Art.95 D. Lgs. 81 Misure generali di tutela.


Articolo 95 - Misure generali di tutela

1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l’esecuzione dell’opera osservano le misure generali di tutela di cui all’articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:


a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;


b) la scelta dell’ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;


c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;


d) la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;


e) la delimitazione e l’allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;


f) l’adeguamento, in funzione dell’evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;


g) la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;


h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all’interno o in prossimità del cantiere.

Commenti