Art.1 D. Lgs. 81


Articolo 1 - Finalità

1.Le disposizioni contenute nel presente Decreto Legislativo costituiscono attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n.123,per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo. Il presente Decreto Legislativo persegue le finalità di cui al presente comma nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, nonché in conformità all’articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, garantendo l’uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.


2. In relazione a quanto disposto dall’articolo 117,quinto comma,della Costituzione e dall’articolo 16, comma 3,della Legge 4 febbraio 2005, n.11,le disposizioni del presente Decreto Legislativo, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle Regioni e Province autonome, si applicano, nell’esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle Regioni e nelle Province autonome nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest’ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell’articolo 117,terzo comma, della Costituzione.

3. Gli atti, i provvedimenti e gli adempimenti attuativi del presente Decreto sono effettuati nel rispetto dei principi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

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