Accordo Stato Regioni in materia di formazione obbligatoria sulla sicurezza sul lavoro per i lavoratori e preposti
accordo Stato Regioni 2012
I contenuti del primo modulo (formazione generale):
- Concetti di rischio
- Danno
- Prevenzione
- Protezione
- Organizzazione della prevenzione aziendale
- Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali
- Organi di vigilanza, controllo e assistenza
- Danno
- Prevenzione
- Protezione
- Organizzazione della prevenzione aziendale
- Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali
- Organi di vigilanza, controllo e assistenza
I contenuti del secondo modulo (formazione specifica)
- Rischi infortuni
- Meccanici generali
- Elettrici generali
- Macchine
- Attrezzature
- Cadute dall’alto
- Rischi da esplosione
- Rischi chimici
- Nebbie-oli-fumi-vapori-polveri
- Etichettatura
- Rischi cancerogeni
- Rischi biologici
- Rischi fisici
- Rumore
- Vibrazione
- Radiazioni
- Microclima e illuminazione
- Videoterminali
- DPI Organizzazione del lavoro
- Ambienti di lavoro
- Stress lavoro correlato
- Movimentazione manuale carichi
- Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto)
- Segnaletica
- Emergenze
- Procedure di sicurezza con riferimento al settore di rischio specifico
- Procedure esodo e incendi
- Procedure organizzative per il primo soccorso
- Incidenti e infortuni mancati
- Altri rischi
Vediamo infine i contenuti del modulo relativo alla formazione aggiuntiva per il preposto:
- Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
- Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità
- Relazioni tra vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione
- Definizione ed individuazione dei fattori di rischio
- Incidenti ed infortuni mancati
- Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati e stranieri
- Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera
- Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
- Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.
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Con il punto 11 infatti, per quanto indicato nella lettera a), viene riconosciuta la formazione già impartita ai lavoratori ed ai preposti prima della data di pubblicazione dell'accordo (11/1/2012) purché i datori di lavoro comprovino di averla fatta svolgere, per quanto riguarda la durata i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi, nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro e viene riconosciuta altresì, secondo quanto indicato nella lettera b), la formazione già impartita ai dirigenti alla stessa data di pubblicazione, purché i datori di lavoro comprovino di averla fatta svolgere con i contenuti conformi all'articolo 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14/8/2003 o a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell'accordo Stato Regioni del 26/1/2006 pubblicato su G.U. n. 37 del 14/2/2006.
Con il punto 10 dell’Accordo del 21/12/2011 sulle disposizioni transitorie, invece, viene consentito ai datori di lavoro, in fase di prima applicazione, di poter ancora formare i lavoratori, dirigenti e preposti secondo le vecchie regole e non quindi secondo i nuovi criteri di cui ai punti 4, 5 e 6 dell’Accordo stesso, con la condizione però che la formazione stessa sia comunque completata entro e non oltre dodici mesi a partire dalla data di entrata in vigore dell’Accordo, avvenuta il 26/1/2012 (e non prima di tale data così come sembra sia stato interpretato nel quesito), e quindi entro e non oltre il 26/1/2013, e con la condizione altresì che gli stessi datori di lavoro siano in grado di dimostrare che i corsi di formazione alla cui frequenza vanno ad avviare i lavoratori, i dirigenti ed i preposti siano stati formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore dell’Accordo. Quest’ultima clausola è stata evidentemente introdotta, in fase di prima applicazione dell’Accordo, al fine di poter consentire il completamento di quei corsi di formazione la cui organizzazione è stata già avviata precedentemente all’Accordo stesso.
No, i novanta giorni ai quali si fa riferimento nel quesito rappresentano il tempo entro il quale il datore di lavoro, che intende svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione (che in seguito indicheremo per semplicità datore di lavoro RSPP) deve completare il suo percorso formativo, seguendo i criteri e le modalità fissati dall’Accordo del 21/12/2011, nel caso di inizio di una nuova attività.
Secondo il punto 10 dell’ Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 sulla formazione dei datori di lavoro RSPP, infatti, riguardante gli adempimenti degli obblighi formativi in caso di esercizio di nuova attività
L’Accordo ha quindi sostanzialmente ritenuto di allinearsi alle disposizioni di cui all’articolo 28 comma 3-bis del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. riguardante l’obbligo per i datori di lavoro dell’elaborazione del documento di valutazione dei rischi nel caso di costituzione di una nuova impresa allorquando gli è stato concesso analogamente un lasso di tempo di novanta giorni per ottemperare all’obbligo stesso.
L’oggetto del quesito formulato in esame riguarda invece il punto 11 dello stesso Accordo del 21/12/2011 che contiene le disposizioni transitorie e secondo il quale:
“In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 5 i datori di lavoro che abbiano frequentato - entro e non oltre sei mesi dalla entrata in vigore del presente accordo - corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 per quanto riguarda durata e contenuti”,
punto 11 con il quale è stata data la possibilità al datore di lavoro RSPP di frequentare un corso ancora secondo le vecchie modalità di cui al D. M. 16/1/1997 purché venga fatto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dell’Accordo stesso ed alle condizioni che esso sia stato formalmente e documentalmente approvato prima della stessa data di entrata in vigore. Sostanzialmente con il punto 11 è stato fissato un esonero dal rispettare le nuove regole contenute nell’Accordo sulla formazione dei datori di lavoro RSPP di cui all’Accordo del 21/12/2011 che però decade allo scadere dei sei mesi dopo l‘entrata in vigore dell’Accordo medesimo.
E’ evidente, quindi, per quanto sopra detto ed in risposta al quesito formulato, che già dal primo giorno successivo alla scadenza dei sei mesi sopra indicati il datore di lavoro che non ha completato nel semestre trascorso il suo percorso formativo secondo le indicazioni del D. M. del 16/1/1997, dovrà, per poter svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione, frequentare un corso di formazione secondo le nuove regole, le nuove modalità e la nuova articolazione di cui al punto 5 dell’Accordo medesimo essendo decaduta la norma transitoria.
Del resto non avrebbe avuto senso fissare un ulteriore termine di scadenza oltre i sei mesi essendo per i datori di lavoro RSPP quello della formazione un obbligo legato tutto sommato ad una facoltà alla quale gli stessi possono ricorrere, nel caso che sussistano le condizioni fissate dalle disposizioni legislative di cui all’Allegato II al D. Lgs. n. 81/2008, in qualsiasi momento nella vita della loro azienda.
Secondo il punto 9 di tale Accordo, infatti, riguardante i crediti formativi:
“Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 5 del presente accordo coloro che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con contenuti conformi all'articolo 3 del D.M. 16/01/1997, e gli esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Per tali soggetti, così come indicato al comma 3 dell'articolo 34, è previsto l'obbligo di aggiornamento secondo le modalità indicate al punto 7 del presente accordo”
e quindi i datori di lavoro di cui al quesito, che hanno usufruito dell’esonero dalla frequenza dei corsi di formazione ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 626/1994, continuano ad essere esonerati anche dalla frequenza dei corsi di formazione secondo le nuove regole di cui al punto 5, fermo restando che tali datori di lavoro debbano comunque, così come indicato nel comma 3 dell’articolo 34 del D. Lgs. n. 81/2008, aggiornarsi con le nuove modalità indicate nel punto 7 dello stesso Accordo.
“L'aggiornamento che ha periodicità quinquennale (cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente accordo), ha durata, modulata in relazione ai tre livelli di rischio sopra individuati, individuata come segue:
BASSO 6 ore
MEDIO 10 ore
ALTO 14 ore
L'obbligo di aggiornamento va preferibilmente distribuito nell'arco temporale di riferimento e si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 (di seguito decreto ministeriale 16 gennaio 1997) e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. Per gli esonerati appena richiamati il primo termine dell'aggiornamento è individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo e si intende assolto con la partecipazione ad iniziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione del DL SPP di cui al punto 5”
e quindi i datori di lavoro di cui al quesito, alla pari di tutti gli altri datori di lavoro, hanno comunque l’obbligo di aggiornarsi con l’unica differenza che il termine entro il quale devono farlo non è quello dei cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione dell’Accordo ma dei due anni dalla stessa data e cioè entro l’11/1/2014 e ciò per l’evidente motivo che avendo gli stessi usufruito dell’esonero dalla formazione di base ad essi viene chiesto di doversi aggiornare entro tempi più brevi.
Ciò detto, quindi, ed in risposta al quesito formulato i datori di lavoro di aziende a rischio basso che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione e già esonerati dalla frequenza dei corsi di formazione ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 626/94 sono tenuti a frequentare entro due anni a decorrere dalla data di pubblicazione dell’Accordo e cioè entro l’11/1/2014 un corso di aggiornamento di 6 ore di cui al punto 7 e non di 16 ore, come ipotizzato da chi ha formulato il quesito, durata pari a quella della formazione base per i datori di lavoro di aziende a basso rischio di cui al punto 5.
Si fa presente, infatti, che l’espressione “l’aggiornamento si intende assolto con la partecipazione ad iniziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione del DL SPP di cui al punto 5” che si legge nel punto 7 dell’Accordo fa riferimento esplicitamente ai contenuti delle “iniziative specifiche” che devono essere quelli di cui al punto 5 previsti per i datori di lavoro RSPP (giuridico, gestionale e di organizzazione della sicurezza, di individuazione e valutazione dei rischi, di formazione e consultazione dei lavoratori) affinché la partecipazione ad iniziative specifiche possa essere considerata equivalente all’aggiornamento secondo il nuovo Accordo, e non fa riferimento invece, così come dal lettore immaginato, alla durata delle “iniziative specifiche” stesse la quale non può che essere quella espressamente prevista nel punto 7 dell’Accordo (6 ore per rischio basso, 10 ore per rischio medio e 14 ore per rischio alto).
Nel quesito si fa riferimento al punto 11 dell’ Accordo raggiunto il 21/12/2011 nell’ambito della Conferenza permanente fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e riguardante la formazione dei datori di lavoro che hanno usufruito della facoltà di svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione, più comunemente individuati come datori di lavoro RSPP, punto 11 contenente le disposizioni transitorie per la prima applicazione dell’Accordo medesimo. Secondo tale punto infatti:
“In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 5 i datori di lavoro che abbiano frequentato - entro e non oltre sei mesi dalla entrata in vigore del presente accordo - corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 per quanto riguarda durata e contenuti”.
Con tale disposizione transitoria l’estensore dell’Accordo ha voluto ovviamente salvaguardare chi avesse già avviata la organizzazione di un corso di formazione prima dell’entrata in vigore dell’Accordo stesso, avvenuta il 26/1/2012, imponendogli però le condizioni che il corso fosse stato formalmente e documentalmente approvato entro la data dientrata in vigore dell’Accordo stesso e che fosse stato comunque completato entro e non oltre i sei mesi da quella data. Per rispondere quindi compiutamente al quesito è opportuno richiamare quali sono, per quanto riguarda la formazione dei datori di lavoro RSPP, le disposizioni e le regole pregresse all’Accordo del 21/12/2011.
L’articolo 34 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, nel fissare con il comma 2 l’obbligo per i datori di lavoro RSPP di frequentare corsi di formazione, della durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, e nello stabilire che i contenuti e le articolazioni di tali corsi sarebbero stati definiti mediante un accordo in sede di Conferenza Stato Regioni, così come poi è accaduto, ha tenuto a precisare che, fino alla pubblicazione dell’accordo stesso, era da ritenere valida la formazione già effettuata ai sensi dell’articolo 3 del D. M. 16/1/1997. Tale ultimo decreto ministeriale è quello che, facendo riferimento alle disposizioni contenute nell’articolo 10 comma 2 del D. Lgs. 19/9/1994 n. 626 secondo il quale “Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1 deve frequentare apposito corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, promosso anche dalle associazioni dei datori di lavoro“, ha fissata per i corsi destinati ai datori di lavoro RSPP la durata minima di 16 ore nonché i contenuti minimi che sono stati esplicitamente elencati dalla lettera a) alla lettera m) nell’articolo 3 del D. M. medesimo Nulla però è stato detto nel citato decreto circa i criteri e le modalità con le quali svolgere i corsi di formazione stessi.
Strano a dirsi ma il legislatore non ha previsto per i datori di lavoro in quanto tali una formazione specifica in materia di sicurezza sul lavoro anche se questa opportunità è stata rappresentata da più parti e condivisibilmente. L' Accordo sulla formazione dei datori di lavoro RSPP, raggiunto il 21/12/2011 in sede di Conferenza Stato Regioni ed avente numero di repertorio 223, in tanto si applica ai datori di lavoro in quanto questi hanno fatto ricorso alla facoltà, concessa a loro ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. n. 81/2008, di poter svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione. Ed è per questo quindi che nei loro confronti si applica l’Accordo citato la cui emanazione è stata appunto prevista dal comma 2 dello stesso articolo 34 per questi casi particolari.
L' Accordo invece sulla formazione dei lavoratori siglato in pari data ed avente repertorio n. 221, la cui applicazione così come indicato nella premessa dello stesso è stata estesa anche a quella dei dirigenti e dei preposti, non riguarda minimamente i datori di lavoro ma le figure specificatamente sopraindicate e così come definite nel comma 1 dell'art. 2 del D. Lgs. n. 81/2008 rispettivamente alla lettera a), d) e e), figure queste quindi diverse dal datore di lavoro ed allo stesso subordinate nei confronti delle quali il datore di lavoro assume nella sua organizzazione aziendale una posizione di garanzia ed a favore delle quali è tenuto ad assolvere a dei precisi adempimenti di tutela della salute e della sicurezza.
La precisazione citata nel quesito formulato che è possibile leggere al punto 6 dell’Accordo sulla formazione dei lavoratori, secondo la quale la formazione dei dirigenti indicata nello stesso punto 6 dell’Accordo sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori, è stata fatta, così come più volte si è avuto modo di sostenere, in quanto sia il legislatore nell’articolo 37 del D. Lgs. n. 81/2008 che l’Accordo medesimo vedono comunque il dirigente come un lavoratore che riveste una particolare funzione nell’ambito della organizzazione dell’azienda. Lo stesso è stato fatto del resto nel punto 5 dell'Accordo per quanto riguarda la formazione dei preposti allorquando l'estensore dell'Accordo ha tenuto a precisare che la formazione particolare indicata nel punto stesso destinata a queste figure è da considerarsi aggiuntiva ed integrativa rispetto a quella prevista per tutti i lavoratori e riportata nei punti precedenti dell'Accordo.