Classificare il livello del rischio d’incendio

In base alla valutazione dei rischi è possibile poi classificare il livello del rischio d’incendio di un determinato luogo di lavoro (ovvero parte di esso), in una delle seguenti categorie:
- basso: “si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro, o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principio di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata”. Si considerano a rischio d’incendio basso anche quei luoghi non classificabili a rischio medio o elevato, dove, in genere, risultano presenti materiali infiammabili in quantità limitata o sostanze scarsamente infiammabili e dove le condizioni di esercizio offrono limitate possibilità di sviluppo di un incendio e di una eventuale propagazione”;
- medio: “si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro, o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata”;
- elevato: “si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro, o parte di essi, in cui per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio”. Si considerano a rischio d’incendio elevato anche i “luoghi in cui sono utilizzati prodotti infiammabili ovvero ove risultano depositate o manipolate sostanze e materiali altamente infiammabili in grandi quantità”. Nel manuale Ispesl sono contenuti diversi esempi di luoghi di lavoro a rischio d’incendio medio o elevato.

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