Le schede di dati di sicurezza

Le schede di dati di sicurezza SDS (Safety Data Sheet) rappresentano il documento tecnico più significativo ai fini informativi sulle sostanze chimiche e loro miscele, in quanto contengono le informazioni necessarie sulle proprietà fisico-chimiche, tossicologiche e di pericolo per l'ambiente necessarie per una corretta e sicura manipolazione delle sostanze e miscele. Consentono:
  1. al datore di lavoro di determinare se sul luogo di lavoro vengono manipolate sostanze chimiche pericolose e di valutare quindi ogni rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dal loro uso
  2. agli utilizzatori di adottare le misure necessarie in materia di tutela della salute, dell’ambiente e della sicurezza sul luogo di lavoro.
Le disposizioni per la redazione delle SDS sono presenti nel regolamento CE n 1907/2006 (regolamento REACH). Si segnala che l'allegato II del Reg. Reach è stato modificato dal Reg. 453/2010.

La redazione della scheda è obbligatoria, oltrechè per sostanze e miscele classificate pericolose rispettivamente in base ai criteri di cui alla Direttiva 67/548/CEE (recepimento nazionale d.lgs 52/97 e successive modificazioni ed integrazioni ) e alla Direttiva 1999/45/CE (recepimento nazionale d.lgs 65/2003 e successive modificazioni ed integrazioni) o in base a nuovi criteri di cui al Reg. CE n. 1272/2008 (regolamento CLP), anche nei seguenti casi:
  • sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) e molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) in base ai criteri di cui all’allegato XIII
  • sostanze incluse nella lista di quelle eventualmente candidate all’autorizzazione, disposta dall’art. 59 del regolamento REACH
  • su richiesta dell’utilizzatore professionale, per preparati non classificati ma contenenti (in concentrazione individuale pari o superiore all’1% in peso per preparati solidi e liquidi o allo 0,2% in volume per preparati gassosi) sostanze pericolose, oppure dotate di valore limite d’esposizione professionale o ancora rientranti nei casi di cui sopra.
In Italia le imprese possono avvalersi delle agevolazioni indicate nelle Note del Ministero della Salute del 13 marzo 2007, e del 30 marzo 2007, aventi per oggetto "Primi adempimenti sulle schede di sicurezza con l’entrata in vigore del Regolamento REACH", laddove le indicazioni non sono in contrasto con quanto aggiornata dal Reg. 453/2010.

Banca Dati di Modelli di schede dati di sicurezza di sostanze chimiche

Il Ministero della Salute mette a disposizione una banca dati di modelli di schede di dati di sicurezza (SDS) per un congruo numero di sostanze chimiche, scelte principalmente fra quelle classificate ufficialmente dall’Unione Europea e contenute nell’Allegato VI al regolamento 1272/2008, come utile supporto a tutti gli attori che hanno l’obbligo ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, denominato regolamento REACH, di trasmettere al destinatario della sostanza una SDS a norma dell'allegato II del citato regolamento.
La SDS rappresenta un utile ed indispensabile strumento di comunicazione nella catena d'approvvigionamento delle sostanze, ma ha mostrato negli anni scadenti livelli di qualità. Pertanto il Ministero della salute ha predisposto questa banca dati che, con i suoi aggiornamenti mensili, consentirà di uniformare ed elevare la qualità delle informazioni contenute, e fornire al contempo un utile punto di riferimento per gli Organi predisposti alle attività di vigilanza.

Tali modelli di SDS potranno essere utilizzati, modificati ed integrati da tutti coloro a cui spetta l’obbligo di redigere le SDS di sostanze, nonché da coloro a cui spetta l’obbligo di redigere le SDS di miscele ai sensi dell’articolo 31 del regolamento REACH.

Va infine precisato che i modelli di SDS contenuti nella banca dati non hanno valore legale, e non possono comunque sostituire l’esperienza professionale legata alla conoscenza diretta delle proprietà e degli effetti delle sostanze.

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