Schema correttivo d lgs 81

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE: DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 RECANTE: ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 123, IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia, ed in particolare l’articolo 1, comma 6, che prevede la possibilità di emanare disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, recante norme generali per l'igiene del lavoro;

VISTO il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, recante attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'articolo 7 della legge. 30 luglio 1990, n. 212;

VISTO il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;

VISTO il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, recante modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro;

VISTO il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, recante attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro;

VISTO il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili;

VISTO il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;

VISTO il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;

VISTA la direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187, recante attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche;

VISTA la direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche);

VISTA la legge comunitaria 2006 del 6 febbraio 2007, n. 13 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006;

VISTO il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257, recante attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del …;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottata nella riunione del …. ;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ….

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche europee, il Ministro della giustizia ed il Ministro dell’economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

ART. 1
(Attuazione dell’art. 1 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121)

1. Le parole “Ministero del lavoro e della previdenza sociale” e quelle “Ministero della salute”, ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: “Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali” e le parole “Ministro del lavoro e della previdenza sociale” e quelle “Ministro della salute”, ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: “Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali”.
2. Le parole “Ministero delle infrastrutture”, ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”e le parole“Ministro delle infrastrutture”, ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.


ART. 2
(Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di seguito denominato per brevità “decreto” le parole: “il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266” sono sostituite dalle seguenti: “i volontari della Croce rossa italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico impegnato in attività di protezione vivile” e le parole: “il volontario che effettua il servizio civile” sono soppresse.
2. Dopo l’articolo 2 del decreto è inserito il seguente:

“ART. 2-bis.
(Presunzione di conformità)

1. La corretta L’efficace attuazione delle norme tecniche e delle buone prassi, di cui all’articolo 2, comma 1, lettere u) e v), conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni di corrispondente contenuto del presente decreto legislativo. Conferisce altresì una presunzione di conformità alle prescrizioni del presente decreto legislativo la certificazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione di cui all’articolo 30 del presente decreto ad opera delle commissioni di certificazione istituite presso gli enti bilaterali e le università ai sensi dell’articolo 76, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 10 ottobre 2003, n. 276, e l’utilizzo di macchine marcate CE e, per l’Amministrazione della Difesa e della pubblica sicurezza, ad opera delle competenti strutture tecnico-sanitarie istituite presso gli i rispettivi organi di vigilanza militari.”.


ART. 3
(Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 3 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: “delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266” sono sostituite dalle seguenti: “degli uffici all’estero di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18” e le parole: “particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400” sono sostituite dalle seguenti: “particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalla Forze armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei Vigili del fuoco, fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400”;
b) al comma 9 le parole: “Nei confronti dei lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, e dei” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio ed ai”;
c) al comma 12, le parole: “dei piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile” sono sostituite dalle seguenti: “dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani.”.
d) dopo il comma 12, è inserito il seguente:
“12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, e dei volontari che effettuano servizio civile si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all’articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra il volontario e l’associazione di volontariato o l’amministrazione del l’ente di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al precedente periodo. Ove il volontario svolga la propria prestazione nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione.”.


ART. 4
(Modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 4 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo la lettera l) è aggiunta la seguente: “l-bis i lavoratori in prova”;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Il numero degli operai impiegati a tempo determinato, anche stagionali, nel settore agricolo si computa per frazioni di unità lavorative anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria”.

ART. 5
(Modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 5, comma 1, del decreto, dopo le parole: “Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali” sono inserite le seguenti: “è istituito”; la lettera a) è sostituita dalla seguente: “tre rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali” e dopo la lettera b) è inserita sostituita dalla seguente: “ b-bis) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.


ART. 6
(Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

01. All’articolo 6, comma 1, del decreto, la lettera a) è sostituita dalla seguente. “a) un rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali” e la lettera b) è sostituita dalla seguente: “un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità”.
1. All’articolo 6, comma 8, del decreto, dopo la lettera m) sono aggiunte le seguenti:
“m-bis) elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;
m-ter) elaborare le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3, del presente decreto, anche previa individuazione, se del caso, di tipologie di attività per le quali l’obbligo in parola non operi in quanto l’interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;”.


ART. 6 bis
(Modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 8, comma 6, del decreto, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “anche in un’ottica di genere”;
b) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e delle lavoratrici”.


ART. 7
(Modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 9, comma 4, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le somme eventualmente riversate all’entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione realizzatesi nell’esercizio finanziario sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.”;
b) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
“d-bis) finanzia, nell'ambito e nei limiti delle proprie spese istituzionali, progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
d-ter) eroga, in raccordo con le strutture del Servizio sanitario nazionale e nel rispetto della competenza delle Regioni in materia di tutela della salute, le prime cure ambulatoriali di cui all’articolo 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67, comprensive delle prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa e di fisiochinesiterapia, al fine di realizzare per gli infortunati sul lavoro ed i tecnopatici l’effettiva garanzia di cui all’articolo 95 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché il loro reinserimento lavorativo”.
d-bis) può erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo accordo quadro stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentito l’INAIL, che definisca le modalità di erogazione delle prestazioni da parte dell’INAIL, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
2. All’articolo 9, comma 7, del decreto, alla lettera e), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le somme eventualmente riversate all’entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione realizzatesi nell’esercizio finanziario sono rassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.”.


ART. 8
(Modifiche all’articolo 11 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 11 del decreto, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
“3-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle proprie competenze e con l’utilizzo appropriato di risorse già disponibili, finanziano progetti diretti a favorire la diffusione di soluzioni tecnologiche avanzate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sulla base di specifici protocolli di intesa tra le parti sociali, o gli enti bilaterali, e l’INAIL. Ai fini della riduzione del tasso dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, si tiene conto della adozione ed efficace attuazione, verificate dall’INAIL, da parte delle imprese delle soluzioni organizzative di cui al precedente periodo, nonché della adozione ed efficace attuazione, verificate dall’INAIL, di buone prassi validate dalla commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. L’INAIL svolge i compiti di cui al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai fini della riduzione del tasso dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui all’articolo 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, ferma restando la verifica dei criteri di cui al comma 1 del predetto articolo 3, si tiene anche conto dell’adozione ed efficace attuazione, da parte delle imprese, delle soluzioni organizzative di cui al precedente periodo, verificate dall’INAIL.
a) al comma 5, le parole: “Nell’ambito e nei limiti delle risorse di cui al comma 2 trasferite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale” sono soppresse; dopo le parole: “l’INAIL finanzia” sono inserite le seguenti: “con risorse proprie” ed è aggiunto infine il seguente periodo: “L’INAIL svolge tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.

ART. 8-bis
(Modifiche all’articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 12 del decreto, il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 costituiscono criteri vincolanti per l’esercizio delle attività di vigilanza.”



ART. 9
(Modifiche all’articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 13 del decreto, il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Il personale delle pubbliche amministrazioni che svolga attività di vigilanza non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza.”.


ART. 10
(Modifiche all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 14 del decreto, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 92, comma 1, lettera e), gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, adottano provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale quando riscontrano l’impiego di personale senza preventiva regolare occupazione in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e plurime violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale sono quelle individuate nell’Allegato I. Si considerano plurime la contestuale realizzazione di almeno tre ipotesi di gravi violazioni rilevate in occasione di un medesimo accertamento ispettivo o la ripetizione per la seconda volta in un biennio di una stessa grave violazione. L’adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell’emanazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche.
La durata del provvedimento è pari alla citata sospensione nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia inferiore al 50% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro; nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia pari o superiore al 50% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero nei casi di gravi e plurime violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ovvero nei casi di recidiva la durata è incrementata di un ulteriore periodo di tempo pari al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni; nel caso di non intervenuta revoca del provvedimento di sospensione entro quattro mesi dalla data della sua emissione, la durata del provvedimento è pari a due anni, fatta salva l’adozione di eventuali successivi provvedimenti di rideterminazione della durata dell’interdizione a seguito dell’acquisizione della revoca della sospensione.
Le disposizioni del presente comma si applicano anche con riferimento ai lavori nell’ambito dei cantieri edili. Ai provvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. All’accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, indicate all’allegato I del presente decreto, provvede il comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente. Ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, il quale procede ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e di cui al comma 2 del presente articolo”;
a bis) al comma 2, dopo le parole: “in materia di prevenzione incendi”, sono inserite le seguenti: in ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all’articolo 46 del presente decreto”.
b) la lettera c) del comma 4 è sostituita dalla seguente: “c) il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 6 pari a 1.500 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a 2.500 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e plurime violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.”.
c) il comma 10 è sostituito dal seguente: “10. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per gravi e plurime violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da euro 2.500 a euro 6.400 nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare”.
d) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
“11-bis. Il provvedimento di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare non si applica nel caso del primo lavoratore occupato dall’impresa che non abbia mai avuto in precedenza dipendenti. In ogni caso di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare gli effetti della sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi”.


ART. 11
(Modifiche all’articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 16, comma 3, del decreto il secondo periodo è sostituito dal seguente: “L’obbligo di cui al precedente capoverso si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4”.

ART. 12
(Modifiche all’articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 18, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera g) è sostituita dalla seguente: “g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;”;
b) la lettera r) è sostituita dalla seguente: “r) comunicare al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, ai fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza al lavoro superiore a tre giorni. Tali obblighi si considerano comunque assolti per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;”;
c) la lettera aa) è sostituita dalla seguente: “aa) comunicare al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;”.
2. All’articolo 18, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1-bis. L’obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall’adozione del decreto interministeriale di cui all’articolo 8, comma 4.”.



ART. 13
(Modifiche all’articolo 25 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 25, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso la sede di lavoro o la sede legale del datore di lavoro;”;
b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:“e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, la quale deve essere tempestivamente comunicata dal datore di lavoro, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. L’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;”;
c) la lettera f) è abrogata.


ART. 14
(Modifiche all’articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 26, comma 3, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: “Tale documento è allegato al contratto d’appalto o di opera” sono inserite le seguenti: “e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori”;
b) è aggiunto in fine il seguente periodo:“Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006. n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.”;
2. All’articolo 26, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
“3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle mere forniture di materiali, ai servizi di natura intellettuale e ai lavori la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che non sussistano rischi da interferenza derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive.
3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.”.

3. All’articolo 26, comma 5, le parole: “a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri dello specifico appalto” sono sostituite dalle seguenti: “i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni”; dopo il primo periodo è inserito il seguente: “I costi di cui al precedente capoverso non sono soggetti a ribasso.”.


ART. 15
(Modifiche all’articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 27 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Nell’ambito della Commissione di cui all’articolo 6, anche tenendo conto delle indicazioni provenienti da organismi paritetici, vengono individuati settori, ivi compreso il settore della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività di cui all’articolo 21, comma 2, nonché sulla applicazione di determinati standard contrattuali ed organizzativi, anche in relazione agli appalti, certificati ai sensi del Titolo VIII, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ovvero ai sensi dell'articolo 30, comma 5- bis, del presente decreto.”;
b)al comma 2 la parola: “vincolante” è sostituita dalla seguente: “preferenziale”;
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “ 2 bis. Sono fatte salve le disposizioni in materia di qualificazione previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni”.



«Articolo 15-bis
(Obbligo di impedimento)

1. Nei reati commessi mediante violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro il non impedire l’evento equivale a cagionarlo alle seguenti condizioni:
a) che sia stato violato un obbligo derivante da una posizione di garanzia nei confronti del bene giuridico tutelato;
b) che il titolare della posizione di garanzia sia in possesso dei poteri giuridici o di fatto idonei ad impedire l’evento;
c) che la posizione di garanzia sia tassativamente istituita dalla legge, salvo poter essere, nei limiti da essa determinati, specificata da regolamenti, provvedimenti della pubblica autorità, ordini o atti di autonomia privata.
d) che l’evento non sia imputabile ai soggetti di cui agli articoli 56, 57, 58, 59 e 60 del presente decreto legislativo per la violazione delle disposizioni ivi richiamate.
2. Il trasferimento degli obblighi derivanti dalla posizione di garanzia è consentito nei modi e nei limiti previsti dal presente decreto.».



ART. 16
(Modifiche all’articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 28 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole:“dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004”, sono inserite le seguenti:“nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Commissione di cui all’articolo 6 ed entro 180 giorni dalla emanazione delle stesse” e dopo le parole “da altri Paesi”, sono aggiunte le seguenti: “e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro”;
b) al comma 2, alinea, le parole: “deve avere data certa” sono sostituite dalle seguenti: “deve essere munito di data certa e o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro e, ai soli fini della prova della data, nonché dalla sottoscrizione per presa visione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale secondo le procedure definite dalle parti sociali”;
c) al comma 2, lettera a), è aggiunto in fine il seguente periodo: “.La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione”;
d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:“3-bis. Le imprese di nuova costituzione sono tenute ad effettuare la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.”.


ART. 17
(Modifiche all’articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 29, comma 7, del decreto le lettere b) e c) sono abrogate.


ART. 18
(Modifiche all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 30 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo le parole: “idonei sistemi di registrazione” sono aggiunte le seguenti: «o di certificazione, ai sensi del comma 5-bis,”;
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
“5-bis. Le commissioni di certificazione, istituite presso gli enti bilaterali e le università ai sensi dell’articolo 76, comma 1, lettere a) e c) del decreto legislativo 10 ottobre 2003, n. 276, sono soggetti abilitati a certificare anche ai fini di cui all’articolo 2-bis, i modelli di organizzazione e di gestione nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo.».


ART. 19
(Modifiche all’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 32 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5, dopo le parole: “L17, L23, “, sono inserite le seguenti: “e della laurea magistrale LM26” e dopo le parole: “sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo”, sono inserite le parole: “purché esibiscano un’attestazione comprovante l’espletamento di attività lavorativa per almeno un anno, maturata nel settore in cui intendono svolgere il ruolo di responsabili o addetti al servizio di prevenzione e protezione”;
b) al comma 5 le parole: “ovvero di altre lauree riconosciute corrispondenti” sono sostituite dalle seguenti: “ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale”.
b) al comma 7, dopo le parole: “successive modificazioni” sono aggiunte le seguenti: “se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni”.


ART. 20
(Modifiche all’articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 37 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
“7-bis. Nel settore edile la formazione di cui al precedente comma può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all’articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti.”;
b) il comma 12 è sostituito dal seguente:
“12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. La formazione di cui al precedente periodo può essere effettuata in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all’articolo 51, ove presenti”;
c) al comma 14, dopo le parole: “successive modificazioni”, sono inserite le seguenti: “se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni”.


ART. 21
(Modifiche all’articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 38, comma 1, del decreto dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
“d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l’Arma dei carabinieri, e della Polizia di Stato, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.”.


ART. 22
(Modifiche all’articolo 39 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 39, comma 3, del decreto le parole: “assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza” sono sostituite con le seguenti: “che svolga attività di vigilanza”.


ART. 23
(Modifiche all’articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L’articolo 40 del decreto è abrogato.


ART. 24
(Modifiche all’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 41, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) le parole: “dalle direttive europee nonché” sono soppresse;
b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: “b-bis) in ogni caso ne venga individuata la necessità all’esito della valutazione dei rischi”.
2. All’articolo 41, comma 2, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti lettere: “e-bis) visita medica in fase preassuntiva; e-ter) visita medica alla ripresa dal lavoro, a seguito di assenza per malattia di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alle mansioni.”;
3. All’articolo 41 dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. Le visite mediche possono essere svolte, su scelta del datore di lavoro, anche in fase precedente alla assunzione dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.”
4. All’articolo 41, comma 3 la lettera a) è abrogata.
5. All’articolo 41, dopo il comma 5 è inserito il seguente: “5-bis. Entro il 31 dicembre 2009 con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali verranno definite, secondo criteri di semplicità e certezza, i contenuti, le modalità di tenuta dei dati di cui all’Allegato 3A del presente decreto”.
6. All’articolo 41, dopo il comma 6 è inserito il seguente: “6-bis. Nei casi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore.”.
7. All’articolo 41, comma 9, dopo le parole: “i giudizi del medico competente” sono inserite le seguenti: “ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva”.


ART. 25
(Modifiche all’articolo 42 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 42 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all’articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.”;
b) il comma 2 è abrogato.


ART. 26
(Modifiche all’articolo 43 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 43 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
“e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L’obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.”.
b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo “Con riguardo al personale della Difesa la formazione specifica svolta presso gli istituti o la scuole della stessa Amministrazione è abilitativa alla funzione di addetto alla gestione delle emergenze”.



ART. 27
(Modifiche all’articolo 47 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 47, comma 8, del decreto è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I lavoratori comunicano la mancata elezione del rappresentante al datore di lavoro, il quale procederà a darne successiva comunicazione agli organismi paritetici di cui all’articolo 51 perché questi possano procedere all’assegnazione dei rappresentanti per la sicurezza territoriali.”.


ART. 28
(Modifiche all’articolo 50 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 50 del decreto, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
“7-bis. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza svolge le funzioni di cui all’articolo 9 della legge 30 maggio 1970, n. 300”.


ART. 29
(Modifiche all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)


1. All’articolo 51 del decreto, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3-bis. Gli organismi paritetici svolgono attività di formazione, anche attraverso l’impiego dei fondi interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei fondi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese della quale gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della programmazione delle proprie attività.”.

ART. 30
(Modifiche all’articolo 52 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 52, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) le parole:“in misura non inferiore al cinquanta per cento delle disponibilità del Fondo”sono soppresse;
b) alla lettera c) dopo la parola: “sostegno” sono inserite le seguenti: “, in misura non inferiore al cinquanta per cento delle disponibilità del Fondo,”.
2. All’articolo 52, comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a), dopo le parole: “presso l’azienda ovvero l’unità produttiva”, sono aggiunte le seguenti: “calcolate sulla base della retribuzione media giornaliera per il settore industria e convenzionale per il settore agricoltura determinate annualmente per il calcolo del minimale e massimale delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL. Il computo dei lavoratori è effettuato in base all’articolo 4 e la giornata lavorativa convenzionale è stabilita in 8 ore”.
b) le lettere b), c) e d) sono abrogate.
3. All’articolo 52, comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: “dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 dicembre 2009”;
b) dopo le parole: “di alimentazione”, sono aggiunte le seguenti: “e la composizione e le funzioni del comitato amministratore del fondo”.
4. All’articolo 52, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3-bis. In fase di prima attuazione il fondo è alimentato con i residui iscritti nel bilancio dell’INAIL delle risorse previste per le finalità di cui all’articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38”.


ART. 31
(Modifiche all’articolo 55 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L’articolo 55 del decreto è sostituito dal seguente:

“ART. 55
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

1. E’ punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro:
a) per la violazione dell’articolo 29, comma 1;
b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell’articolo 34, comma 2;
c) che non provvede alla nomina di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a).
2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell’arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:
a) nelle aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all’articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto.
3. E’ punito con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere c) e d), o senza le modalità di cui all’articolo 29, commi 2 e 3.
3-bis. E’ punito con l’ammenda da 1.000 a 2.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere a), b), e) e f).
4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettera o), 43, commi 1, lettere a), b), c), ed e) e 4, 45, comma 1;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 26, commi 1, lettera a);
c) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettere c), e), f), q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) e f), 46, comma 2;
d) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettera z) prima parte, 26, commi 2 e 3;
e) con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettere g), n), p) seconda parte, s) e v), 35, comma 4;
f) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 29, comma 4, 35, comma 2, 41, comma 3;
g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettere d) seconda parte, r) con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni e bb), e comma 2;
h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.000 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettera r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, e dell’articolo 35, comma 5;
i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell’articolo 26, comma 8.
5. L’applicazione della sanzione di cui al comma 4, lettera g), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l’applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.”.


ART. 32
(Modifiche all’articolo 56 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L’articolo 56 del decreto è sostituito dal seguente:

“ART. 56
Sanzioni per il preposto

1. Con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti:
a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.200 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere a), c), e) ed f);
b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lett. b), d) e g).”.


ART. 33
(Modifiche all’articolo 57 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L’articolo 57 del Decreto è sostituito dal seguente:

“ART. 57
Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori

1. I progettisti che violano il disposto dell’articolo 22 sono puniti con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.
2. I fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell’articolo 23 sono puniti con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 10.000 a 40.000 euro.
3. Gli installatori che violano il disposto dell’articolo 24 sono puniti con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro.”.


ART. 34
(Modifiche all’articolo 58 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L’articolo 58 del decreto è sostituito dal seguente:

“ART. 58
Sanzioni per il medico competente

1. Il medico competente è punito:
a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a euro 800 per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere d) ed e);
b) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere b), c) e g);
c) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere a), con riferimento alla valutazione dei rischi, e l);
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2.000 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere f), h) ed i);
e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro per la violazione dell’ articolo 41, commi 3, 5 e 8”.

ART. 35
(Modifiche all’articolo 59 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L’articolo 59 del decreto è sostituito dal seguente:

“ART. 59
Sanzioni per i lavoratori

1. I lavoratori sono puniti:
a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 300 a 800 euro per la violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i), e 43, comma 3, primo periodo;
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 200 euro per la violazione dell’articolo 20, comma 3; la stessa sanzione si applica ai lavoratori autonomi di cui alla medesima disposizione.”.


ART. 36
(Modifiche all’articolo 60 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L’articolo 60 del decreto è sostituito dal seguente:

“ART. 60
Sanzioni per i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo

1. I soggetti di cui all’articolo 21 sono puniti con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 100 a 500 euro per la violazione dell’articolo 21, comma 1, lettere a) e b).”.


ART. 37
(Modifiche all’articolo 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 62 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro.”;
b) al comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: “d-bis): ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale.”.


ART. 38
(Modifiche all’articolo 63 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 63 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. L’obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posi di lavoro utilizzati da lavoratori disabili.”.
b) al comma 6 le parole: “punto 7” sono sostituite dalle seguenti: “punto 6”.


ART. 39
(Modifiche all’articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 67, comma 2, prima delle parole: “L’organo di vigilanza”, sono anteposte le seguenti: “Entro trenta giorni dalla data di notifica”.



ART. 40
(Modifiche all’articolo 68 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)


1. L’articolo 68 del decreto è sostituito dal seguente:

“ART. 68
Sanzioni per il datore di lavoro

1. Il datore di lavoro è punito:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 66;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dell’articolo 64, comma 1, e 65, commi 1 e 2;
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.000 euro per la violazione dell’articolo 67, commi 1 e 2.
2. L’allegato IV identifica, per ognuno dei seguenti punti: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, e 6.6, una fattispecie omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro, nel cui ambito sono presenti diversi precetti. In caso di violazione di più precetti riconducibili alla medesima fattispecie, l’organo di vigilanza applicherà una unica sanzione contravvenzionale, individuata ai sensi del comma 1, lettera b), puntualizzando, in ogni caso, in sede di verbalizzazione, i diversi precetti violati.”.
2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’allegato IV, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, e 6.6, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera b). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati».

ART. 41
Modifiche all’articolo 69 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All’articolo 69, comma 1, lettera a), del decreto dopo le parole: “utensile o impianto” sono inserite le seguenti: “, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti e necessari allo svolgimento di un’attività o all’attuazione di un processo produttivo,”.


ART. 42
Modifiche all’articolo 70 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All’articolo 70 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2-bis. Gli impianti e gli insiemi complessi di macchine assemblati ma provenienti da costruttori diversi devono essere valutati complessivamente secondo i requisiti di sicurezza di cui all’allegato V, approfondendo, in particolare, le problematiche ed i rischi di interferenza ed interazione.”;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Qualora gli organi di vigilanza, nell’espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, accertino rilevino che un’attrezzatura di lavoro, messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio ai sensi della direttiva di prodotto, in tutto o in parte, non risulti non rispondente presenti una situazione di rischio imputabile ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative regolamentari di cui al comma 1, ne informano immediatamente l’autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tal caso:
a) l’organo di vigilanza che ha accertato la non rispondenza rilevato in sede di utilizzo dell’attrezzatura la presenza di una situazione di rischio imputabile alla mancata corrispondenza ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza, impartisce nei confronti del datore di lavoro apposita prescrizione diretta a rimuovere la situazione di rischio determinata dalla mancata corrispondenza ad uno o più dei requisiti essenziali di sicurezza oppure idonea disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza dell’attrezzatura di lavoro. La disposizione ha efficacia provvisoria fino alla pronuncia dell’autorità nazionale di controllo del mercato;
b) l’organo di vigilanza territorialmente competente per localizzazione del fabbricante, procede secondo quanto previsto dalla vigente normativa nei confronti del fabbricante e dei soggetti della catena della distribuzione, qualora, alla conclusione dell'accertamento tecnico effettuato dall'autorita' nazionale per la sorveglianza del mercato, risulti la non conformità dell’attrezzatura ad uno o piu' requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1.”.


ART. 43
Modifiche all’articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All’articolo 71 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, lettera a), il numero 3) è sostituito dal seguente:
“3) assoggettate a misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza quando, in presenza di elevati livelli di rischio, le loro adozione ne garantisca una significativa riduzione;”;
b) al comma 5, dopo le parole: “condizioni di sicurezza” sono inserite le seguenti: “in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3”;
c) al comma 7, lettera a), le parole: “formazione adeguata e specifica” sono sostituite dalle seguenti: “informazione, formazione ed addestramento adeguati”.
d) al comma 8, sono apportate le seguenti modifiche:
1) dopo le parole: “datore di lavoro” sono inserite le seguenti: “, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida,”;
2) i numeri: “1)” e “2)” sono sostituiti dalle lettere: “a)” e “b)”;
3) alla lettera b), numeri 1 e 2, le parole: “a controlli” sono sostituite dalle seguenti: “ad interventi di controllo”;
4) alla lettera c) le parole: “i controlli” sono sostituite dalle seguenti: “Gli interventi di controllo”
e) al comma 11, dopo le parole: “verifiche periodiche” sono inserite le seguenti: “volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza,” ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: “La prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL che vi provvede nel termine di trenta sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dalle ASL che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità del comma 13.”.
f) al comma 12 il secondo periodo è sostituito dal seguente: “I soggetti pubblici o privati abilitati acquistano la qualifica di incaricato di pubblico servizio.”.
g) al comma 13, dopo le parole: “Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali”, così come modificate dall’articolo 1, comma 1, sono inserite le seguenti: “, “di concerto con il Ministro dello sviluppo economico”.
h) al comma 14 le parole: “sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico” sono sostituite dalle seguenti: “di concerto con il Ministro dello sviluppo economico”.



ART. 44
Modifiche all’articolo 72 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All’articolo 72 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, deve attestare, sotto la propria responsabilita', che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V.”;
b) al comma 2 le parole: “ad un datore di lavoro” sono soppresse e sono aggiunte, in fine, dopo le parole:“disposizioni del presente titolo”, le seguenti: “e, ove si tratti di attrezzature di cui all’art. 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista.”.


ART. 45
Modifiche all’articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All’articolo 73 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Informazione, formazione e addestramento”;
b) al comma 1, le parole:“una formazione adeguata”, sono sostituite dalle seguenti: “una formazione e un addestramento adeguati,”;
c) al comma 4, le parole: “una formazione adeguata e specifica, tale da consentirne l’utilizzo” sono sostituite dalle seguenti: “una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo”.


ART. 46
Modifiche all’articolo 74 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1.All’articolo 74, comma 2, lettera d), del decreto la parola: “stradali”. è soppressa.


ART. 47
Modifiche all’articolo 79 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1.All’articolo 79 del decreto dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 2 restano ferme le disposizioni di cui al decreto 2 maggio 2001 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.”.


ART. 48
Modifiche all’articolo 80 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All’articolo 80 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, l’alinea è sostituito dal seguente:“1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:”;
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:“3-bis. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.”.


ART. 49
Modifiche all’articolo 81 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All’articolo 81, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole: “norme di buona tecnica contenute nell’allegato IX” sono sostituite dalle seguenti: “pertinenti norme tecniche”;
b) il comma 3 è abrogato.


ART. 50
Modifiche all’articolo 82 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All’articolo 82 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, alinea, le parole:“secondo la migliore scienza ed esperienza, nonché” sono sostituite dalla seguente: “o”;
b) al comma 1, lettera a), le parole: “di buona tecnica” sono sostituite dalla seguente: “tecniche”;
c) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) per sistemi di categoria 0 e I purché l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica:” ed il numero 2) è abrogato;
d) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) per sistemi di II e III categoria purchè:
1) i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione;
2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attivita'.”.


ART. 51
Modifiche all’articolo 83 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1.All’articolo 83 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: “in prossimità di linee elettriche” sono sostituite dalle seguenti: “non elettrici in vicinanza di linee elettriche”;
b) al comma 2, le parole: “nella pertinente normativa di buona tecnica” sono sostituite dalle seguenti: “nelle pertinenti norme tecniche”.


ART. 52
Modifiche all’articolo 84 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All’articolo 84, comma 1 del decreto, le parole:“di buona tecnica” sono sostituite dalla seguente: “tecniche”.


ART. 53
Modifiche all’articolo 85 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1.All’articolo 85 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 la parola: “infiammabili” è sostituita dalla seguente: “esplosive”;
b) al comma 2, le parole: “di buona tecnica” sono sostituite dalla seguente: “tecniche”.


ART. 54
Modifiche all’articolo 86 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. L’articolo 86 del decreto è sostituito dal seguente:

“ART. 86
(Verifiche e controlli)

1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, , adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità ed i criteri per l’effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1.

3. L’esito dei controlli di cui al comma 1 deve essere verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza.”.


ART. 55
Modifiche all’articolo 87 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. L’articolo 87 del decreto è sostituito dal seguente:

“ART. 87
(Sanzioni a carico del datore di lavoro, del noleggiatore e del concedente in uso)

“1. Il datore di lavoro è punito con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione:
a) dell’articolo 70, comma 1;
b) dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell’allegato V, parte II;
c) dell’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8;
d) degli articoli 75 e 77, commi 3, 4, lettere a), b) e d), e 5;
e) degli articoli 80, comma 2, 82, comma 1, 83, comma 1, e 85, comma 1.
2. Il datore di lavoro è punito con la pena dell’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione:
a) dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.8, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4, dell’allegato V, parte II;
b) dell’articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti 2.6, 2.11, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1 dell’allegato VI;
c) dell’articolo 77, comma 4, lettere e), f) ed h);
d) dell’articolo 80, commi 3 e 4.
3. Il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.000 per la violazione:
a) dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti dell’allegato V, parte II, e dell’allegato VI diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del comma 2;
b) dell’articolo 71, commi 6, 9, 10 e 11;
c) dell’articolo 77, comma 4, lettere c) e g);
d) dell’articolo 86, commi 1 e 3.
4. L’allegato V, parte II identifica, per ognuno dei seguenti punti: 1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15 e 5.16 una fattispecie omogenea di requisiti di sicurezza relativi alle prescrizioni supplementari applicabili ad attrezzature di lavoro specifiche, nel cui ambito sono presenti diversi precetti. In caso di violazione di più precetti riconducibili alla medesima fattispecie, con eccezione di quelli espressamente indicati nei commi 1, lettere b), e 2, lettera a), l’organo di vigilanza applicherà una unica sanzione contravvenzionale, individuata ai sensi del comma 3, lettera a), puntualizzando, in ogni caso, in sede di verbalizzazione, i diversi precetti violati.
5. L’allegato VI identifica, per ognuno dei seguenti punti: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 una fattispecie omogenea di requisiti di sicurezza relativi alle disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro, nel cui ambito sono presenti diversi precetti. In caso di violazione di più precetti riconducibili alla medesima fattispecie, con eccezione di quelli espressamente indicati nel comma 2, lettera. b), l’organo di vigilanza applicherà una unica sanzione contravvenzionale, individuata ai sensi del comma 3, lettera a), puntualizzando, in ogni caso, in sede di verbalizzazione, i diversi precetti violati.
4. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’allegato V, parte II, punti 1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15 e 5.16 è considerata una unica violazione ed è punita con la pena rispettivamente prevista dal comma 1, lettera b) e comma 2, lettera a). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati».
5. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’allegato VI, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 2, lettera b). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati».


6. Il noleggiatore o il concedente in uso è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 750 a 2.500 euro per la violazione dell’articolo 72.”.




ART. 56
Modifiche all’articolo 88 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All’articolo 88, comma 2, del decreto dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:“g-bis) ai lavori di manutenzione relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X; g-ter), alle attività di cui al Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272.”.


ART. 57
Modifiche all’articolo 89 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All’articolo 89, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche :
a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:“c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento.”;
b) alla lettera f), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice.”;
c) dopo la lettera i) sono inserite le seguenti:“i-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e material; i-ter) progettista dell’opera: il soggetto incaricato dal committente della progettazione dei lavori.”.


ART. 58
Modifiche all’articolo 90 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All’articolo 90 sono apportate le seguenti modifiche:
0a) al comma 1 il secondo periodo è soppresso;
a) al comma 2 la parola: “valuta” è sostituita dalle seguenti: “prende in considerazione”;
b) al comma 4 le parole: “ Nel caso di cui al comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea”;
c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:“5-bis. La redazione del piano di sicurezza e di coordinamento non è richiesta nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno ed i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI. In tali casi non si applica la disposizione di cui al comma 3 e il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), è redatto dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori.”;
d) al comma 7, dopo le parole: “dei lavori comunica”, sono inserite le seguenti: “alle imprese affidatarie”;
e) al comma 9, alinea, dopo le parole: “un’unica impresa”, sono inserite le seguenti: “o ad un lavoratore autonomo”;
f) al comma 9, lettera a), secondo periodo, le parole: “Nei casi di cui al comma 11” sono sostituite dalle seguenti: “Nei casi di cui al comma 5-bis” e dopo le parole: da parte delle imprese” sono inserite le seguenti:“e dei lavoratori autonomi”;
g) al comma 9, lettera b), secondo periodo, le parole: “Nei casi di cui al comma 11” sono sostituite dalle seguenti: “Nei casi di cui al comma 5-bis” e, dopo le parole “documento unico di regolarità contributiva” sono aggiunte le seguenti: “, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,” ;
h) al comma 9 la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).”;
i) al comma 10, dopo le parole,: “quando prevista”, sono inserite le seguenti: “oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi”;
l) il comma 11 è abrogato.




ART. 59
Modifiche all’articolo 91 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All’articolo 91, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b), dopo le parole: “un fascicolo”, sono inserite le seguenti: “adattato alle caratteristiche dell’opera”;
b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:“b-bis) coordina l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 90, comma 1.”.
2. All’articolo 91, del decreto, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2-bis. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il progettista, in accordo con il coordinatore per la progettazione, prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.”


ART. 60
Modifiche all’articolo 92 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All’articolo 92, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a), dopo le parole: “all’articolo 100”, sono inserite le seguenti: “ove previsto”;
b) alla lettera b), dopo le parole: “con quest’ultimo”, sono inserite le seguenti: “ove previsto” e, a seguire, dopo le parole: “all’articolo 100”, sono inserite le seguenti: “ove previsto”;
c) alla lettera e), le parole: “segnala al committente e”, sono sostituite dalle seguenti: “segnala al committente o” e dopo le parole: “all’articolo 100” sono inserite le seguenti: “ove previsto”.
2. All’articolo 92, comma 2, del decreto dopo le parole: “Nei casi di cui all’articolo 90, comma 5” sono inserite le seguenti: “Ad eccezione dei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno ed i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI”.


ART. 61
Modifiche all’articolo 93 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All’articolo 93 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 il secondo periodo è soppresso;
b) al comma 2 dopo le parole: “coordinatore per l’esecuzione” sono inserite le seguenti: “dei lavori”, dopo le parole: “non esonera” sono inserite le seguenti: “ il committente o” e le parole: “lettere a), b), c) e d)” sono sostituite dalle seguenti: “lettere a), b), c) d) ed e)”.


ART. 62
Modifiche all’articolo 95 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All’articolo 95, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera d), dopo le parole: “controllo periodico”, sono inserite le seguenti: “degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro”;
b) alla lettera g), dopo le parole: “la cooperazione”, sono inserite le seguenti: “e il coordinamento”.


ART. 63
Modifiche all’articolo 96 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All’articolo 96 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26 del presente decreto”;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all’articolo 26, commi 1, lettera b), 3 e 5, e all’articolo 29, comma 3.”.


ART. 64
Modifiche all’articolo 97 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All’articolo 97 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: “vigila sulla” sono sostituite dalle seguenti: “verifica le condizioni di”, le parole: “e sull’applicazione” sono sostituite dalle seguenti: “e l’applicazione” e, in fine, è aggiunto il seguente periodo“Nel caso di affidamenti la cui esecuzione sia frazionata o suddivisa in lavorazioni scorporate, con presenza di più imprese affidatarie, i compiti previsti dal presente articolo sono demandati al datore di lavoro dell'impresa affidataria dei lavori di contratto il cui importo risulti prevalente.”
b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
“3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell’allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l’impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.
3-ter. Per le attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve utilizzare personale in possesso di adeguata professionalità, in possesso di attestato di frequenza ad un corso di contenuti, modalità e durata specificati all’allegato XIV.”.


ART. 65
Modifiche all’articolo 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All’articolo 98, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
a) in alinea, dopo le parole:“in possesso” sono inserite le seguenti: “di uno”;
b) alla lettera a), e le parole: “in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000” sono sostituite dalla seguenti: “in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001”
c) alla lettera b), le parole: “citato decreto ministeriale in data 4 agosto 2000” sono sostituite dalle seguenti: “decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000”.
2. All’articolo 98, comma 2, del decreto le parole: “dai rispettivi ordini o collegi professionali ” sono sostituite dalle seguenti: “dagli ordini o collegi professionali” e, in fine, è aggiunto il seguente periodo:”Fermo restando l’obbligo di aggiornamento di cui all’allegato XIV, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima dell’entrata in vigore del presente decreto.”.
3. All’articolo 98, comma 4, del decreto le parole: “con i medesimi contenuti minimi” sono sostituite dalle seguenti: “i cui programmi e le relative modalità di svolgimento siano conformi all’allegato XIV”.


ART. 66
Modifiche all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All’articolo 100, del decreto, è aggiunto il seguente comma: “6 bis Il responsabile dei lavori, se nominato, e il direttore dei lavori assicurano l’attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria previsti dall’articolo 97, commi 3 bis e 3 ter . Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica l’articolo 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo”.


ART. 67
Modifiche all’articolo 103 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. L’articolo 103 del decreto è abrogato.


ART. 68
Modifiche all’articolo 106 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81


1. All’articolo 106, comma 1, dopo le parole: “presente capo”, sono inserite le seguenti: “, ad esclusione delle sole disposizioni relative ai lavori in quota,”.

ART. 69
Modifiche all’articolo 111 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All’articolo 111, comma 8, del decreto dopo le parole: “lavoratori addetti ai”, sono inserite le seguenti: “cantieri temporanei e mobili”.


ART. 70
Modifiche all’articolo 115 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All’articolo 115 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: “sistemi di protezione”, sono inserite le seguenti: “idonei per l’uso specifico” e dopo le parole: “presenti contemporaneamente,” sono inserite le seguenti: “conformi alle norme tecniche,”;
b) il comma 2 è abrogato;
c) al comma 3 le parole: “Il cordino” sono sostituite dalle seguenti: “Il sistema di protezione”.

ART. 71
Modifiche all’articolo 117 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All’articolo 117, comma 1, del decreto le parole: “Quando occorre effettuare “ sono sostituite dalle seguenti: “Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 83, quando occorre effettuare”.
2. All’articolo 117, comma 2, del decreto dopo le parole: “e delle tensioni presenti”, sono aggiunte, infine, le seguenti: “e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all’allegato IX o a quelli risultanti dall’applicazione delle pertinenti norme tecniche”.


ART. 72
Modifiche all’articolo 118 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All’articolo 118, comma 1, del decreto le parole:“eseguiti senza l’impiego di escavatori meccanici,” sono sostituite dalle seguenti: “se previsto l’accesso di lavoratori,”.


ART. 73
Modifiche all’articolo 121 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. Dopo l’articolo 121 del decreto le parole “Sezione IV Ponteggi e impalcature in legname” sono sostituite dalle seguenti: “Sezione IV Ponteggi in legname e altre opere provvisionali”.


ART. 74
Modifiche all’articolo 122 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All’articolo 122, comma 1, del decreto le parole “Nei lavori che sono eseguiti ad un’altezza superiore ai m 2”sono sostituite dalle seguenti: “Nei lavori in quota”.


ART. 75
Modifiche all’articolo 125 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All’articolo 125, comma 4, del decreto il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. L’altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l’ultimo impalcato; dalla parte interna dei montanti devono essere applicati correnti e tavola fermapiede a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano sull’ultimo impalcato.”.


ART. 76
Modifiche all’articolo 136 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All’articolo 136, comma 4, del decreto la lettera d) è soppressa.


ART. 77
Modifiche all’articolo 137 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All’articolo 137, comma 1, del decreto le parole: “Il responsabile di cantiere” sono sostituite dalle seguenti: “Il preposto”.


ART. 78
Modifiche all’articolo 138 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1.All’articolo 138, comma 5, del decreto alla lettera a) le parole: “o il piano di gronda” sono soppresse e la lettera d) è soppressa.

ART. 78 bis
Modifiche all’articolo 139 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81


1. All’articolo 139, comma 1, del decreto è aggiunto in fine il seguente periodo: “I ponti su cavalletti devono essere conformi ai requisiti specifici indicati nel punto 2.2.2. dell'Allegato XVIII”.


ART. 79
Modifiche all’articolo 140 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All’articolo 140 del decreto il comma 3 è sostituito dal seguente:“3. Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o con sistemi equivalenti. In ogni caso dispositivi appropriati devono impedire lo spostamento involontario dei ponti su ruote durante l’esecuzione dei lavori in quota.”.

ART. 80
Modifiche all’articolo 148 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All’articolo 148 del decreto il comma 1 è sostituito dal seguente:“1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l’obbligo di predisporre sistemi collettivi di protezione dei bordi, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego.”.

ART. 81
Modifiche all’articolo 157 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. L’articolo 157 del decreto è sostituito dal seguente:

“ART. 157
(Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori)

“1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 90, commi 1, secondo periodo, 3, 4 e 5;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 90, commi 5-ter e 9, lettera a), e 93, comma 2;
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.000 euro per la violazione degli articoli 90, commi 7 e 9, lettera c), 101, comma 1, primo periodo.”.




ART. 82
Articolo aggiuntivo al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. Dopo l’articolo 157 del decreto è inserito il seguente:

“ART. 157-bis
(Sanzioni per il progettista dell’opera)
“1. Il progettista dell’opera è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 91 comma 2-bis..”.


ART. 83
Modifiche all’articolo 158 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. L’articolo 158 del decreto è sostituito dal seguente:

“ART. 158
(Sanzioni per i coordinatori)

1. Il coordinatore per la progettazione è punito:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la violazione dell’articolo 91, comma 1;
b) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 91, comma 2-bis.

2. Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è punito:
c) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 92, commi 1, lettere a), b), c), e) ed f), e 2;
d) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dell’articolo 92, comma 1, lettera d).”.



ART. 84
Modifiche all’articolo 159 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. L’articolo 159 del decreto è sostituito dal seguente:

“ART. 159
(Sanzioni per i datori di lavoro e dirigenti)
1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 96, comma 1, lettera g); si applica la pena dell’arresto da 4 a 8 mesi o l’ammenda da 2.000 a 8.000 euro se la violazione è commessa in cantieri temporanei o mobili in cui l’impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati in base all’allegato XI; si applica la pena dell’ammenda da 2.000 a 4.000 euro se il piano operativo di sicurezza è redatto in assenza di uno o più degli elementi di cui all’allegato XV;
b) con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 97, comma 1, 100, comma 3, 111, commi 1, lettera a), e 6, 114, comma 1, 117, 118, 121, 122, 126, 128, comma 1, 145, commi 1 e 2 e 148;
c) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 108, 112, 119, 123, 125, commi 1, 2 e 3, 127, 129, comma 1, 136, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 140, comma 3, 147, comma 1, 151, comma 1, 152, commi 1 e 2 e 154;
d) con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 90, comma 7, 96, comma 1, lettere. a), b), c), d), e) ed f), e 97, commi 3 e 4, nonché per la violazione delle disposizioni del Capo II del presente Titolo non altrimenti sanzionate;
e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.000 euro per la violazione degli articoli 100, comma 4, e 101, commi 2 e 3.
2. L’allegato XIII, nella parte “Prescrizioni per i servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri” per ognuno dei seguenti punti: 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e nella parte “Prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri” per ognuno dei seguenti punti: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, identifica una fattispecie omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai cantieri edili, nel cui ambito sono presenti diversi precetti. In caso di violazione di più precetti riconducibili alla medesima fattispecie, l’organo di vigilanza applicherà una unica sanzione contravvenzionale, individuata ai sensi del comma 1, lettera a), puntualizzando, in ogni caso, in sede di verbalizzazione, i diversi precetti violati.
3. L’allegato XVIII identifica, per ognuno dei seguenti punti: 1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 una fattispecie omogenea di requisiti di sicurezza relativi alla viabilità nei cantieri, ai ponteggi e al trasporto dei materiali nel cui ambito sono presenti diversi precetti. In caso di violazione di più precetti riconducibili alla medesima fattispecie, l’organo di vigilanza applicherà una unica sanzione contravvenzionale, individuata ai sensi del comma 1, lettera c), puntualizzando, in ogni caso, in sede di verbalizzazione, i diversi precetti violati.”.
2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’allegato XIII, nella parte relativa alle “Prescrizioni per i servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri”, punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e nella parte relativa alle “Prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri” per i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera a). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati».
3. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’allegato VI, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera c). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati».




ART. 85
Modifiche all’articolo 160 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. L’articolo 160 del decreto è sostituito dal seguente:

“ART. 160
(Sanzioni per i lavoratori autonomi)

1. I lavoratori autonomi sono puniti:
a) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione dell’articolo 100, comma 3;
b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 300 a 800 euro per la violazione dell’articolo 94;
c) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro per la violazione degli articoli 124, 138, commi 3 e 4 e 152, comma 2.”.



ART. 86
Modifiche all’articolo 165 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. L’articolo 165 del decreto è sostituito dal seguente:

“ART. 165
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 163;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione dell’articolo 164.
2. Gli allegati XXIV, per ognuno dei punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, XXV, per ognuno dei punti 1, 2 e 3, XXVI, per l’intero, XXVII, per l’intero, XXVIII, per ognuno dei punti 1 e 2, XXIX, per ognuno dei punti 1 e 2, XXX, per ognuno dei punti 1 e 2, XXXI, per ognuno dei punti 1 e 2, e XXXII, per ognuno dei punti 1, 2 e 3, identificano ciascuno, rispettivamente, una fattispecie omogenea di requisiti di sicurezza relativi alla segnaletica di sicurezza, nel cui ambito sono presenti diversi precetti. In caso di violazione di più precetti riconducibili alla medesima fattispecie, l’organo di vigilanza applicherà una unica sanzione contravvenzionale, individuata ai sensi del comma 1, lettera a), puntualizzando, in ogni caso, in sede di verbalizzazione, i diversi precetti violati.”.
2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alla segnaletica di sicurezza di cui agli allegati XXIV, punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, XXV, punti 1, 2 e 3, XXVI, per l’intero, XXVII, per l’intero, XXVIII, punti 1 e 2, XXIX, punti 1 e 2, XXX, punti 1 e 2, XXXI, punti 1 e 2, e XXXII, punti 1, 2 e 3 è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera a). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.


ART. 87
Modifiche all’articolo 166 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. L’articolo 166 del decreto è abrogato.


ART. 88
Modifiche all’articolo 170 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. L’articolo 170 del decreto è sostituito dal seguente:

“ART. 170
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 fino a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 168, commi 1 e 2.
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione dell’articolo 169, comma 1.”.



ART. 89
Modifiche all’articolo 171 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. L’articolo 171 del decreto è abrogato.


ART. 90
Modifiche all’articolo 178 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. L’articolo 178 del decreto è sostituito dal seguente:

“ART. 178
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 fino a 6.400 euro per la violazione degli articoli 174, comma 2 e 3, 175, commi 1 e 3 e 176, commi 1, 3, 5;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 176, comma 6, e 177.
2. L’allegato XXXIV identifica, per ognuno dei punti: 1, 2 e 3 una fattispecie omogenea di requisiti di sicurezza relativi alle attrezzature munite di videoterminale, nel cui ambito sono presenti diversi precetti. In caso di violazione di più precetti riconducibili alla medesima fattispecie, l’organo di vigilanza applicherà una unica sanzione contravvenzionale, individuata ai sensi del comma 1, lettera a), puntualizzando, in ogni caso, in sede di verbalizzazione, i diversi precetti violati.”
2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alle attrezzature munite di videoterminale di cui all’allegato XXXIV, punti 1, 2 e 3 è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera a). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.


ART. 91
Abrogazione dell’articolo 179 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. L’articolo 179 del decreto è abrogato.


ART. 92
Modifiche all’articolo 189 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All’articolo 189 del decreto il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a:
a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX = 87 dB(A) o ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 μPa);
b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX = 85 dB(A) o ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 μPa);
c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX = 80 dB(A) o ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 μPa).”.


ART. 93
Modifiche all’articolo 190 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All’articolo 190 del decreto, dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:
“5-bis. L’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.”.


ART. 94
Modifiche all’articolo 192 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

All’articolo 192, comma 2, del decreto la parola: “inferiori” è sostituita dalla seguente: “superiori”.






ART. 95
Modifiche all’articolo 193 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

All’articolo 193, comma 2, del decreto le parole: “mantengono un livello di rischio uguale od inferiore ai livelli inferiori di azione” sono sostituite dalle seguenti: “e comunque rispettano le prestazioni richieste dalle normative tecniche”.


ART. 96
Modifiche all’articolo 198 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

All’articolo 198, comma 1, del decreto dopo la parola: “sentite” la parola: “la” è sostituita dalla seguente: “le” e le parole: “entro un anno” sono sostituite dalle seguenti: “entro due anni”.


ART. 97
Modifiche all’articolo 207 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All’articolo 207, comma 1, lettera c), del decreto dopo le parole: “induzione magnetica (B)” sono inserite le seguenti: “, corrente indotta attraverso gli arti (IL)”.


ART. 98
Modifiche all’articolo 209 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All’articolo 209, comma 1, del decreto le parole: “linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “buone prassi”.


ART. 99
Modifiche all’articolo 211 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All’articolo 211, comma 2, del decreto sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “a meno che la valutazione effettuata a norma dell'articolo 209, comma 2, dimostri che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza”.


ART. 100
Modifiche all’articolo 214 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All’articolo 214, comma 1, lettera a), del decreto i numeri 1), 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti: “1) radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 100 e 400 nm. La banda degli ultravioletti è suddivisa in UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) e UVC (100-280 nm); 2) radiazioni visibili : radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 380 e 780 nm; 3) radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 780 nm e 1 mm. La regione degli infrarossi è suddivisa in IRA (780-1400 nm), IRB (1400-3000 nm) e IRC (3000 nm-1 mm);”.


ART. 101
Modifiche all’articolo 216 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All’articolo 216, comma 1, del decreto le parole: “le specifiche linee guida” sono sostituite dalla seguenti: “le buone prassi”.



ART. 102
Modifiche all’articolo 217 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All’articolo 217, comma 2, del decreto le parole: “di azione” sono sostituite dalle seguenti: “limite di esposizione”.


ART. 103
Modifiche all’articolo 219 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. L’articolo 219 del decreto è sostituito dal seguente:

“ART. 219
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro è punito:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dagli articoli 181, comma 2, 190, commi 1 e 5, 202, commi 1 e 5, 209, commi 1 e 5, e 216;
b) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 190, commi 2 e 3, 202, commi 3 e 4, e 209, commi 2 e 4.
2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 182, comma 2, 185, 192, comma 2, 193, comma 1, 195, 196, 197, secondo periodo, 203, 205, comma 4, secondo periodo, 210, comma 1, e 217, comma 1;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da euro 750 a euro 4.000 per la violazione degli articoli 184, 192, comma 3, primo periodo, 210, commi 2 e 3, e 217, commi 2 e 3.”.

ART. 104
Modifiche all’articolo 220 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. L’articolo 220 del decreto è sostituito dal seguente:

“ART. 220
Sanzioni a carico del medico competente

1. Il medico competente è punito con l’arresto fino tre mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione degli articoli 185 e 186.”.





ART. 105
Modifiche all’articolo 222 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All’articolo 222, comma 1, del decreto dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti lettere: “h-bis) rischio basso per la sicurezza: rischio per la sicurezza esistente nei luoghi di lavoro o parte di essi in cui sono presenti agenti di bassa pericolosità in cui le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di eventi incidentali ed in cui, in caso di tali eventi, la probabilità di propagazione degli effetti dell’incidente è da ritenersi limitata; h-ter) rischio irrilevante per la salute: rischio generato da esposizioni lavorative il cui livello medio è dello stesso ordine di grandezza di quello medio della popolazione generale.”.


ART. 106
Modifiche all’articolo 223 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All’articolo 223, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la parola: “determina” il simbolo “,” è soppresso;
b) alla lettera c) la parola: “tipo” è sostituita dalla seguente: “modo”;
c) alla lettera d), le parole: “compresa la quantità degli stessi” sono sostituite dalle seguenti: “tenuto conto della quantità delle sostanze e dei preparati che li contengono o li possono generare”;
d) alla lettera e), dopo la parola: “biologici” il simbolo “;” è soppresso.


ART. 107
Modifiche all’articolo 232 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All’articolo 232, comma 4, del decreto la parola: “moderato” è sostituita dalle seguenti: “basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori”.


ART. 108
Modifiche all’articolo 251 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All’articolo 251, comma 1, del decreto la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) i lavoratori esposti devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell’aria. La protezione deve essere tale da garantire all’utilizzatore in ogni caso che la stima della concentrazione di amianto nell’aria filtrata, ottenuta dividendo la concentrazione misurata nell’aria ambiente per il fattore di protezione operativo, sia non superiore ad un decimo del valore limite indicato all’articolo 254.”.


ART. 109
Modifiche all’articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All’articolo 256 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: “all’articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”, sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
b) al comma 5 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l’organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori. L’obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell’inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza, confermata dall’organo di vigilanza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell’orario di inizio delle attività.”;
c) al comma 6 le parole: “di cui all’articolo 50” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 250”.


ART. 110
Modifiche all’articolo 259 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All’articolo 259 del Decreto sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dopo le parole: “aree interessate” è inserita la seguente: “di” e le parole:“un controllo sanitario volto a verificare”sono sostituite dalle seguenti: “a sorveglianza sanitaria finalizzata anche a verificare”;
b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ai fini della valutazione di cui al precedente capoverso il medico competente privilegia gli esami non invasivi e quelli per i quali è documentata l’efficacia diagnostica.”.

ART. 111
Modifiche all’articolo 261 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All’articolo 261, comma 1, del decreto dopo la parola: “casi”, la parola: “accertati” è soppressa.

ART. 112
Modifiche all’articolo 262 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. L’articolo 262 del decreto è sostituito dal seguente:

“ART. 262
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

1. Il datore di lavoro è punito:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 223, commi 1, 2 e 3, 236, commi 1, 2, 3, 4, 5, e 249, commi 1 e 3;
b) con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell’articolo 223, comma 6.
2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 229, comma 7, 235, 237, 238, comma 1, 240, commi 1 e 2, 241, 242, commi 1, 2 e 5, lettera b), 248, comma 1, 250, commi 1 e 4, 251, 252, 253, comma 1, 254, 255, 256, commi da 1 a 4, 257, 258, 259, commi 1, 2 e 3, e 260, comma 1;
b) con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 227, commi 1, 2 e 3, 229, commi 1, 2, 3 e 5, 239, commi 1, 2 e 4, e 240, comma 3;
c) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 800 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 250, commi 2 e 3, e 256, commi 5 e 7;
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.000 euro per la violazione degli articoli 243, commi 3, 4, 5, 6 e 8, 253, comma 3, e 260, commi 2 e 3.”.


ART. 113
Modifiche all’articolo 263 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. L’articolo 263 del decreto è sostituito dal seguente:

“ART. 263
Sanzioni per il preposto

1. Con riferimento alle previsioni di cui al presente Titolo, il preposto è punito:
a) con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione degli articoli 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 235, 236, comma 3, 240, commi 1 e 2, 241, 242, commi 1 e 2, 248, comma 1, e 254;
b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 900 euro per la violazione degli articoli 229, commi 1, 2, 3, 5, e 239, commi 1, 2 e 4.”.


ART. 115
Modifiche all’articolo 264 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. L’articolo 264 del decreto è sostituito dal seguente:

“ART. 264
Sanzioni per il medico competente

1. Il medico competente è punito:
a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione degli articoli 229, commi 3, primo periodo, e 6, 230, e 242, comma 4;
b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell’articolo 243, comma 2.”.


ART. 116
Modifiche all’articolo 264 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. Dopo l’articolo 264 del decreto è inserito il seguente articolo:

“ART. 264-bis
Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti

1. Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 238, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 80 a 400 euro.”.




ART. 117
Modifiche all’articolo 265 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. L’articolo 265 del decreto è abrogato .


ART. 118
Modifiche all’articolo 282 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. L’articolo 282 del decreto è sostituito dal seguente:

“ART. 282
Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti

1. Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 271, commi 1, 3 e 5;
2. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 270, commi 1 e 4, 271, comma 2, 272, 273, comma 1, 274, commi 2 e 3, 275; 276, 278, 279, commi 1, 2, e 280, commi 1 e 2;
b) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 800 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 269, commi 1, 2 e 3, e 277, comma 2;
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.000 euro per la violazione dell’articolo 280, commi 3 e 4.”.


ART. 119
Modifiche all’articolo 283 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. L’articolo 283 del decreto è sostituito dal seguente:

“ART. 283
Sanzioni a carico dei preposti

1. Con riferimento alle previsioni di cui al presente Titolo, il preposto è punito con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione degli articoli 271, comma 2, 272, 274, commi 2 e 3, 275, 276, e 278, commi 1 e 3.”.


ART. 120
Modifiche all’articolo 284 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. L’articolo 284 del decreto è sostituito dal seguente:

“ART. 284
(Sanzioni a carico del medico competente)

1. Il medico competente è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione dell’articolo 279, comma 3.”.


ART. 121
Modifiche all’articolo 285 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. L’articolo 285 del decreto è sostituito dal seguente:

“ART. 285
(Sanzioni a carico dei lavoratori)

1. I lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell’articolo 277, comma 3;
b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da 100 a 400 euro per la violazione dell’articolo 277, comma 1.”.


ART. 122
Modifiche all’articolo 286 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. L’articolo 286 del decreto è sostituito dal seguente:

“ART. 286
Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti

1. Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 273, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 80 a 400 euro.”.

ART. 123
Modifiche all’articolo 288 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All’articolo 288 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: “nebbie o polveri”, sono aggiunte le seguenti: “in cui, dopo accensione, la combustione si propaga nell’insieme della miscela incombusta”;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente “1-bis Per condizioni atmosferiche si intendono condizioni nelle quali la concentrazione di ossigeno nell’atmosfera è approssimativamente del 21 per cento e che includono variazioni di pressione e temperatura al di sopra e al di sotto dei livelli di riferimento, denominate condizioni atmosferiche normali (pressione pari a 101325 Pa, temperatura pari a 293 K), purché tali variazioni abbiano un effetto trascurabile sulle proprietà esplosive della sostanza infiammabile o combustibile.”.



ART. 124
Modifiche all’articolo 292 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All’articolo 292, comma 2, del decreto la parola: “Fermo” è sostituita dalla seguente: “Ferma”.






ART. 125
Modifiche all’articolo 293 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All’articolo 293, comma 3, del decreto dopo le parole: “allegato LI”, sono aggiunte le seguenti: “e provviste di allarmi ottico/acustici che segnalino l’avvio e la fermata dell’impianto, sia durante il normale ciclo sia nell’eventualità di un’emergenza in atto.”.


ART. 126
Modifiche all’articolo 294 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. Dopo l’articolo 294 è aggiunto il seguente articolo:

“ART. 294-bis
Informazione e formazione dei lavoratori

1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti al rischio di esplosione e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi, con particolare riguardo:
a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo;
b) alla classificazione delle zone;
c) alle modalità operative necessarie a minimizzare la presenza e l’efficacia delle sorgenti di accensione;
d) ai rischi connessi alla presenza di sistemi di protezione dell’impianto;
e) ai rischi connessi alla manipolazione ed al travaso di liquidi infiammabili e/o polveri combustibili;
f) al significato della segnaletica di sicurezza e degli allarmi ottico/acustici;
g) agli eventuali rischi connessi alla presenza di sistemi di prevenzione delle atmosfere esplosive, con particolare riferimento all’asfissia;
h) all’uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni all’uso.”.


ART. 127
Modifiche all’articolo 296 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. Dopo l’articolo 296 del decreto, le parole: “Capo II Sanzioni” sono sostituite dalle seguenti: “Capo III Sanzioni”.


ART. 128
Modifiche all’articolo 297 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. L’articolo 297 del decreto è sostituito dal seguente:

“ART. 297
Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti

1. Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 290.
2. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 289, comma 2, 291, 292, comma 2, 293, commi 1 e 2, 294, commi 1, 2 e 3, 294-bis e 296.”


ART. 129
Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231


1. Il testo dell’articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come da ultimo modificato dall’articolo 300 del decreto, è sostituito dal seguente:

“ART. 25-septies”
(Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della igiene e della salute sul lavoro)

1. Ove il delitto di cui all’articolo 589 del codice penale, all’esito dei relativi accertamenti, risulti causalmente collegato in maniera diretta ed efficiente alla violazione dell’articolo 55, comma 2, del presente decreto legislativo, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 400 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, ove il delitto di cui all’articolo 589 del codice penale, all’esito dei relativi accertamenti, risulti causalmente collegato in maniera diretta ed efficiente alla violazione delle norme antinfortunistiche ed in materia di igiene e salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 200 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a tre mesi.
3. Ove il delitto di cui all’articolo 590, terzo comma, del codice penale, all’esito dei relativi accertamenti, risulti causalmente collegato in maniera diretta ed efficiente alla violazione delle norme antinfortunistiche ed in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 200 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a tre mesi».”.


ART. 130
Modifiche all’articolo 301 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All’articolo 301, comma 1, del decreto dopo le parole: “dell’ammenda” sono inserite le seguenti: “ovvero la pena della sola ammenda”.



ART. 131
Articoli aggiuntivi al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. Dopo l’articolo 301 del decreto è inserito il seguente:

“ART. 301-bis
Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione

1. In tutti i casi di inosservanza degli obblighi puniti con sanzione pecuniaria amministrativa il trasgressore, al fine di estinguere l’illecito amministrativo, è ammesso al pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge qualora provveda a regolarizzare la propria posizione non oltre il termine assegnato dall’organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo.”.


ART. 132
(Modifiche all’articolo 302 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L’articolo 302 del decreto è sostituito dal seguente:

Articolo 302
(Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell’arresto)

1. Per le contravvenzioni punite con la sola pena dell’arresto, il giudice può, su richiesta dell’imputato, sostituire la pena irrogata nel limite di dodici mesi con il pagamento di una somma determinata secondo i criteri di ragguaglio di cui all’articolo 135 del codice penale. La sostituzione può avvenire solo quando siano state eliminate tutte le fonti di rischio e le conseguenze dannose del reato. La somma non può essere comunque inferiore a euro 2.000.
2. La sostituzione di cui al comma 1 non è consentita quando la violazione ha avuto un contributo causale nel verificarsi di un infortunio sul lavoro da cui sia derivata la morte ovvero una lesione personale che abbia comportato l’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni.
3. Decorso un periodo di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha operato la sostituzione di cui al comma 1 senza che l’imputato abbia commesso ulteriori reati tra quelli previsti dal presente testo unico, ovvero i reati di cui all’articolo 589, comma 2 e 590, comma 3, del codice penale, limitatamente all’ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, il reato si estingue.


2. Dopo l’articolo 302 del decreto è inserito il seguente:

“ART. 302bis
Potere di disposizione

1. Gli organi di vigilanza impartiscono disposizioni esecutive ai fini dell’applicazione delle norme tecniche e delle buone prassi, laddove volontariamente adottate dal datore di lavoro e da questi espressamente richiamate in sede ispettiva, qualora ne riscontrino la mancata adozione, e salvo che il fatto non costituisca reato.
2. Avverso le disposizioni di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro trenta giorni, con eventuale richiesta di sospensione dell’esecutività dei provvedimenti, all’autorità gerarchicamente sovraordinata nell’ambito dei rispettivi organi di vigilanza, che deve decidere il ricorso entro quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto.”.


ART. 133
Modifiche all’articolo 303 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81


1. L’articolo 303 del decreto è abrogato.


ART. 134
Modifiche all’articolo 304 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All’articolo 304 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:“d-bis) la lettera c) dell’articolo 3, della legge 22 luglio 1961, n. 628;
d-ter) gli articoli 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 520.
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Le funzioni attribuite all’ispettorato medico centrale dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche ed integrazioni, sono svolte dalla Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.” .
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Le funzioni attribuite all’ispettorato medico centrale dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche ed integrazioni, sono svolte dalla struttura di livello dirigenziale generale del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, individuata in sede regolamentare nell’ambito del complessivo processo di riorganizzazione dello stesso Dicastero, in attuazione dell’articolo 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”


ART. 135
Modifiche all’articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All’articolo 306 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In caso di attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007 e che non permettono il rispetto dei valori limite di esposizione tenuto conto del progresso tecnico e delle misure organizzative messe in atto, l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all'articolo 201 entra in vigore il 6 luglio 2010. Per il settore agricolo e forestale l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all'articolo 201, ferme restando le condizioni di cui al precedente periodo, entra in vigore il 6 luglio 2014. Per il settore della navigazione aerea e marittima, l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione al rumore di cui all’articolo 189 entra in vigore il 15 febbraio 2011.”;
b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma: “4-bis. Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge vengono rivalutate ogni cinque anni a far data dall’entrata in vigore del presente decreto in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per il corrispondente periodo, previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore.”.


ART. 136
Clausola finanziaria

1. Dall’esecuzione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti derivanti dal presente decreto attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni.


ART. 136
Modifiche agli Allegati del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. Gli allegati I, II, IIIA, IIIB, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXVI, XXXIX, XLIX, L, LI del decreto sono sostituiti dai corrispondenti allegati I, II, IIIA, IIIB, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXVI, XXXIX, XLIX, L, LI del presente decreto.
2. L’allegato IIIB è soppresso.
3. Dopo l’allegato VII è inserito l’allegato VII bis.

Commenti