ISPESL ,INAIL,IPSEMA


Secondo l’art. 9 comma 6 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., l’ISPESL svolgeva le seguenti attività che ora sono di competenza dell’INAIL:
a) svolgere e promuovere programmi di studio e ricerca scientifica e programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni, e delle malattie professionali, della sicurezza sul lavoro e della promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro;
b) intervenire nelle materie di competenza, su richiesta degli organi centrali dello Stato e delle Regioni e delle Province autonome, nell’ambito dei controlli che richiedono un’elevata competenza scientifica;
d) svolgere attività di organismo notificato per attestazioni di conformità;
e) effettuare le prime verifiche e verifiche di primo impianto di attrezzature di lavoro sottoposte a tale regime;
f) fornire consulenza organi centrali dello Stato e delle Regioni e delle Province autonome;
g) fornire assistenza al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e alle Regioni e alle Province autonome per l’elaborazione del Piano sanitario nazionale, dei piani sanitari regionali e dei piani nazionali e regionali della prevenzione, per il monitoraggio delle azioni poste in essere nel campo salute e sicurezza del lavoro e per la verifica del raggiungimento dei livelli essenziali di assistenza in materia;
h) supporta il Servizio sanitario nazionale, fornendo informazioni, formazione, consulenza e assistenza alle strutture operative per la promozione della salute, prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;

può svolgere, congiuntamente ai servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle ASL, l’attività di vigilanza sulle strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale;

effettua il raccordo e la divulgazione dei risultati derivanti dalle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolte dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale;

m) partecipa alla elaborazione di norme di carattere generale e formula, pareri e proposte circa la congruità della Norma Tecnica non armonizzata ai requisiti di sicurezza previsti dalla legislazione nazionale vigente;
n) assicura la standardizzazione tecnico-scientifica delle metodiche e delle procedure per la valutazione e la gestione dei rischi e per l’accertamento dello stato di salute dei lavoratori in relazione a specifiche condizioni di rischio e contribuisce alla definizione dei limiti di esposizione;

o) diffonde, previa istruttoria tecnica, le buone prassi;

p) coordina il network nazionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in qualità di focal point italiano nel network informativo dell’Agenzia europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

q) supporta l’attività di monitoraggio del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sulla applicazione dei livelli essenziali di assistenza relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’IPSEMA o Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo, era un ente pubblico previdenziale che aveva il compito precipuo di assicurare la tutela previdenziale, infortunistica e delle malattie professionali ai soli dipendenti del settore marittimo ed in parte della navigazione aerea.

Con l'art. 7 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010 (convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010), l'IPSEMA è stato soppresso e le relative funzioni, con decorrenza dal 31 maggio 2010, sono state attribuite all'INAIL.
Secondo l’art. 9 comma 6 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., l’IPSEMA svolgeva le seguenti attività che ora sono di competenza dell’INAIL:
a) raccoglie e registra, a fini statistici ed informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro nel settore marittimo che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento;
b) concorre alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro;
c) finanzia, nell’ambito e nei limiti delle proprie spese istituzionali, progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
d) supporta le prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa per i lavoratori marittimi anche al fine di assicurare il loro reinserimento lavorativo;
e) eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le prestazioni del Fondo di cui all’articolo 1, comma 1187, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 con riferimento agli infortuni del settore marittimo.

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