Lettera unitaria di contrarietà al comunicato congiunto INAIL-Cna, Confartigianato, Casartigiani e Claai del 2 Aprile

In data 12 marzo u.s., codesta Direzione andava a regolare con propria Circolare n.11, le modalità mediante le quali i datori di lavoro, nel rispetto dell’obbligo previsto all’art.18, c.1, lett.aa), del d.lgs.81/08, avrebbero dovuto dare regolare comunicazione dei nominativi dei Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza, entro la data del 16 maggio p.v.. Nella circolare, facendo riferimento a tale figura di rappresentanza, si richiamavano a riferimento normativo, oltre all’art.18, gli artt.47 e 55, rispettivamente intitolati: “Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” e “Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente”.

In data 2 Aprile, al fine di dare indicazioni ufficiali ai tanti dubbi interpretativi sorti in merito alla pubblicazione della Circolare in parola, codesta Direzione, sceglieva una modalità (“comunicato congiunto”) assolutamente inadeguata ed inaccettabile, per almeno 2 punti di merito:

- I chiarimenti interpretativi ufficiali di una Circolare redatta da un istituto pubblico, quale l’INAIL, non possono che essere elaborati e resi pubblici dallo stesso solo soggetto autore della circolare (e quindi dall’unico titolare dell’interpretazione autentiche di questa). Ecco che quindi il comunicato congiunto del 2 Aprile u.s., tra la Direzione Centrale Prevenzione INAIL e la Cna, Confartigianato, Casartigiani e Claai non può in alcun modo costituire documento ufficiale e ancor più essere pubblicizzato, quale fonte autorevole, sul sito dell’Istituto;

- Il tema della rappresentanza in tema di salute e sicurezza in ambito lavorativo ed, in particolare, la figura del RLS/RLST, appartengono in primis, quale titolarità di materia e gestione, alle organizzazioni sindacali e non certo, né alla pariteticità, né alle organizzazioni datoriali. Pertanto qualsiasi decisione/interpretazione possa riguardare tali figure non può essere presa senza il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali e, comunque, non in modo unilaterale dalle organizzazioni datoriali, ancor più quando unicamente rappresentative di un settore produttivo (artigianato), non certo monopolista della presenza della rappresentanza in materia di prevenzione, come previsto dal d.lgs.81/08, nel quale si ribadisce la presenza in tutte le realtà lavorative.


Per tutte queste ragioni valutiamo inopportuna l’azione intrapresa dall’INAIL, attraverso la Direzione Centrale Prevenzione, di elaborare un comunicato congiunto con le sole organizzazioni datoriali e per giunta solo di un settore (quello artigiano) su di un tema di specifica competenza sindacale e, comunque, a sostegno di una interpretazione non autentica del testo legislativo e della Circolare n.11, del 12 marzo u.s..

Richiediamo, pertanto, un urgente incontro per una discussione nel merito con le Organizzazioni Sindacali, soggetti precipuamente interessati nella materia.

Commenti

INFOTEL ha detto…
Dopo le critiche piovute al decreto correttivo sul Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e nello specifico ad alcuni elementi più controversi come la cosiddetta norma ‘salva manager’, giovedì 7 maggio presso la Cgil Nazionale, a Roma in Corso d’Italia 25 dalle ore 11, la Cgil e la Consulta Giuridica del lavoro dell’organizzazione sindacale terranno una conferenza stampa.

Saranno presenti, per la Segreteria della Cgil, la segretaria confederale, Paola Agnello Modica, e per la Consulta Giuridica del lavoro, il professor Carlo Smuraglia. Prenderanno parte alla conferenza, inoltre, altri giuristi, fra cui Olivia Bonardi, professoressa di Diritto del Lavoro presso l’Università Statale di Milano, e Luca Masera, professore di Diritto Penale presso l’Università di Brescia.

Nel corso della conferenza stampa verranno presentati i documenti della Cgil e della Consulta Giuridica del lavoro sull’intero decreto correttivo e sui suoi aspetti più controversi.