Pubblicato il nuovo Accordo Stato-Regioni, detto "Decreto Attrezzature"
CONTENUTO DELL'ACCORDO REGIONI E PROVINCIE AUTONOME DEL 22 FEBBRAIO 2012
E' stato pubblicato sul Suppl. Ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012 il cosiddetto "Decreto Attrezzature". L'Accordo tra Stato, Regioni e Province autonome, stipulato il 22 febbraio 2012, integra i precedenti del 21 dicembre 2011 (sulla formazione generale e specifica di lavoratori, dirigenti e preposti) relativamente all'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione.
L'accordo specifica anche i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e succ. mod. e integr.
ATTREZZATURE CHE RICHIEDONO SPECIFICA ABILITAZIONE
La formazione prevista dall'accordo del 22 febbraio 2012 non sostituisce ma integra quella obbligatoria sancita dall'articolo 37 del D.Lgs. 81/08 e succ. mod. e integr. e disciplina la formazione specifica per coloro che utilizzino:
piattaforme di lavoro mobili ed elevabili;
gru a torre;
gru mobile;
gru per autocarro;
carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (diversi tipi);
trattori agricoli e forestali;
macchine movimenti terra (diversi tipi);
pompa per calcestruzzo.
Per ciascun modulo formativo ed attrezzature sono specificati i contenuti: la formazione è sia teorica sia pratica, con verifica obbligatoria di efficacia, al fine del riconoscimento delle competenze tecnico-professionali richieste.
Il verbale di riconoscimento delle competenze acquisite deve essere inviato alla Regione o Provincia Autonoma competente per territorio, per l'implementazione del registro informatizzato della formazione.
Le Regioni e Provincie Autonome, in attesa di un criterio nazionale di certificazione dei crediti e competenze, si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati rilasciati.
La formazione e-learning è possibile solo per il modulo di formazione generale.
Il modulo giuridico-normativo viene effettuato una sola volta e riconosciuto per attrezzature similari.
Vi è un obbligo di aggiornamento quinquennale di almeno 4 ore di cui 3 pratiche.
Alla data di entrata in vigore dell'accordo sono riconosciuti i corsi già effettuati che, per ciascuna tipologia di attrezzatura, soddisfino i requisiti previsti dal punto 9 dell'Accordo.
Possono esserci riconoscimenti "totali" nel caso in cui i corsi precedentemente effettuati rispettino in toto i criteri, oppure "in parte", ma in ogni caso si richiede un modulo di aggiornamento e la verifica di efficacia.
E' necessario attestare documentalmente i corsi eventualmente effettuati prima dell'entrata in vigore del decreto, compresi i risultati delle eventuali test teorici e pratici.
I lavoratori che alla data di entrata in vigore dell'accordo sono incaricati dell'uso delle attrezzature previste in questo accordo, devono effettuare i corsi entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo (punto 12).
L'Accordo entra in vigore 12 mesi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
CONTENUTO DELL'ACCORDO REGIONI E PROVINCIE AUTONOME DEL 22 FEBBRAIO 2012
E' stato pubblicato sul Suppl. Ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012 il cosiddetto "Decreto Attrezzature". L'Accordo tra Stato, Regioni e Province autonome, stipulato il 22 febbraio 2012, integra i precedenti del 21 dicembre 2011 (sulla formazione generale e specifica di lavoratori, dirigenti e preposti) relativamente all'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione.
L'accordo specifica anche i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e succ. mod. e integr.
ATTREZZATURE CHE RICHIEDONO SPECIFICA ABILITAZIONE
La formazione prevista dall'accordo del 22 febbraio 2012 non sostituisce ma integra quella obbligatoria sancita dall'articolo 37 del D.Lgs. 81/08 e succ. mod. e integr. e disciplina la formazione specifica per coloro che utilizzino:
piattaforme di lavoro mobili ed elevabili;
gru a torre;
gru mobile;
gru per autocarro;
carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (diversi tipi);
trattori agricoli e forestali;
macchine movimenti terra (diversi tipi);
pompa per calcestruzzo.
Per ciascun modulo formativo ed attrezzature sono specificati i contenuti: la formazione è sia teorica sia pratica, con verifica obbligatoria di efficacia, al fine del riconoscimento delle competenze tecnico-professionali richieste.
Il verbale di riconoscimento delle competenze acquisite deve essere inviato alla Regione o Provincia Autonoma competente per territorio, per l'implementazione del registro informatizzato della formazione.
Le Regioni e Provincie Autonome, in attesa di un criterio nazionale di certificazione dei crediti e competenze, si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati rilasciati.
La formazione e-learning è possibile solo per il modulo di formazione generale.
Il modulo giuridico-normativo viene effettuato una sola volta e riconosciuto per attrezzature similari.
Vi è un obbligo di aggiornamento quinquennale di almeno 4 ore di cui 3 pratiche.
Alla data di entrata in vigore dell'accordo sono riconosciuti i corsi già effettuati che, per ciascuna tipologia di attrezzatura, soddisfino i requisiti previsti dal punto 9 dell'Accordo.
Possono esserci riconoscimenti "totali" nel caso in cui i corsi precedentemente effettuati rispettino in toto i criteri, oppure "in parte", ma in ogni caso si richiede un modulo di aggiornamento e la verifica di efficacia.
E' necessario attestare documentalmente i corsi eventualmente effettuati prima dell'entrata in vigore del decreto, compresi i risultati delle eventuali test teorici e pratici.
I lavoratori che alla data di entrata in vigore dell'accordo sono incaricati dell'uso delle attrezzature previste in questo accordo, devono effettuare i corsi entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo (punto 12).
L'Accordo entra in vigore 12 mesi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Commenti
Una delega recepita poi dal Decreto n. 374/93. Tale decreto individuava nel dettaglio – nella Tabella A allegata allo stesso - i lavori considerati particolarmente usuranti e meritevoli di accedere al beneficio previsto:
- Lavoro notturno continuativo;
- Lavori alle linee di montaggio con ritmi vincolati;
- Lavori in galleria, cava o miniera;
Successivamente con la legge 183/2010 il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo, al fine di concedere ai lavoratori dipendenti impegnati in particolari lavori o attività e che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal primo gennaio 2008 la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere da a) a f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Un percorso quindi complesso che oggi vede la luce con una normativa (d.lgs. n. 67/2011) che finalmente mette ordine alla materia definendo uno specifico regime previdenziale per categorie di lavoratori ben individuate. Una disciplina molto attesa della quale va dato atto
L’art. 71 del Decreto Legislativo 81/2008, il Decreto Ministeriale 11 aprile 2011 e il Decreto Dirigenziale 21 maggio 2012 hanno delineato le competenze dell’INAIL in tema di verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro.
In attesa di ulteriori precisazioni tecnico-operative del Ministero del Lavoro, ecco le prime indicazioni per inoltrare all’INAIL Piemonte le richieste di verifica relative alle seguenti attività:
§ Denuncia di impianto a terra (DPR 462/2001)
§ Denuncia di impianto scariche atmosferiche (DPR 462/2001)
§ Immatricolazione di apparecchi di sollevamento persone e materiali (DM 11 aprile 2011)
§ Immatricolazione di apparecchi a pressione, insiemi semplici e complessi (DM 11 aprile 2011)
§ Richiesta di prima verifica periodica (DM 11 aprile 2011) per:
- Sollevamento persone e materiali
- Apparecchi a pressione, insiemi semplici e complessi
- Impianti termici (All.to 7 del D. Lgs. n° 81/2008 e smi).
Adesso dunque i datori di lavoro possono attivare l’intervento dell’INAIL
- PER VIA TELEMATICA, accedendo al Punto Cliente INAIL > Sistema Gestione Apparecchi > SISGA (attualmente l’accesso alla nuova procedura online è possibile solo per gli utenti già autenticati e registrati)
- PER VIA CARTACEA, inoltrando la richiesta, per posta o con modalità di consegna a mano, indirizzata
v al Dipartimento territoriale di Torino, Via B. Ramazzini 26, 5° piano - 10154 Torino torino.r.dipartimento(at)inail.it
competente per le province di Torino e Cuneo
v al Dipartimento territoriale di Alessandria, Via A. Gramsci 2 - 15100 Alessandria
alessandria.r.dipartimento(at)inail.it
competente per le province di Alessandria e Asti
v al Dipartimento territoriale di Biella, Via A. Moro 13 - 13900 Biella
biella.r.dipartimento(at)inail.it
competente per le province di Biella, Novara, Vercelli e Verbania
In tal caso, per la richiesta, è possibile utilizzare i nuovi modelli disponibili sul sito dell’INAIL (www.inail.it > News > Primo Piano > Verifica periodica attrezzature di lavoro> La modulistica).
Per eventuali chiarimenti o informazioni è possibile rivolgersi:
Ø al Contact Center INAIL INPS - n. tel. gratuito 803164, per problemi inerenti l’accesso e l’utilizzo della procedura e per informazioni di carattere generale sulla normativa
Ø al servizio posta elettronica INAIL Risponde, per gli utenti già registrati da INAIL, anche per informazioni tecniche
Ø ai Dipartimenti territoriali competenti per l’erogazione del servizio di verifica