sistemi di ancoraggio anticaduta


Per i lavori condotti ad una altezza superiore a mt.2 devono essere predisposte opere provvisionali, mentre per lavori di breve durata condotti in altezza, in mancanza di sistemi di sicurezza già predisposti (es. parapetti) si può far uso di DPI, per esempio cinture di sicurezza. Considerata l'oggettiva difficoltà di reperire sui tetti idonei punti di aggancio per le imbracature di sicurezza diventa importante installare idonei dispositivi di ancoraggio sulle nuove costruzioni e su quelle esistenti. 

I dispositivi di ancoraggio sono manufatti che possono essere presenti sull'edificio e che permettono di effettuare in sicurezza sia l'accesso alla copertura che eventuali lavori di manutenzione (come, ad esempio, sostituzione di tegole, riparazione di antenne o comignoli ). Questi manufatti non sostituiscono le opere provvisionali il cui utilizzo è prescritto dalle norme sulla sicurezza sul lavoro, ma possono essere alternativi laddove siano necessari lavori di manutenzione di breve durata

Per l'accesso alla copertura devono esservi una o più aperture aventi le seguenti dimensioni minime: 

L'apertura verticale di accesso alla copertura deve avere larghezza 0,70 m. e altezza di 1,20 m

In presenza di vincoli costruttivi non eliminabili saranno prese in considerazione dimensioni diverse, ma che devono garantire un agevole passaggio delle persone e dei materiali.

L'apertura orizzontale di accesso al sottotetto deve essere dimensionata sui prevedibili ingombri di materiali e attrezzature da trasportare e comunque deve avere una superficie non inferiore a 0.50 m2

L'apertura orizzontale o inclinata di accesso alla copertura deve avere le seguenti misure minime di luce netta di passaggio: superficie 0,50 m2 ; se di forma rettangolare, il lato inferiore deve essere 0,70 m .; nelle vecchie costruzioni esso può essere ridotto a 0,65 m . nel rispetto comunque della superficie minima prevista; se a sezione circolare il diametro deve essere 0,80 m

L'accesso da aperture orizzontali o inclinate non deve comportare la rimozione dell'anta dalla/e sede/i in cui è incernierata allo stipite ed il sistema di connessione dell'anta allo stipite deve essere tale da impedire il distacco accidentale dell'anta in posizione di apertura; l'anta dovrà inoltre essere provvista di meccanismo tale da evitare l'investimento improvviso e incontrollato del soggetto che la apre.

L'accesso ai luoghi elevati deve poter avvenire in condizioni di sicurezza. Gli edifici devono essere muniti di idonei manufatti (es.: scale, passerelle, parapetti, dispositivi di ancoraggio, ecc.) tali da consentire l'accesso sulla copertura e permettere gli interventi di manutenzione e riparazione, in sicurezza. Le modalità di accesso in sicurezza ai luoghi elevati dovranno essere definite nel fascicolo dell'opera se previsto o in un documento equivalente predisposto dal progettista. Questa disposizione non elimina l'obbligo di allestire idonee opere provvisionali (es. ponteggi o simili ) laddove si configurano lavori importanti sulle facciate e sui tetti nel rispetto della normativa vigente.

Per gli edifici di cui sopra, laddove non esiste la possibilità di accesso alla copertura tramite apertura dall'interno dell'edificio medesimo e non sono previsti manufatti fissi esterni (scale), dovrà essere descritta una modalità d'accesso che minimamente preveda: 

- l'attrezzatura più idonea da utilizzare per accedere alla copertura (es. ponteggio, trabattello, scale aeree, piattaforme elevabili ecc.);
- il punto esterno all'edificio dove operare l'accesso in relazione alla posizione sulla copertura dei sistemi di ancoraggio 

Tale descrizione deve far parte degli elaborati grafici di progetto. 

Questa disposizione è valida anche per gli edifici di carattere residenziale laddove non sono previsti manufatti fissi di accesso alla copertura (scale o altro). 

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