Un ruolo fondamentalealla Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro


Un ruolo fondamentale è attribuito alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (ricostituita con Decreto Ministeriale del 3 dicembre 2008), nella quale, come previsto dall’art. 6 comma 1 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., sono presenti paritariamente rappresentanti delle Amministrazioni centrali, delle Regioni e delle parti sociali. Secondo l’art. 6 , comma 8, la commissione consultiva ha i seguenti compiti:

esaminare i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;
esprimere pareri sui piani annuali elaborati dal Comitato;
definire le attività di promozione e le azioni di prevenzione;
validare le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
redigere annualmente, sulla base dei dati forniti dal sistema informativo, una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai Presidenti delle Regioni;
elaborare le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore;

Secondo l’art. 6 , comma 8, la commissione consultiva ha i seguenti compiti:

definire criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi;
valorizzare sia gli accordi sindacali sia i codici di condotta ed etici, adottati su base volontaria, che, in considerazione delle specificità dei settori produttivi di riferimento, orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente;
valutare le problematiche connesse all’attuazione delle Direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro;
promuovere la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione;
indicare modelli di organizzazione e gestione aziendale;
m-bis) elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;

m-ter) elaborare le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi da interferenze, anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l’obbligo in parola non operi in quanto l’interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;

m-quater) elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato.

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