Sorveglianza sanitaria

Il Datore di Lavoro deve procedere ad una corretta gestione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori in azienda, al fine di non adibire ad attività lavorativa i lavoratori sprovvisti di idoneità alla mansione.
Il Datore di Lavoro/RSPP individua, tramite la Valutazione dei Rischi (VDR), i lavoratori da inviare a sorveglianza sanitaria tenendo anche conto:

•della normativa applicabile

•della valutazione dei rischi

•delle segnalazioni di RLS/RLST

•delle denunce di malattie professionali

Nomina del medico competente
Il Datore di Lavoro, laddove previsto dal decreto legislativo n. 81/2008 s.m.i. ovvero qualora lo ritenga utile ai fini della tutela della salute e sicurezza sul lavoro, individua e nomina il Medico Competente: l’incarico viene comunicato all’interessato e da questi sottoscritto.
Il Datore di Lavoro/RSPP comunica al Medico Competente informazioni in merito a:

•natura dei rischi,

•organizzazione del lavoro,

•programmazione ed attuazione delle misure preventive e protettive,

•descrizione di impianti e processi produttivi,

•dati degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali,

•eventuali provvedimenti adottati dall’organo di vigilanza,

•eventuali assunzioni, cambi di mansioni e cessazioni dei rapporti di lavoro.

Attività del Medico Competente
Il Medico Competente collabora con il Datore di Lavoro/RSPP alla valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori ed alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori, alle attività di informazione e formazione, per la parte di competenza, ed all’organizzazione del servizio di primo soccorso.
Il Medico Competente programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici.
La periodicità dei controlli tiene conto delle normative applicabili.
Il Medico Competente visita almeno una volta all’anno (o con cadenza differente, stabilita in funzione della VdR) gli ambienti di lavoro dell’azienda, in collaborazione con il DL/RSPP e con gli RLS/RLST; il sopralluogo prevede la redazione di un apposito verbale che costituisce un allegato al Documento di Valutazione dei Rischi.
Il Datore di Lavoro/RSPP, sia in occasione del sopralluogo in azienda e della riunione periodica di cui all’art 35 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., ove prevista, incontra il Medico Competente ed il RLS/RLST al fine di individuare, se necessarie, ulteriori misure di prevenzione e protezione, informare sulla sorveglianza sanitaria, sul programma di informazione e formazione dei preposti e dei lavoratori, sulle caratteristiche dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) adottati o da adottare.
Il Medico Competente definisce il programma di sorveglianza sanitaria con gli accertamenti previsti per ogni singolo lavoratore, esposto a uno o più rischi specifici.
La cartella sanitaria e di rischio, istituita ed aggiornata dal Medico Competente, è custodita,con salvaguardia del segreto professionale e della privacy, presso il luogo concordato col Datore di Lavoro al momento della nomina.
Nel caso in cui il Medico Competente riscontri alterazioni nello stato di salute dei lavoratori connessi con l’attività lavorativa informa il Datore di Lavoro che avvia, in collaborazione con il medesimo Medico Competente e con il RSPP, se non coincidente con lo stesso Datore di Lavoro, le opportune indagini ed approfondimenti volti a identificarne le cause e le opportune azioni correttive.
Il Datore di lavoro attua le azioni correttive individuate e provvede, se opportuno, alla revisione della Valutazione dei Rischi.
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
Il Datore di Lavoro/RSPP, sulla base della valutazione dei rischi, identifica, seleziona e assegna i Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) necessari.
Definisce le modalità di consegna e conservazione degli stessi al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori,in tutte le condizioni lavorative.
L’identificazione dei DPI deve essere fatta in collaborazione con il medico competente.
L’utilizzo dei DPI deve essere richiesto anche al personale delle aziende che eseguono lavori in appalto per il Datore di Lavoro, ove prescritto nel DUVRI.
I DPI devono essere conformi alla legislazione ed alla norme tecniche ad essi applicabili ed in particolare:

•essere adeguati ai rischi da prevenire, alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro e alle normative vigenti;

•tenere conto delle esigenze ergonomiche;

•in caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia.

Il Datore di Lavoro/RSPP:

•definisce sulla base della valutazione dei rischi, assieme al Medico Competente se nominato, il tipo e le caratteristiche minime dei DPI;

•dispone la consegna, la verifica dell’efficienza e del corretto uso dei DPI;

•informa il lavoratore sui rischi dai quali il DPI lo protegge;

•ove necessario forma ed addestra i lavoratori al corretto uso dei DPI , l’addestramento è obbligatorio per i lavoratori che utilizzano DPI di III categoria (D.Lgs. 475/92);

informa gli RLS/RLST sugli esiti delle valutazioni e sulle scelte adottate in materia di DPI nel corso degli incontri con il medico competente.
Preparazione e Risposta alle Emergenze
L’emergenza si caratterizza come l’insieme delle misure straordinarie da attuare in caso di accadimento di incidenti o comunque di rischio o di pericolo. È necessario, quindi, individuare le possibili situazioni di emergenza che possono creare danni alle persone e alle cose e definire le azioni da mettere in atto per fronteggiare e risolvere tali situazioni.
Le possibili emergenze e le modalità di gestione per fronteggiarle sono individuate tenendo conto:

•della valutazione dei rischi connessa con le attività ed i processi produttivi;

•della localizzazione delle attività e delle caratteristiche dei luoghi di lavoro;

•dello studio di scenari incidentali.

Allo scopo di realizzare l’insieme delle misure da attuare in caso di emergenza, il Datore di Lavoro:

•organizza i rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione delle emergenze;

•organizza le modalità di diramazione dell’allarme;

•informa i lavoratori circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare affinché, in caso di pericolo grave ed immediato, che non può essere evitato, possano cessare la loro attività e mettersi al sicuro;

•designa i lavoratori con compiti speciali e programma gli interventi necessari;

•garantisce e organizza strutture, mezzi ed equipaggiamenti idonei al livello di emergenza valutato nella VdR
Gli addetti all’attuazione delle misure di prevenzione e lotta antincendio, al salvataggio, al primo soccorso e all’evacuazione sono designati fra i lavoratori presenti in azienda, tali soggetti debbono essere specificatamente formati e disponibili all’occorrenza; la pronta disponibilità è intesa come presenza fisica sempre assicurata all’interno degli ambienti di lavoro pertanto il DL deve designare un numero di addetti adeguato a garantirne la costante presenza anche tenendo conto delle assenze per ferie, malattia, permessi e della dislocazione delle attività produttive.
Il ruolo principale di questi operatori è quello di fronteggiare l’evento e ridurre per quanto possibile i danni, utilizzando i mezzi e l’equipaggiamento predisposti dal datore di lavoro e costituiti da:

•mezzi personali di protezione

•mezzi di salvataggio

•attrezzature antincendio intese come impianti di estinzione fissi, manuali o automatici individuate nella valutazione dei rischi

•attrezzature necessarie per fronteggiare l’emergenza

•attrezzature e mezzi di primo soccorso, necessari per intervenire in caso di infortunio

•specifica segnaletica e cartellonistica.

Il DL/RSPP pianifica la gestione delle emergenze e definisce e pone in atto:

•piani di evacuazione, ove previsti, che contengano procedure e istruzioni operative affinché tutto il personale non impegnato nella gestione dell’emergenza possa mettersi al sicuro individuando i punti di raccolta, le vie di esodo, le raccomandazioni rispetto agli atteggiamenti da tenere durante l’evacuazione;

•procedure/istruzioni operative per gestire eventuali infortuni avvenuti a causa dell’emergenza tenendo conto delle risorse e delle strutture disponibili all’interno o in zone limitrofe al sito;

•modalità di comunicazione verso l’esterno definendo quali numeri chiamare per il pronto soccorso, es.118 o una struttura particolare più vicina, centri di primo soccorso e strutture di intervento (con indicazione di ASL, strutture ospedaliere prossime, ecc), il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per i casi non gestibili dalle strutture interne e individuando la dislocazione delle eventuali risorse (es. idriche) antincendio;

•liste con recapiti aggiornati contenenti gli elenchi dei nominativi del personale designato per la gestione delle emergenze e per il primo soccorso;

•la formazione e l’addestramento del personale coinvolto nelle emergenze e l’informazione di tutti i lavoratori sulle modalità individuate per la gestione delle emergenze;

•esercitazioni, ove previste, con cadenza periodica, per la simulazione di scenari incidentali e l’attuazione dei meccanismi previsti (evacuazione, primo soccorso, intervento per innesco d’incendio).
L’esito delle prove di emergenza possono dare luogo ad osservazioni per migliorare tutti gli aspetti legati alla gestione delle emergenze;
A seguito del verificarsi di una situazione di emergenza il DL deve attivare lo svolgimento di una indagine che valutando i dati rilevati risalga alle cause che possono aver generato l’emergenza e individui e ponga in essere soluzioni tecniche e metodologiche atte ad evitare il ripetersi di simili eventi.
Gli addetti alle misure di prevenzione e lotta antincendio devono verificare la funzionalità delle misure di protezione; in caso di incendio, dopo aver valutato l’entità dell’evento, devono attivare le procedure previste.
Gli addetti alle misure di primo soccorso, dopo aver valutato l’eventuale presenza di persone che necessitano di primo soccorso, mettono in atto gli interventi di assistenza medica di emergenza necessari, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
Gli operatori dell’impianto coinvolto dall’emergenza devono attuare le procedure aziendali per mettere in sicurezza impianti e macchine che comprendono anche quelle da attuare in caso di pericolo grave ed immediato.
I lavoratori in generale devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite ai fini della protezione collettiva ed individuale e prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro e, al momento della diramazione dell’allarme, devono interrompere l’attività in corso, mettere in sicurezza mezzi e attrezzature, allontanarsi ordinatamente, seguendo le istruzioni indicate nei piani di evacuazione, ove previsti, e impartite dagli addetti all’evacuazione.

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