Passa in Senato il dl
sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel
settore dei trasporti e delle microimprese: l’aula ha dato il suo
lasciapassare con 268 si. Così dopo l’ok della Camera, il testo diventa
definitivamente legge.
Slitta, invece, al 15 maggio 2013 il termine per l'adozione dei regolamenti per il coordinamento con la legislazione speciale relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, in ambito portuale, e per il settore delle navi da pesca e del trasporto ferroviario. Provvedimento prorogato al 31 dicembre 2012 il termine entro il quale i datori di lavoro, che occupano fino a 10 dipendenti, possono effettuare l'autocertificazione della valutazione dei rischi nell'ambito di procedure standardizzate. L'adozione di queste procedure consentirà, a parità di obiettivi da raggiungere in materia di sicurezza, un risparmio di spesa per le microimprese.
Soddisfazione è stata espressa dal relatore, il senatore del Pd Paolo Nerozzi, il quale ha sottolineato come il decreto vada a risolvere un problema per i marittimi e i portuali. “Era necessario e opportuno un adeguamento con le norme di sicurezza definite, a suo tempo, dal ministro Damiano e successivamente da ministro Sacconi”, dice.
Rimane, ora, da risolvere un analogo problema per il settore ferroviario che sarà trattato prossimamente in un altro decreto-legge.
Massima attenzione, infatti, viene riservata ad ogni settore dato che i trasporti, in genere, hanno una propria particolarità. Basta considerare che sia come personale che come rapporti con le normative internazionali, presenta una promiscuità: sugli scafi, ad esempio, vigono normative diverse rispetto a quelle vigenti a terra.
Vedi anche
Decreto legge 12 maggio 2012 n 57
Slitta, invece, al 15 maggio 2013 il termine per l'adozione dei regolamenti per il coordinamento con la legislazione speciale relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, in ambito portuale, e per il settore delle navi da pesca e del trasporto ferroviario. Provvedimento prorogato al 31 dicembre 2012 il termine entro il quale i datori di lavoro, che occupano fino a 10 dipendenti, possono effettuare l'autocertificazione della valutazione dei rischi nell'ambito di procedure standardizzate. L'adozione di queste procedure consentirà, a parità di obiettivi da raggiungere in materia di sicurezza, un risparmio di spesa per le microimprese.
Soddisfazione è stata espressa dal relatore, il senatore del Pd Paolo Nerozzi, il quale ha sottolineato come il decreto vada a risolvere un problema per i marittimi e i portuali. “Era necessario e opportuno un adeguamento con le norme di sicurezza definite, a suo tempo, dal ministro Damiano e successivamente da ministro Sacconi”, dice.
Rimane, ora, da risolvere un analogo problema per il settore ferroviario che sarà trattato prossimamente in un altro decreto-legge.
Massima attenzione, infatti, viene riservata ad ogni settore dato che i trasporti, in genere, hanno una propria particolarità. Basta considerare che sia come personale che come rapporti con le normative internazionali, presenta una promiscuità: sugli scafi, ad esempio, vigono normative diverse rispetto a quelle vigenti a terra.
Vedi anche
Decreto legge 12 maggio 2012 n 57
Tag : DVR procedure standardizzate , DVR procedure standardizzate , DVR ai sensi del DLgs 81/08, Provvedimento prorogato al 31 dicembre 2012 , datori di lavoro, che occupano fino a 10 dipendenti
Commenti
In particolare, il termine della proroga ha validità fino alla scadenza del terzo mese successivo all’entrata in vigore del decreto interministeriale (che deve ancora essere emanato). Tale decreto conterrà le procedure standardizzate elaborate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (art.6, d.lgs. 81/2008), ) sulla base delle quali dovrà essere effettuata la valutazione dei rischi per le imprese fino a 10 dipendenti e comunque non oltre il 31 dicembre 2012.
Con la conversione in legge del DL n. 57/2012 viene confermato l'art. 1, comma 2 che, per consentire la definizione delle procedure standardizzate di valutazione dei rischi di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro), all'articolo 29, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le parole: "Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012".
In particolare, l'art. 26 del TUSL (Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi), al comma 5 prevede che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base di procedure standardizzate (recepite con decreto dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e dell'interno acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano). Come previsto dal DL n. 57/2012, fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi.
La norma integra le disposizioni del Decreto Legislativo 81/2008, contenente disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le piccole e medie imprese, che impiegano fino a dieci dipendenti, potranno procedere con l’autocertificazione della valutazione dei rischi per la sicurezza sui luoghi di lavoro fino al 31 dicembre 2012. Tale data rappresenta il termine ultimo per la proroga delle autocertificazioni, mentre a partire dal primo gennaio 2013 (e non più dal 1° luglio), la valutazione dovrà essere redatta secondo procedure standardizzate, elaborate dalla commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro ed emanate con un apposito decreto ministeriale.
Restano comunque escluse dalla possibilità di autocertificazione le aziende che presentano alti profili di rischio insiti nella tipologia di attività svolta, come i settori ferroviario, marittimo e portuale.