Sicurezza sul lavoro: obiettivo globale - Azioni e strumenti di prevenzione nelle normative di Oil, Ue e Italia

Azioni e strumenti di prevenzione nelle normative di Oil, Ue e Italia

Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel mondo, come sottolineato dalla Dichiarazione di Seoul del luglio del 2008, determinano 2,3 milioni di decessi all’anno e una perdita annua per il Pil del pianeta del 4 per cento. Dati impressionanti che evidenziano l’impatto devastante della mancata prevenzione sulla popolazione mondiale. Per fronteggiare questa situazione esiste una fitta rete di atti internazionali e comunitari che individuano livelli inderogabili di tutela e regole di sicurezza, basati sul presupposto che il diritto ad un ambiente di lavoro sano e sicuro sia da considerarsi diritto umano fondamentale, da perseguire anche (se non soprattutto) in una fase di mondializzazione delle procedure produttive e delle dinamiche economiche.
L’Organizzazione Internazionale del Lavoro, agenzia delle Nazioni Unite con sede a Ginevra che si occupa di promuovere il lavoro dignitoso e produttivo in condizioni di libertà, uguaglianza, sicurezza e dignità umana, ha da sempre considerato la salute e sicurezza sul lavoro un tema strategico delle proprie attività, disciplinando la materia con importanti Convenzioni.
Queste chiedono a tutti i Paesi di promuovere la salute e sicurezza elaborando innanzitutto politiche nazionali specificamente dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e, al contempo, imponendo alle imprese il rispetto di labour standard idonei a coniugare le esigenze produttive con quelle della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori chiedendo ai lavoratori una partecipazione attiva alla definizione e attuazione di tale “modello” prevenzionistico. In particolare, la Convenzione “quadro” OIL per la promozione della salute e sicurezza (n. 187/2006) sottolinea la necessità che in ogni Paese sia definito tramite il costante confronto tra Governo e parti sociali – un contesto giuridico in materia di salute e sicurezza che favorisca la creazione di un sistema, di governo e nelle aziende, che affronti i temi della prevenzione di infortuni e malattie in termini moderni e condivisi, utili a determinare la nascita e il consolidamento di una “cultura nazionale di prevenzione per la salute e sicurezza”, coerente con i livelli identificati con altri strumenti OIL (prima tra tutte la Convenzione n. 155/1981).
La recente riforma italiana della salute e sicurezza sul lavoro (realizzata con i decreti legislativi n. 81/2008 e n. 106/2009, anche noti, nel loro complesso, come “testo unico” sulla
salute e la sicurezza sul lavoro) colloca l’Italia nel novero degli Stati che possono vantare una regolamentazione della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali coerente con i principi OIL, appena accennati.
Il sistema istituzionale delineato dal “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro prevede infatti una governance su base tripartita delle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro che consente alle amministrazioni pubbliche di individuare e condividere con le parti sociali indirizzi di attività e vigilanza uniformi su tutto il territorio nazionale attraverso il potenziamento dell’azione di coordinamento delle attività, non solo a livello periferico ma anche a livello centrale. L’obiettivo è quello di rendere maggiormente efficace l’azione pubblica per il miglioramento dei livelli di tutela dei lavoratori, garantendo il supporto pubblico al sostegno della salute e sicurezza sul lavoro e evitando la sovrapposizione e la duplicazione degli interventi dei soggetti istituzionalmente a ciò deputati, nel pieno rispetto delle competenze regionali.
Per realizzare tale obiettivo il provvedimento individua apposite sedi di confronto tra i soggetti pubblici chiamati ad elaborare le politiche e programmare le azioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (come la “cabina di regia” per la prevenzione) e di confronto con
le parti sociali (Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro), in modo da identificare linee di condotta a livello centrale che le Amministrazioni possano “calare” nei diversi contesti territoriali (per mezzo, tra l’altro, dei Comitati regionali di coordinamento). Tale sistema può dirsi quasi definitivamente completato (è, infatti, in fase avanzata di costituzione la commissione per la risposta agli interpelli, prevista dall’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 come sede per la discussione tra Stato e Regioni di questioni interpretative in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per l’espressione su di esse di un parere condiviso tra organi di vigilanza centrali e regionali) e sta producendo importanti strumenti di regolazione della materia; si pensi, ad esempio, alle indicazioni metodologiche per la valutazione dello stress lavoro-correlato o, parlando di misure di natura regolamentare, alla condivisione nei citati contesti dei principi del D.P.R., approvato in Conferenza Stato-Regioni lo scorso 20 aprile, che disciplinerà le condizioni richieste obbligatoriamente – in termini di formazione, informazione, addestramento,coordinamento, scambio di informazioni e quant’altro – a coloro che effettuino lavori in silos, cisterne, “pozzi neri”, cunicoli e simili;
condizioni che, come tristemente noto, negli ultimi anni hanno determinato vere e proprie stragi sul lavoro.
In tal modo, alla piena attuazione delle direttive dell’Unione europea da parte dell’Italia, realizzata prima attraverso il decreto legislativo n. 626/1994 e poi perfezionata nel 2008 e 2009,si affianca un vero e proprio sistema nazionale di prevenzione che si ripromette di essere elemento determinante per l’innalzamento nelle imprese e nei lavoratori italiani della consapevolezza della centralità e della importanza dei temi della salute e sicurezza sul lavoro,
elemento essenziale per l’abbattimento degli indici infortunistici e delle malattie professionali.
Il “testo unico”, peraltro, persegue tale finalità nel solco delle regole imposte dalla UE (tramite le oltre 20 direttive che si trovano ora recepite nel “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro), che richiedono una gestione della salute e sicurezza – senza alcuna distinzione tra aziende pubbliche e private o grandi e piccole – che parta dalla valutazione di tutti i rischi aziendali e la utilizzi per pianificare in ogni luogo di lavoro le più efficaci attività per eliminare i rischi o, quando impossibile, ridurli al minimo. Gestione che, comunque, non consiste in una attività imposta dall’alto o che viene richiesta al solo datore di lavoro ma che presuppone l’utilizzo di figure esperte (il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico competente su tutti) e postula il necessario coinvolgimento dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

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