gestione della prevenzione sui luoghi di lavoro

Articolo 18: obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro deve:
Il nominare il medico competente;
designare preventivamente i lavoratori incaricati di gestione dell'emergenza,tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro e salute e alla sicurezza;
fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezionesentito protezione e il medico e competente, ove presente;
richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene delle igiene del lavoro e e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente lrichiedere l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinche affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

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