Gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale


All’art 14 vengono descritte le disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Il decreto vuole quindi maggiormente incrementare la lotta al lavoro irregolare e la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, infatti il cosiddetto lavoro nero è sicuramente una piaga sociale da debellare.
Gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale qualora riscontrino l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
Si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell’organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole.
Le disposizioni di sospensione si applicano anche con riferimento ai lavori nell’ambito dei cantieri edili.
Il potere di sospensione di un’attività imprenditoriale spetta anche agli organi di vigilanza delle aziende sanitarie locali, con riferimento all’accertamento della reiterazione delle violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
In materia di prevenzione incendi il potere di sospensione è competenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
L’adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell’adozione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche.
La durata del provvedimento interdittivo è pari alla citata sospensione nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia inferiore al 50 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro.
Nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia pari o superiore al 50 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero nei casi di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ovvero nei casi di reiterazione, la durata è incrementata di un ulteriore periodo di tempo pari al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni.
Nel caso di non intervenuta revoca del provvedimento di sospensione entro quattro mesi dalla data della sua emissione, la durata del provvedimento è pari a due anni, fatta salva l’adozione di eventuali successivi provvedimenti di rideterminazione della durata dell’interdizione a seguito dell’acquisizione della revoca della sospensione..
Le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale sono quelle individuate nell’Allegato I.
ALLEGATO I
GRAVI VIOLAZIONI AI FINI DELL’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE
Violazioni che espongono a rischi di carattere generale
Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione;
Mancata formazione ed addestramento;
Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);

Commenti