Gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE

I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o semplicemente rifiuti elettronici (talvolta citati anche semplicemente con l'acronimo  RAEE, in lingua inglese: Waste of electric and electronic equipment (WEEE) o e-waste), sono rifiuti di tipo particolare che consistono in qualunque apparecchiatura elettrica o elettronica di cui il possessore intenda disfarsi in quanto guasta, inutilizzata, o obsoleta e dunque destinata all'abbandono.

I principali problemi derivanti da questo tipo di rifiuti sono la presenza di sostanze considerate tossiche per l'ambiente e la non biodegradabilità di tali apparecchi. La crescente diffusione di apparecchi elettronici determina un sempre maggiore rischio di abbandono nell'ambiente o in discariche e termovalorizzatori (inceneritore) con conseguenze di inquinamento del suolo, dell'aria, dell'acqua con ripercussioni sulla salute umana. Questi prodotti vanno trattati correttamente e destinati al recupero differenziato dei materiali di cui sono composti, come il rame, ferro, acciaio, alluminio, vetro, argento, oro, piombo, mercurio, evitando così uno spreco di risorse che possono essere riutilizzate per costruire nuove apparecchiature oltre alla sostenibilità ambientale. Questo tipo di rifiuti sono comunemente definiti RAEE e sono regolamentati dalla Direttiva RAEE (o Direttiva WEEE, da "Waste of electric and electronic equipment"), recepita in Italia dal Decreto "RAEE".

Con la nuova disposizione sarà messo in atto il cosiddetto ritiro gratuito di "uno contro uno" delle apparecchiature usate e sarà assicurato dai distributori di AEE al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura destinata ai nuclei domestici. I distributori (e tra questi anche coloro che effettuano le televendite o le vendite elettroniche) dovranno adempiere all’obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro attraverso avvisi facilmente leggibili

A quasi cinque anni di distanza dall'entrata in vigore del D.Lgs. 151/2005, che impone ai commercianti di elettrodomestici e di apparecchi elettrici ed elettronici di ritirare gratuitamente il vecchio prodotto quando vendono il nuovo, è stato finalmente sciolto il nodo dello snellimento degli adempimenti amministrativi.

Sulla G.U. n. 102 del 4 maggio 2010 è pubblicato il D.M. 8 marzo 2010, n. 65:
Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature.
Il decreto è entrato in vigore il 19 maggio 2010.
Le aziende hanno tempo 30 giorni per gli adempimenti richiesti e il meccanismo dell'uno contro uno sarà pienamente operativo dal 18 giugno 2010. Cosa significa? Tutte le aziende che vendono, forniscono, installano o riparano apparecchiature elettriche ed elettroniche, saranno tenute, obbligatoriamente, a ritirare le apparecchiature obsolete in sostituzione di quanto fornito al cliente. Gli oneri relativi allo smaltimento sono a carico del fornitore.

Il D.M. 65/2010 adempie al disposto di cui all'art. 6, c. 1, lett. b), del D.Lgs. 151/2005, che prevede l'obbligo, per i distributori di AEE, di assicurare a partire dal prossimo 18 giugno 2010 - il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura ad un nucleo domestico, provvedendo al trasporto dei RAEE presso i centri di raccolta comunali organizzati dai produttori, e alla previsione di cui al c. 1-bis, secondo il quale con decreto del Ministro dell'ambiente sono individuate, nel rispetto delle norme comunitarie e anche in deroga alle disposizioni della parte IV del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., specifiche modalità semplificate per la raccolta e il trasporto dei RAEE ritirati da parte dei distributori.

Il D.M. 65/2010 è suddiviso in 3 capi (capo I – modalità semplificate per la gestione dei RAEE domestici; capo II – modalità semplificate per la gestione dei RAEE professionali; capo III - disposizioni finali), consta di 11 articoli e di 3 allegati (all. I - schedario di carico e scarico dei RAEE conferiti ai distributori, installatori, gestori dei centri di assistenza tecnica; all. II - documento semplificato di trasporto dei RAEE; all. III - documento attestante la provenienza domestica dei RAEE consegnati dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica ai centri di raccolta).

Il provvedimento considera il ritiro dei RAEE da parte del distributore come una "fase della raccolta" e lo definisce come "raggruppamento dei RAEE", stabilendo che la possibilità di effettuare il raggruppamento sia condizionata alla preventiva iscrizione a una nuova sezione dell'Albo gestori ambientali.

Il "raggruppamento" può avvenire nel negozio o in "altro luogo" (anche di terzi) risultante dalla comunicazione all'Albo gestori ambientali; l'asportazione dei rifiuti deve essere almeno mensile e, comunque, quando si raggiungono le 3,5 tonnellate.

Il provvedimento definisce, inoltre, i requisiti dei locali e le modalità di stoccaggio e prescrive la separazione dei RAEE pericolosi da quelli non pericolosi.

Per il commerciante, il raggruppamento dei RAEE dismessi dagli utilizzatori non comporta la tenuta del registro di carico e scarico, perché questo adempimento viene sostituito da uno schedario contenente i dati anagrafici dei clienti.

Il raggruppamento e il trasporto dei RAEE potranno essere effettuati anche dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica.

Si evidenzia in particolare la necessità di iscriversi all'Albo dei gestori ambientali per tutte le aziende coinvolte. Si rammenta, infine, che sotto il profilo sanzionatorio l'art. 10 dispone che i soggetti che effettuano attività di raccolta e trasporto dei RAEE in violazione delle disposizioni di cui al D.M. 65/2010 sono sottoposti alle sanzioni di cui all'art. 256 (relativamente all'attività di raccolta e trasporto non autorizzata) e all'art. 258 (relativamente alla violazione degli obblighi di tenuta dei registri e dei formulari) del D.Lgs. 152/2006 ed s.m.i..

La disposizione, inoltre, prevede anche un nuovo documento per il trasporto di RAEE, che sostituirà il formulario in fase di trasporto del rifiuto. Il documento di trasporto dovrà essere predisposto in tre copie, non richiederà preventiva vidimazione e dovrà essere conservato per tre anni. Questo documento consente al trasportatore terzo di adempiere all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico.

Il D.M. 65/2010, stabilisce che il trasporto di RAEE effettuato da soggetti diversi dai distributori, ma da questi ultimi incaricati, possa avvenire a seguito d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali secondo una nuova procedura semplificata e che i trasportatori di RAEE conto terzi possano adempiere all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico mediante la conservazione quinquennale degli specifici documenti di trasporto.

Sebbene il D.Lgs. 151/2005, non preveda per i distributori nessun obbligo di ritiro dei RAEE professionali (l'obbligo esiste per i produttori), la nuova norma introduce la possibilità che i distributori di AEE vengano «formalmente incaricati dai produttori di provvedere al ritiro».
Le nuove disposizioni si configurano come norme speciali che disciplinano compiutamente la gestione di una particolare tipologia di rifiuti e, per questo motivo, non saranno sostituite dalle nuove modalità telematiche di documentazione previste dal SISTRI

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