Chi è e quali obblighi ha il committente

Chi è e quali obblighi ha il committente?


COMMITTENTE: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;

Il committente è:
- nelle pubbliche amministrazioni, il dirigente con potere decisionale e di spesa destinato all’attuazione di progetti;
- nelle società giuridiche, l’amministratore delegato o il legale rappresentante, salvo il caso in cui la particolare struttura societaria prevede che l’attuazione degli interventi edili siano affidati ad altro soggetto;
- nelle società individuali, il titolare;
- nel condominio, l’amministratore nei limiti dei poteri conferiti dall’Assemblea Condominiale;
- il privato cittadino.

E’ obbligo del committente conferire l’incarico di effettuazione dei lavori all’impresa che possiede specifica idoneità tecnico-professionale verificando il possesso della stessa attraverso quanto previsto nell’ allegato XVII del Testo Unico.
Il committente chiede anche alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’ INAIL e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

Con il decreto correttivo (decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”) in riferimento a quest’ultimo obbligo, è specificato che:
Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

Inoltre, il committente trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione relativa agli obblighi su descritti (verifica idoneità tecnico professionale, dichiarazione organico medio annuo etc..)

Inoltre, il committente deve fornire alle imprese appaltanti le seguenti informazioni:
- i rischi specifici presenti nell’ambiente di lavoro ;
- la presenza o assenza di lavoratori del committente ;
- informazioni relative all’utilizzo di attrezzature del committente.
Tale informativa avviene mediante :
  • il PSC a cura del coordinatore per la progettazione ;
  • il POS dell’ impresa esecutrice ;
  • il Piano di lavoro nel caso in cui vengano effettuati lavori in presenza di amianto.

Inoltre, sinteticamente, tra i suoi compiti, il committente:
-Determina la tipologia e la durata dei lavori e delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente nel cantiere;
-nomina eventualmente il responsabile dei lavori;
-nomina, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non in contemporanea, il coordinatore per la progettazione accertandone il possesso dei requisiti;
-nomina, prima di affidare i lavori, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, accertandone il possesso dei requisiti;
-prende in considerazione il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo con le caratteristiche dell’opera;
-controlla l’operato del responsabile dei lavori se è stato nominato;
-trasmette all’unità sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro la notifica preliminare prima dell’inizio dei lavori;
-comunica alle imprese e ai lavoratori autonomi i nominativi dei coordinatori;
-verifica, che il coordinatore per la progettazione predisponga il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo dell’opera e che il coordinatore per l’esecuzione controlli che le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi applichino il piano di sicurezza e coordinamento;
-trasmette o mette a disposizione, nel caso di appalto di opera pubblica, alle imprese invitate a presentare l’offerta il piano di sicurezza e coordinamento;
-su richiesta del coordinatore per l’esecuzione, in caso di “gravi inosservanze”, sospende i lavori, allontana le imprese o lavoratori autonomi o addirittura risolve il contratto;
-nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela
-nel caso di lavori effettuati all’interno della propria azienda, attua le misure di cooperazione e di coordinamento in materia di sicurezza previste dall’articolo 26 del D.Lgs. 81/08.

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