D.Lgs. 66/10 D.Lgs. 81/08 al settore delle Forze Armate

Nella Gazzetta Ufficiale dell'8 maggio 2010 è stato pubblicato il D.Lgs. 66/10  "Codice dell'ordinamento militare"

L’art. 184 (nonché il successivo art. 1496) del D.Lgs. 66/10, in adempimento del rinvio operato dall’art. 3, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. 81/08 ha avviato l’iter di emanazione della specifica normativa secondaria dedicata alla definizione delle particolari esigenze in virtù delle quali applicare le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 al settore delle Forze Armate. 

Il D.Lgs. 66/10 opera una fondamentale ed organica revisione dell’Ordinamento Militare, dando vita ad uno specifico Codice. Nelle more dell’applicazione del regolamento, il D.Lgs. 66/10 opera delle affermazioni di principio in ordine all’applicazione del Testo Unico:
1. La normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs. 81/08, si applica alle Forze armate nei limiti di compatibilità con gli speciali compiti e attività da esse svolti, tenuto conto delle insopprimibili esigenze connesse all’utilizzo dello strumento militare, come valutate dai competenti organismi militari sanitari e tecnici.
2. I limiti di compatibilità e le esigenze connesse all’utilizzo dello strumento militare sono individuati nel regolamento, in questa parte emanato nel rispetto delle procedure previste dall’art. 3, comma 2, 1° periodo del Testo Unico.

Il D.M. 248/2000 (regolamento recante la disciplina delle particolari esigenze in ambito Forze Armate) è stato espressamente abrogato dall’art. 2269, comma 1, n. 328 del D.Lgs. 66/10. 

Inoltre, lo stesso D.Lgs. 66/10 (art. 210) introduce un peculiare regime di incompatibilità con riferimento agli Ufficiali Medici. Il tutto, con entrata in vigore a cinque mesi dalla pubblicazione

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