, al titolare del nucleo di appartenenza dell’infortunato, per i lavoratori agricoli autonomi, le medesime modalità operative per la denuncia già applicabili con la L. n. 54/1982 ai datori di lavoro agricolo per i lavoratori a tempo indeterminato.
Pertanto sussiste l’obbligo di denuncia all’Autorità di Pubblica Sicurezza, in caso di infortunio che abbia per conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per più di tre giorni, in capo ai datori di lavoro agricolo anche per i lavoratori a tempo determinato e al titolare del nucleo di appartenenza dell’infortunato, per i lavoratori agricoli autonomi.
Diversamente infatti, eventi infortunistici della medesima gravità risulterebbero ingiustificatamente soggetti ad obblighi differenti solo, ad esempio, in ragione della natura a termine o meno del rapporto di lavoro.Una tale chiave d’interpretazione della normativa in esame appare altresì aderente a quanto tendenzialmente formulato dalla UE nella Raccomandazione 2003/134/Ce del 18 febbraio 2003, concernente il “miglioramento della protezione della salute e della sicurezza sul lavoro dei lavoratori autonomi”, ove al punto 8) del testo si fa specifico richiamo ai “settori ad alto rischio” tra i quali viene incluso quello agricolo, comprendente un elevato numero di lavoratori autonomi.Con un secondo quesito l’interpellante chiede ulteriori chiarimenti in merito all’identificazione del datore di lavoro obbligato ai sensi del combinato disposto degli artt. 239 D.P.R. n. 1124/1965 e 25 del D.Lgs. n. 38/2000, in particolare in caso di infortunio verificatosi a carico del titolare del nucleo, facente parte di un’impresa costituita in forma societaria.
In proposito si conferma per analogia la lettura già fornita da questo Ministero con lettera circolare n. VII/2/276/B/13 del 23 aprile 1998 relativamente all’obbligo del titolare di azienda artigiana di denunciare all’autorità di Pubblica Sicurezza l’infortunio occorso.
Tale obbligo grava sul datore di lavoro, ovvero sulla società, non rilevando che l’infortunio sia occorso ai soci contitolari della stessa. Solo nel caso di lavoratore agricolo autonomo, ove questi si trovi nell’impossibilità di provvedere alla prescritta denuncia di infortunio, interviene in funzione sostitutiva l’obbligo di darne notizia gravante sul sanitario che per primo ne abbia constatato le conseguenze, come peraltro precisato dall’art. 3 comma 6 della delibera INAIL n. 239/2001.Con un terzo quesito l’interpellante chiede se le sanzioni per omessa o ritardata denuncia di infortunio all’autorità di Pubblica Sicurezza vengano meno nel caso in cui lo stesso sia successivamente ritenuto dall’INAIL non indennizzabile. Secondo l’EPACA il dubbio sorgerebbe in quanto la delibera INAIL n. 239/2001 prevede l’obbligo, conformemente al dettato dell’art. 53 D.P.R. n. 1124/1965, “indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità”, mentre per la comunicazione all’autorità di Pubblica Sicurezza non esplicita la medesima precisazione.In proposito merita sottolineare che la disciplina della modalità di denuncia dell’infortunio contenuta nella delibera INAIL riprende puntualmente il contenuto degli obblighi di cui all’art. 238 e 239 del D.P.R. n. 1124/1965.
Solo nel primo caso è parsa al legislatore necessaria la precisazione relativa alla indennizzabilità dell’infortunio, introdotta in ragione della specifica competenza del soggetto destinatario della comunicazione stessa, che decide appunto in merito alla titolarità dell’indennizzo. Nessuna conseguenza sul piano sanzionatorio può pertanto discendere dalla mancanza di precisazioni relative all’indennizzabilità con riguardo all’obbligo di denuncia all’autorità di Pubblica Sicurezza. Tale obbligo sussiste e le relative violazioni sono sanzionate a prescindere dal successivo riconoscimento dell’indennizzabilità, trattandosi evidentemente di comunicazione avente fine del tutto diverso da quella inviata all’INAIL.".

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