Protezione da agenti cancerogeni e mutageni

Come fare per individuare gli agenti chimici cancerogeni e mutageni?
Come per gli agenti chimici pericolosi, le definizioni degli agenti cancerogeni e mutageni riportate nel D.Lgs.81/2008, art.234, punti a) e b), e nel paragrafo definizioni e terminologia, non risultano di facile comprensione.
Anche in questo caso, lo strumento principale per individuare gli agenti cancerogeni e mutageni è la classificazione,etichettatura ed imballaggio degli agenti chimici e quindi il Regolamento CE n. 1272/2008 (CLP), il regolamento CE n. 1907/2006 (REACh) ed in particolare quanto già riportato nei paragrafi §.4.6 e §.4.22.
Sostanzialmente sono classificate cancerogene e mutagene le sostante che hanno un’etichettatura riportanti le notazioni (DSP e DPP) R45, R49 e R46 nonché le notazioni (CLP) H340 e H350.
Misure tecniche, organizzative e procedurali
Il legislatore, in relazione alla maggiore pericolosità delle sostanze in questione, prescrive, rispetto agli agenti chimici pericolosi, l’utilizzo di una più vasta gamma di misure tecniche, organizzative e procedurali per minimizzare i rischi.
Infatti, il datore di lavoro deve evitare o ridurre l’utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori. 
Per i laboratori chimici come quelli delle Agenzie Ambientali, questa è una misura che poco si addice in quanto l’obbligo di utilizzo di metodi standardizzati non consente facilmente la sostituzione degli eventuali agenti cancerogeni e mutageni.
Se non è tecnicamente possibile sostituire l’agente cancerogeno o mutageno il datore di lavoro provvede affinché la produzione o l’utilizzazione dell’agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso purché tecnicamente possibile. 
Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile.
L’utilizzo di standard analitici in soluzioni diluite anziché standard concentrati in polvere è per esempio uno delle misure tecniche adottabili per ridurre il rischio.
Il datore di lavoro deve inoltre:
• assicurare, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie operazioni lavorative sono impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle necessità delle attività analitiche e che gli agenti cancerogeni o mutageni in attesa di utilizzo, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro e sui banchi di laboratorio in quantitativi superiori alle necessità predette;
• limitare al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, anche isolando le zone di impiego in aree predeterminate provviste di adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, ed accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi con la loro mansione o con la loro funzione;
• dotare l’ambiente di lavoro di un adeguato sistema di ventilazione generale e ricambi d’aria;
• provvedere alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle superfici delle apparecchiature e degli impianti;
• elaborare procedure specifiche per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni elevate;
• assicurare che gli agenti cancerogeni o mutageni sono conservati, manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza;
• assicurare che la raccolta e l’immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni, avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto, visibile;
• disporre, su conforme parere del medico competente, misure protettive particolari con quelle categorie di lavoratori per i quali l’esposizione a taluni agenti cancerogeni o mutageni presenta rischi particolarmente elevati;
• assicurare che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed adeguati;
• disporre che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili;
• provvedere affinché i dispositivi di protezione individuale siano custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi o deteriorati, prima di ogni nuova utilizzazione.
I lavoratori per i quali la valutazione del rischio da esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni ha evidenziato un rischio per la salute sono:
a) sottoposti a sorveglianza sanitaria;
b) iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l’attività svolta, l’agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell’esposizione a tale agente.
Il medico competente cura la tenuta del registro e per gli stessi lavoratori istituisce e aggiorna la cartella sanitaria e di rischio.
Analogamente a quanto fatto per gli agenti chimici pericolosi, più avanti viene proposto un metodo di valutazione del rischio da esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni.

Commenti