L’articolo 12 del D. Lgs. 494/96 stabiliva che il Piano di Sicurezza e Coordinamento doveva contenere la stima dei costi della sicurezza.
Con l’introduzione del D. Lgs. 81/08 tale concetto è confermato; infatti nell’allegato XV del suddetto decreto sono menzionati i requisiti minimi del PSC e tra questi vi è anche la stima dei costi.
Nel determinare la stima dei costi della sicurezza è di fondamentale importanza fare una distinzione tra:
- gli oneri derivanti dalla sicurezza ordinaria, i cui costi sono già inclusi nelle voci di capitolato e/o elenco prezzi e sono imputabili al rispetto delle normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- e quelli derivanti dalla sicurezza straordinaria, individuati dal Coordinatore nel PSC e legati al cantiere specifico e cioè al tipo di lavorazioni, alle condizioni di lavoro, alle caratteristiche geologiche, ecc.
Con l’introduzione del D. Lgs. 81/08 tale concetto è confermato; infatti nell’allegato XV del suddetto decreto sono menzionati i requisiti minimi del PSC e tra questi vi è anche la stima dei costi.
Nel determinare la stima dei costi della sicurezza è di fondamentale importanza fare una distinzione tra:
- gli oneri derivanti dalla sicurezza ordinaria, i cui costi sono già inclusi nelle voci di capitolato e/o elenco prezzi e sono imputabili al rispetto delle normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- e quelli derivanti dalla sicurezza straordinaria, individuati dal Coordinatore nel PSC e legati al cantiere specifico e cioè al tipo di lavorazioni, alle condizioni di lavoro, alle caratteristiche geologiche, ecc.
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