IL PIANO SOSTITUTIVO DI SICUREZZA (PSS)

Il Piano sostitutivo di sicurezza è un piano che si attiene alle scelte autonome dell'appaltatore (impresa esecutrice) e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Questo piano è predisposto, entro trenta giorni dall’aggiudicazione dei lavori e comunque prima della consegna degli stessi e/o dell’inizio dei lavori stessi, dall'impresa esecutrice dei lavori (appaltatore) e dalle eventuali imprese di subappalto e/o di fornitura (ex D. Lgs. N. 81/08).
Le imprese esecutrici dei lavori hanno l'obbligo di predisporre il PSS per ogni cantiere in cui effettuano delle lavorazioni nel coso non si applichi quanto stabilito dal D. Lgs. N. 81/08. L’impresa esecutrice o l’impresa subappaltatrice ha anche il compito di aggiornare il piano. In genere, il piano non è sostitutivo del PSC e del POS anche se nel caso di PSS l'appaltatore è esonerato dalla predisposizione del POS. Inoltre, esso è da considerarsi come piano sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento, quando questo non sia previsto dal D.Lgs. 81/2008.

Per quanto riguarda i contenuti minimi del Piano, esso contiene gli stessi elementi del PSC eccetto la stima dei costi della sicurezza.
Il Piano Operativo di Sicurezza viene predisposto dall'impresa esecutrice dei lavori (appaltatore) e dalle eventuali imprese di subappalto e/o di fornitura. Le imprese esecutrici dei lavori, infatti, hanno l'obbligo di predisporre il POS per ogni cantiere in cui effettuano delle lavorazioni. Esso deve essere predisposto entro trenta giorni dall'aggiudicazione dei lavori, e comunque prima della consegna degli stessi e/o l'inizio dei lavori stessi, così come stabilito dalla normativa.

Il CSE (Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori), ha l'obbligo di verificare l'idoneità del POS predisposto dall'appaltatore, e in caso di chiederne delle modifiche ed eventuali aggiornamenti.

Il Piano Operativo di Sicurezza è previsto per tutti i cantieri di competenza di una singola impresa. Con questo piano l'impresa esecutrice definisce in modo autonomo e funzionale l'organizzazione dei lavori in cantiere. I contenuti minimi del POS sono definiti nell’allegato XV del D. Lgs. N. 81/08.

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