Art.87 D. Lgs. 81 Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso


Articolo 87 - Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso

1. Il datore di lavoro è punito con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 80, comma 2.


2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione:


a) dell’articolo 70, comma 1;


b) dell’articolo 70, comma 2;


c) dell’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8;


d) degli articoli 75 e 77, commi 3, 4, lettere a), b) e d), e 5;


e) degli articoli 80, comma 2, 82, comma 1, 83, comma 1, e 85, comma 1.


3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione:


a) dell’articolo 70, comma 2;


b) dell’articolo 71, comma 3;


c) dell’articolo 77, comma 4, lettere e), f) ed h);


d) dell’articolo 80, commi 3 e 438.


4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 per la violazione:


a) dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti dell’allegato V, parte II, diversi da quelli indicati alla lettera a) del comma 3 e alla lettera b) del comma 2;


b) dell’articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti dell’allegato VI diversi da quelli indicati alla lettera b) del comma 239, e commi 6, 9, 10 e 11;


c) dell’articolo 77, comma 4, lettere c) e g);


d) dell’articolo 86, commi 1 e 3.


5. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro è considerata una unica violazione, penale o amministrativa a
seconda della natura dell’illecito, ed è punita con la pena o la sanzione amministrativa pecuniaria rispettivamente previste dai precedenti commi. L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

6. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro40 è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 2, lettera b). L’organo di vigilanza è
tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

7. Il venditore, il noleggiatore o il concedente in uso è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 750 a 2.700 euro per la violazione dell’articolo 72.

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