Articolo 58 - Sanzioni per il medico competente
1. Il medico competente è punito:
a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1,lettere d), e), primo periodo;
b) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione dell’articolo 25, comma1, lettere b), c) e g);
c) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1,lettera a), con riferimento alla valutazione dei rischi, e l);
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2.000 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1,lettere h), i);
e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 40, comma 1,e 41, commi 3, 5 e 6-bis.
1. Il medico competente è punito:
a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1,lettere d), e), primo periodo;
b) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione dell’articolo 25, comma1, lettere b), c) e g);
c) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1,lettera a), con riferimento alla valutazione dei rischi, e l);
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2.000 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1,lettere h), i);
e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 40, comma 1,e 41, commi 3, 5 e 6-bis.
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