La normativa sulla sicurezza in edilizia: ragioni ed obiettivi - Regole rigorose per un settore ad elevata rischiosità di infortuni


Regole rigorose per un settore ad elevata rischiosità di infortuni

Il settore edile rappresenta da tempo una rilevante criticità essendo le relative lavorazioni connotate da indici infortunistici particolarmente elevati in termini di frequenza e gravità. Per contrastare tale trend negativo, come già il D.Lgs. n. 626/1994, il D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009, prevede una normativa di particolare rigore, diretta da un lato a regolamentare le procedure di svolgimento delle attività in appalto (modalità di affidamento di lavori frequente in edilizia) e, dall’altro a disciplinare le regole che consentono di operare nei cantieri temporanei e mobili.
In particolare, con riferimento ai lavori in appalto, l’articolo 26 del “Testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro rafforza le tutele a favore dei lavoratori coinvolti nei lavori, servizi e forniture, allo scopo di sensibilizzare le imprese committenti e quelle appaltatrici dei lavori (o i lavoratori autonomi) a gestire tali tipologie di attività con la attenzione richiesta dalla loro particolare rischiosità. Rischiosità che deriva dalla circostanza che la compresenza di lavoratori di diverse aziende e/o di lavoratori autonomi in un medesimo contesto produttivo determina un aumento del rispettivo rischio, il quale va identificato tenendo conto della interferenza tra le attività che si svolgano allo stesso momento.
A tale scopo il decreto legislativo “correttivo” (n. 106 del 2009) ha rivisitato la disciplina degli obblighi in materia chiarendo innanzitutto come essa si applichi a qualsiasi lavoro, servizio o fornitura e non più solo, come previsto in precedenza, ai contratti d’appalto o d’opera realizzando un importante allargamento del campo di applicazione della norma.
Inoltre, sempre l’articolo 26 conferma, in capo al datore di lavoro committente, l’obbligo di redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (c.d. DUVRI), il quale non si sostituisce agli altri obblighi che gravano sul medesimo (cooperazione e coordinamento con appaltatore o lavoratore autonomo in primis) ma si aggiunge ad essi, allo scopo di permettere di evidenziare le misure che le parti adottano nell’appalto (o nel servizio o fornitura) per eliminare o ridurre i rischi che possono derivare dalla interferenza delle rispettive lavorazioni. Allo scopo di evitare che tale documento debba essere redatto anche ove esso non sia necessario (perché il rischio da interferenza è da ritenersi sostanzialmente inesistente) – sempre fermi restando gli obblighi di cooperazione e coordinamento imposti, in linea generale, dalla Legge – il “correttivo” puntualizza come tale documento non sia necessario ove i lavori abbiano natura intellettuale o si traducano in una mera fornitura di materiali o attrezzature o, infine, durino meno di due giorni, sempre che non vi siano rischi immanenti per la salute e sicurezza sul lavoro delle maestranze coinvolte.
Inoltre, si prevede che in tutti i contratti di appalto, di subappalto e di somministrazione di merci debbano essere indicati i costi relativi alla sicurezza sul lavoro, pena la nullità dei contratti stessi, avendo cura di specificare che tali costi sono da identificare nei costi delle misure adottate per eliminare o, ove non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Costi che, come si specifica espressamente, le parti non possono ribassare.
L’articolo 26 perfeziona, poi, il quadro di riferimento definendo con maggiore chiarezza che in passato il rapporto tra le previsioni di ordine generale applicabili ai contratti d’appalto o d’opera e quelle – specifiche ed integrative rispetto alle prime – che vanno applicate nel settore dei cantieri temporanei e mobili (ad esempio, viene disciplinato il rapporto tra il DUVRI e i documenti della sicurezza obbligatori nei cantieri in modo che sia chiaro il campo di applicazione delle relative discipline e si eviti di imporre all’impresa di produrre obbligatoriamente più documenti analoghi) e quelle, anche esse peculiari, applicabili agli appalti pubblici, contenute nel decreto legislativo n. 163 del 2006.
Quanto ai cantieri temporanei e mobili, tipici dell’edilizia, la relativa disciplina, derivante dalla applicazione in Italia della direttiva n. 92/57 CEE, a suo tempo trasposta dal D.Lgs. n. 494/1996, è ora confluita nel Titolo IV del “Testo unico”. Rispetto al passato tali regole sono state perfezionate allo scopo di risolvere i precedenti problemi applicativi e di contrastare il fenomeno infortunistico del settore, con particolare riguardo alle conseguenze spesso negative (in termini infortunistici) della polverizzazione delle imprese edili e del progressivo impoverimento della professionalità dei lavoratori occupati. In particolare, si segnala la puntualizzazione delle definizioni (articolo 89, D.Lgs. n. 81/2008) relative alle figure del committente, del responsabile dei lavori e dei coordinatori della sicurezza e la introduzione della definizione di “impresa affidataria”, alla quale consegue la attribuzione di compiti e responsabilità di rilievo (si veda l’articolo 97 del “Testo unico”) per realtà imprenditoriali finora non considerate dalla Legge. Inoltre, sempre in coerenza con quanto previsto dall’articolo 26 con riferimento ai lavori in appalto, in tutto il Titolo IV elementi come la idoneità tecnico-professionale delle imprese operanti nel settore dei cantieri temporanei e mobili, la formazione dei lavoratori impiegati e la regolarità dei rapporti di lavoro (dimostrata tramite il DURC) vengono ulteriormente valorizzati.
In tal modo, unitamente alla conferma della importanza di strumenti di contrasto al lavoro nero e irregolare (si pensi, per tutti, alla sospensione della attività imprenditoriale per utilizzo di lavoratori “in nero” o per gravi e reiterate violazioni delle regole della sicurezza sul lavoro), si pongono le basi per un reale ed efficace contrasto agli infortuni ove i lavoratori siano chiamati, come spesso accade in edilizia, ad operare secondo strumenti contrattuali (quali innanzitutto l’appalto) sempre più diffusi e rilevanti o in cantieri temporanei e mobili, che impongono una gestione della sicurezza moderna, realizzata tenendo conto correttamente delle peculiarità delle attività che il mercato richiede.

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