I Committenti Pubblici

Il Committente ed il Responsabile del procedimento

Negli appalti di opere pubbliche, il responsabile unico del procedimento ai sensi del D. Lgs. 163/06 e successive modificazioni assume la funzione di Responsabile dei lavori.

Le funzioni del committente, conseguentemente, vengono svolte dal Responsabile del Procedimento in qualità di Responsabile dei lavori.

Compiti del Responsabile del Procedimento (R.P.) in materia di sicurezza

Il Responsabile del Procedimento nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela.
Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al Responsabile dei lavori identificato nella figura del Responsabile del Procedimento. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non esonerano il committente e/o il R.P. dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti dei seguenti obblighi:
verifica che il coordinatore per la progettazione provveda a redigere il piano di sicurezza e coordinamento ed il fascicolo tecnico;
verifica che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, durante la realizzazione dell'opera, verifica con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 D.Lgs. 81/08 s.m.i. e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro.

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