Introduzione

Per la valutazione dei rischi il datore di lavoro determina preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro prendendo in considerazione i rischi:
1) per la sicurezza (reattività delle sostanze e/o miscele in gioco, incendio ed esplosività);
2) per la salute dei lavoratori (tossicità degli agenti chimici pericolosi).
Pertanto si è reso necessario separare il processo valutativo del rischio connesso all’utilizzo di agenti chimici pericolosi in una valutazione del rischio per la sicurezza e una valutazione del rischio per la salute tenendo conto in particolare:
a) delle proprietà pericolose delle sostanze e/o preparati/miscele;
b) delle informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell’immissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza;
c) del livello, del modo e della durata della esposizione;
d) delle circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto conto della quantità delle sostanze e dei preparati che li contengono o li possono generare;
e) dei valori limite di esposizione professionale o dei valori limite biologici;
f) degli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
g) delle conclusioni, se disponibili, tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.
Nella valutazione dei rischi, il datore di lavoro indica se sono state adottate misure e principi generali per la prevenzione dei rischi e, ove applicabile, misure specifiche di protezione e di prevenzione.
Nel caso di attività lavorative che comportano l’esposizione a più agenti chimici pericolosi, la valutazione è svolta in base al rischio che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici.

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