fondo per le vittime dell’amianto

Con l’art. 1 della legge finanziaria N. 24 dicembre 2007, il Governo Prodi istituì un fondo vittime amianto.; per le procedure e le modalità di erogazione del fondo, la stessa legge finanziaria rimandava ad un decreto attuativo da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, cioè entro marzo 2008. Nel frattempo, come sappiamo, cambiò il Governo, e si attese più di tre anni per dare seguito a tale provvedimento. Il 7 dicembre scorso il Senato aveva invitato  all’unanimità per la terza volta il Ministro del lavoro e il Governo ad intervenire il più rapidamente possibile nell’emanazione del regolamento per avviare il fondo a favore delle vittime dell’amianto. Il 13 gennaio 2011 è stato finalmente emanato il decreto attuativo recante la disciplina dell’organizzazione, del finanziamento  e del comitato amministratore del fondo per le vittime dell’amianto, nonché delle procedure e delle modalità di erogazione delle prestazioni del fondo stesso.

Da una prima lettura (in attesa delle circolari esplicative) si evince quanto segue:
  • Hanno diritto alle prestazioni aggiuntive del fondo i titolari di rendita Inail (anche unificata con altri danni) che hanno contratto patologie asbesto correlate per esposizioni all’amianto e alla fibra “Fiberfrax” riconosciute dall’Inail e dall’Ipsema, nonché gli eredi ai sensi dell’art.85 del T.u. 1124/65 e successive.
  • Al comma 2 dell’art.2 si precisa che la prestazione aggiuntiva è erogata d’ufficio dall’Inail mediante due acconti ed un conguaglio.
  • A decorrere dal 2011 la misura del primo acconto è pari al 10% dell’importo del rateo di rendita. Il secondo acconto è erogato entro il 30 giugno del 2012 ed il relativo conguaglio entro il 31/12/2012. Le percentuali relative al secondo acconto ed al conguaglio saranno determinate successivamente.
  • Per quanto riguarda il saldo per gli anni 2008 e 2009 il quantum sarà pari al 20% della rendita e sarà messo in pagamento entro il 31/12/2011. Per l’anno 2010 l’erogazione della prestazione aggiuntiva sarà pari al 15% della rendita ed il relativo pagamento avverrà entro il 30 giugno 2012.
Non va inoltre sottaciuto che sono esclusi dal beneficio tutti i riconoscimenti amianto-correlati liquidati in capitale con danni riconosciuti dal 6% al 15%. Un’ultima considerazione; da anni si rivendica un adeguamento degli importi delle prestazioni erogate a favore dei tecnopatici Inali, dei loro superstiti in modo particolare (vedi liquidazione danno-biologico anche ai beneficiari di rendita ai superstiti). Inoltre il nostro impegno profuso in occasione dell’istituzione del fondo (2007), andava in altra direzione.

Nelle bozze legislative si faceva espresso riferimento a benefici a favore di cittadini che si siano trovati in situazioni abitative famigliari o ambientali (in cui sia provata l’esposizione all’amianto) ed abbiano contratto malattie quali il mesotelioma pleurico o peritoneale e ne abbiano causato la malattia o il decesso. Questi cittadini chiedono giustizia: sono la parte lesa in un ordinamento che non riconosce a loro nulla. I cittadini di città come Casale Monferrato, ma non solo, di città simbolo della cantieristica navale come Monfalcone, La Spezia, Taranto, ecc. stanno pagando a caro prezzo esposizioni anche di natura  ambientale.Sono centinaia le persone che ogni anno muoiono a causa di esposizioni ambientali all’amianto: per loro nulla, ci si è dimenticati.

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