Durc domande e risposte

Si chiede un chiarimento in merito all’applicazione a una università statale delle disposizioni previste in tema di rilascio del DURC per la fruizione di benefici e sovvenzioni previsti dalla normativa comunitaria ai sensi dell’art.1 comma 553 della L. 266/05.

Tale norma prevede espressamente che “Per accedere ai benefìci ed alle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti, le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266”.

Successivamente all’emanazione di tale normativa il Ministero del Lavoro, con D.M. 24 ottobre 2007, ha disposto una disciplina uniforme in ordine alle modalità di rilascio e ai contenuti analitici del DURC, per le seguenti finalità: appalti di lavori servizi e forniture pubblici e privati, ai sensi dell’art 2 L. 266/02; per la fruizione di benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria ai sensi della richiamata normativa (finanziaria 2006); per la concessione di “ agevolazioni normative e contributive” in materia di lavoro e previdenza sociale ai sensi dell’art 1 comma1175 della L 296/06.

Nell’individuare i soggetti obbligati, però, l’art.1 del D.M. citato dispone in maniera generica che “Il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è richiesto ai datori di lavoro ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall’ordinamento nonché ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria”.

L’adozione del termine “datore di lavoro” non tiene però conto della diversità terminologica che intercorre tra la normativa prevista dalla legge finanziaria 2006 (per la fruizione dei benefici comunitari) nella quale è richiesto il possesso del DURC alle imprese di tutti i settori e la disposizione della finanziaria 2007 (in tema di benefici normativi e contributivi) che si rivolge ai datori di lavoro. Poiché come è noto, nel sistema delle fonti del diritto italiano, un decreto ministeriale non può modificare le disposizioni di una legge emanata dal Parlamento, si deve ritenere che l’utilizzo del termine “datori di lavoro” in relazione alla fruizione di benefici e sovvenzioni della disciplina comunitaria vada inteso, come previsto dalla legge finanziaria 2006, nell’accezione di imprese di tutti i settori………….continua

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