La qualificazione delle imprese e dei lavoratori operanti negli “ambienti confinati - Un provvedimento per evitare nuove stragi sul lavoro


Un provvedimento per evitare nuove stragi sul lavoro

La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali va garantita attraverso una attenta verifica della efficacia del quadro normativo e di quanto le previsioni già esistenti siano in grado di incidere sui comportamenti “virtuosi” di imprese e lavoratori.
Questa logica, che potrebbe apparire finanche banale, ha spinto alla approvazione, avvenuta in via definitiva il 3 agosto scorso, di un Dpr, firmato dal presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, il 14 settembre, destinato a regolamentare tutte le attività lavorative svolte da chiunque (azienda o lavoratore autonomo) sia chiamato ad operare in ambienti – comunemente definiti come “confinati” – quali silos, cisterne, cunicoli, pozzi o simili. Il provvedimento è il risultato di un lavoro che ha coinvolto Stato, Regioni e parti sociali nell’intento, da tutti condiviso, di predisporre strumenti maggiormente efficaci, rispetto a quelli attribuiti dalle norme pur da lungo tempo previste in Italia, di contrasto degli infortuni in tali contesti lavorativi. Ciò in quanto le dinamiche e le conseguenze degli infortuni che si sono drammaticamente succeduti negli ultimi anni in occasione di simili lavorazioni tra i quali, solo a volere ricordare alcuni tra gli episodi più recenti,
le stragi di Molfetta (3 maggio 2008, 5 morti),
Mineo (11 luglio 2008, 6 morti),
Sarroch (26 maggio 2009, 3 morti) e
Capua (11 settembre 2010, 3 morti)
hanno imposto l’innalzamento delle tutele a garanzia della salute e sicurezza degli operatori impegnati negli “ambienti confinati”. Pertanto, il Dpr impedisce che in simili contesti possano operare soggetti non adeguatamente formati, addestrati o, comunque, perfettamente a conoscenza dei rischi delle lavorazioni e di quelli propri degli ambienti nei quali si svolga l’attività lavorativa.
In estrema sintesi, le misure previste dal provvedimento sono le seguenti:
imposizione alle imprese e ai lavoratori autonomi, in aggiunta agli obblighi già su di essi gravanti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dell’obbligo di procedere a specifica informazione, formazione e addestramento
– oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento –
relativamente ai rischi che sono propri degli “ambienti confinati” e alle peculiari procedure di sicurezza ed emergenza che in tali contesti debbono applicarsi; ciò con riferimento a tutto il personale impiegato, compreso il datore di lavoro;
imposizione ai datori di lavoro delle imprese e ai lavoratori autonomi dell’obbligo di possedere dispositivi di protezione individuale (ad esempio,maschere protettive, imbracature
di sicurezza, etc.), strumentazione e attrezzature di lavoro (ad esempio, rilevatori di gasi, respiratori,etc.) idonei a prevenire i rischi propri delle attività lavorative in parola e di aver effettuato, sempre in relazione a tutto il personale impiegato, attività di addestramento all’uso corretto di tali dispositivi;
obbligo di presenza di personale esperto, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale in attività in “ambienti confinati”, assunta con contratto di lavoro subordinato o con altri contratti (in questo secondo caso, necessariamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del Dlgs n. 276/2003) con la necessità che il preposto, che sovrintende sul gruppo di lavoro, abbia in ogni caso tale esperienza (in modo che alla formazione e addestramento il “capogruppo” affianchi l’esperienza maturata in concreto);
integrale rispetto degli obblighi in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc) e relativi alla parte economica e normativa della contrattazione di settore, compreso
il versamento dell’eventuale contributo all’ente bilaterale di riferimento;
applicazione delle regole della qualificazione non solo nei riguardi dell’impresa appaltatrice ma nei confronti di qualunque soggetto della “filiera”, incluse le eventuali imprese subappaltatici. Peraltro, il subappalto è consentito solo a condizione che sia espressamente autorizzato dal datore di lavoro committente (il quale dovrà, quindi, verificare il possesso da parte dell’impresa subappaltatrice dei requisiti di qualificazione) e che venga certificato, ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del Dlgs n. 276/2003.
Accanto a queste previsioni che impongono, come detto, l’innalzamento dei livelli di “qualificazione” delle imprese e/o dei lavoratori autonomi che legittimamente possano svolgere i lavori in parola, il Dpr si sofferma ampiamente sulla regolamentazione degli appalti, al fine di evitare che tornino a verificarsi in concreto quelle carenze di coordinamento e di informazione tra committenti ed appaltatori che hanno, nel recente passato, determinato la perdita di molte vite. Al riguardo, si prevede che:
prima dell’accesso nei luoghi di lavoro,
tutti i lavoratori che verranno impiegati nelle attività (compreso,eventualmente, il datore di lavoro) siano puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente di tutti i rischi che possano essere presenti nell’area di lavoro (compresi quelli legati ai precedenti utilizzi). E’ previsto che tale attività debba essere svolta per un periodo sufficiente e adeguato allo scopo della medesima e, comunque, non inferiore ad un giorno; il datore di lavoro committente individui un proprio rappresentante, adeguatamente formato, addestrato ed edotto di tutti i rischi dell’ambiente
in cui debba svolgersi l’attività dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi, che vigili sulle attività che in tali contesti si realizzino;
durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o “confinati” sia adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare
o ridurre al minimo i rischi propri di tali attività. Tali procedure potranno anche essere le buone prassi, in corso di approvazione da parte della Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro.

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