La valutazione dei rischi – Livelli di esposizione

L’algoritmo illustrato nei paragrafi precedenti consente di ricavare una graduatoria di valori che rispecchia il livello di esposizione a cui è esposto il singolo lavoratore. Come periodo di riferimento, come più volte evidenziato,si deve considerare una settimana (rappresentativa dell’attività).
Per ogni sostanza chimica pericolosa sono prese in considerazione le caratteristiche di pericolosità intrinseca confrontate con gli interventi di prevenzione e protezione attuati e utili a mantenere sotto controllo il rischio connesso; 
la procedura va poi ripetuta per tutte le sostanze adoperate dallo stesso lavoratore nella settimana di riferimento, così da poter ricavare un valore somma indicativo (livello L d’esposizione complessivo) che tenga conto di tutti gli agenti utilizzati nel periodo.
Per ogni i-esima sostanza pericolosa utilizzata da ciascun operatore si ricava un valore Li; i valori Li ottenuti per ogni sostanza sono sommati fra loro per esprimere l’esposizione totale L di quel dato operatore ipotizzando in via cautelativa, come detto, che tutte le sostanze dichiarate usate in una settimana siano state utilizzate in un solo giorno.
I parametri utilizzati per rapportare gli elementi di rischio della sostanza con gli elementi di prevenzione e protezione attuati, consentono il confronto fra tutte le situazioni analizzate. Valori più elevati di L indicano evidentemente situazioni di maggior rischio.
Se in base ai parametri utilizzati nella presente analisi si verifica per un lavoratore che il livello d’esposizione complessivo L (dovuto a tutte le sostanze pericolose utilizzate dal lavoratore stesso) è inferiore ad 1 si può affermare che gli interventi di prevenzione e protezione sono sufficienti a contenere gli elementi di rischio e quindi la situazione è sotto controllo.
Complessivamente il metodo proposto fornisce due distinti risultati: uno per la sicurezza e l’altro per la salute.
Se L risulta inferiore a 1 si è in presenza di un rischio irrilevante per la salute e se anche il rischio per la sicurezza è basso, non si applicano le disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230 del D.Lgs. 81/2008 cioè non si ha l’obbligo di effettuare una valutazione più approfondita per:
• mettere in atto misure specifiche di protezione e di prevenzione (cfr. paragrafo successivo);
• predisporre procedure di intervento adeguate da attuarsi in caso di incidenti o di emergenze;
• attivare la sorveglianza sanitaria ai lavoratori esposti;
• istituire e aggiornare le cartelle sanitarie e di rischio.
Questa metodologia multiparametrica di calcolo può apparire complessa, ma può essere notevolmente semplificata con l’aiuto del programma di calcolo elaborato sia per la sicurezza che per la salute.
Inoltre, rispetto alle numerose metodologie attualmente disponibili, questa metodologia di calcolo rappresenta meglio la realtà dei laboratori delle Agenzie e più in generale dei laboratori di analisi, purché si tenga sempre presente che i risultati ottenuti, come tutte le metodologie di calcolo dei livelli di rischio, non hanno valore assoluto ma comparativo.
Se, a seguito dell’applicazione del metodo proposto si perviene al risultato che non vi è un rischio basso per la sicurezza e/o non irrilevante per la salute dei lavoratori e che sia le misure e principi generali per la prevenzione dei rischi di cui al comma 1 dell’art. 224, del D.Lgs. 81/2008 che le eventuali misure intraprese a seguito di una valutazione più approfondita, non riescono dimostrare il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull’esposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute (cfr. paragrafo successivo).

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