accordo stato regioni formazione sicurezza

1) Art. 37. Formazione dei lavoratori

formazione

Durata minima complessiva dei corsi per i lavoratori, in base alla classificazione ATECO
SETTORI DELLA CLASSE DI RISCHIO

RISCHIO BASSO
RISCHIO MEDIO
RISCHIO ALTO
FORMAZIONE GENERALE
4
FORMAZIONE GENERALE
4
FORMAZIONE GENERALE
4
FORMAZIONE SPECIFICA
4
FORMAZIONE SPECIFICA
8
FORMAZIONE SPECIFICA
12
TOTALE ORE
8
TOTALE ORE
12
TOTALE ORE
16

2)    LA FORMAZIONE DEI PREPOSTI
La formazione per il preposto, oltre a quella prevista per i lavoratori, deve essere integrata da una formazione particolare

FORMAZIONE AGGIUNTIVA 8 ORE
PUO’ ESSERE SVOLTA IN FAD PER 4 ORE

AGGIORNAMENTO 8 ORE PER TUTTI I MACROSETTORI
PUO’ ESSERE SVOLTA IN FAD

3)    LA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI
La formazione dirigenti sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori



4 MODULI
MODULO 1
MODULO 2
MODULO 3
MODULO 4
GIURIDICO NORMATIVO
ORGANIZZAZIONE SICUREZZA
RISCHI
COMUNICAZIONE
PUO’ ESSERE SVOLTO IN FAD
AGGIORNAMENTO 8 ORE QUINQUENNALI
PUO’ ESSERE SVOLTO IN FAD


4)    LA FORMAZIONE DEI DATORI DI LAVORO




4 MODULI
MODULO 1
MODULO 2
MODULO 3
MODULO 4
GIURIDICO NORMATIVO
ORGANIZZAZIONE SICUREZZA
RISCHI
COMUNICAZIONE
PUO’ ESSERE SVOLTO IN FAD
AULA
AGGIORNAMENTO QUINQUENNALI
PUO’ ESSERE SVOLTO IN FAD
RISCHIO BASSO 8 ORE
RISCHIO BASSO 12 ORE
RISCHIO BASSO 16 ORE

Commenti

INFOTEL ha detto…
Di interesse pratico è la considerazione relativa al fatto che la formazione per i lavoratori prevista dall'Accordo del 2011 è, secondo tale accordo, “distinta da quella prevista dai Titoli successivi al I del D.Lgs. n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o attrezzature particolari”, e dunque che «sono da considerare norme speciali, nel senso appena citato, sempre senza che l’elencazione che segue possa dirsi esaustiva in ordine al novero delle norme speciali in materia di formazione: la formazione individuata, ai sensi dell’articolo 73, comma 5, del “testo unico”, in ordine a determinate attrezzature di lavoro, in base all’accordo in Conferenza Stato-Regioni approvato in data 22 febbraio 2012 e la formazione di cui all’articolo 136, comma 6, e allegato XXI del d.lgs. n. 81/2008 (formazione montatori ponteggi)», inoltre "si reputa che sia espressamente da considerare come speciale, e quindi oggetto di formazione “aggiuntiva” rispetto a quella di cui all’accordo ex art. 37 del “testo unico”, la formazione di cui all’articolo 258 del “testo unico”, in relazione ai lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri di amianto».
Vi è poi un'altra considerazione, che nei termini di quasi certezza con cui è posta appare sbagliata: «Viceversa, non si ritiene che costituiscano norme speciali, nel senso appena indicato, disposizioni quali, sempre solo a titolo esemplificativo, quelle di cui all’articolo 169, comma 1, lettera b), in materia di movimentazione manuale dei carichi, o di cui all’articolo 177, comma 1, lettera b), in materia di attrezzature munite di videoterminali, nelle quali si parli, come negli esempi citati, di “formazione adeguata” o si usino formule simili, senza che la normativa individui in modo puntuale e peculiare le caratteristiche (in termini di durata, contenuti etc.) dei corsi stessi. In simili situazioni, la formazione relativi ai rischi di specifico riferimento (negli esempi appena riportati, i rischi relativi alla movimentazione manuale dei carichi e quelli derivanti dall’uso di attrezzature munite di videoterminali) va effettuata in applicazione delle disposizioni di cui all’accordo ex articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, nella parte denominata “Formazione specifica”". Questa considerazione appare non condivisibile in quei casi, come ad esempio la movimentazione manuale dei pazienti negli ospedali e case di cura, nei quali solo una corretta spiegazione di questa attività richiede 8 ore di formazione, se si vuol fare una cosa seria. Quindi l'accordo opera con una generalizzazione arbitraria, sarà il documento aziendale di valutazione dei rischi che dovrà definire la questione, e il richiamo alla errata considerazione dell'accordo interpretativo non avrà alcuna efficacia esimente, posto che la valutazione dei rischi è un obbligo indelegabile del datore di lavoro, e non della Conferenza Stato-Regioni.
INFOTEL ha detto…
Di notevole interesse, e di assai intelligente formulazione, appare la considerazione che segue: «al fine di evitare la ripetizione di percorsi formativi tali – per numero di ore, contenuti e argomenti, oltre che per modalità di aggiornamento – da essere equivalenti o superiori a quelli oggetto di regolamentazione da parte degli accordi del 21 dicembre, si ritiene che la dimostrazione dell’avvenuta effettuazione di attività formativa (sia realizzata precedentemente alla pubblicazione degli accordi che svolta in vigenza dei medesimi) coerente con le disposizioni di specifico riferimento costituisca credito formativo ai fini di cui agli accordi citati». A titolo meramente esemplificativo, e non esaustivo, si citano «quali esempi ... le ipotesi della formazione prevista dal decreto del Ministero della salute del 16 marzo 1998 (applicativo della c.d. “direttiva Seveso”) quella di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 ottobre 2009, relativamente alla formazione dei conducenti di alcuni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri. Resta inteso che la formazione in parola non comprende comunque l’addestramento, a maggior ragione ove esso sia necessario in relazione a specifiche fattispecie di rischio individuate nei Titoli diversi dal Titolo I del d.lgs. n. 81/2008, come accade, ad esempio, in relazione alle disposizioni di cui all’articolo 77, comma 5, del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro in ordine ai Dispositivi di Protezione Individuale di terza categoria, ai sensi del d.lgs. n. 475/1992
INFOTEL ha detto…
In ogni caso anche questo Accordo del 2012 sottolinea l'aspetto fondamentale di ogni attività formativa: «la necessità che la formazione sia comunque progettata e realizzata tenendo conto delle risultanze della valutazione dei rischi, con la conseguenza che: “il percorso formativo e i relativi argomenti possono essere ampliati in base alla natura e all’entità dei rischi presenti in azienda, aumentando di conseguenza il numero di ore necessario”. Pertanto, in linea di massima la formazione da erogare al lavoratore e, per quanto facoltativa nell’articolazione, ai dirigenti e ai preposti, viene individuata avendo riguardo al “percorso” delineato dall’accordo ex articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, che costituisce un percorso minimo e, tuttavia, sufficiente rispetto al dato normativo, salvo che esso non debba essere integrato tenendo conto di quanto emerso dalla valutazione dei rischi o nei casi previsti dalla legge (si pensi all’introduzione di nuove procedure di lavoro o nuove attrezzature)».
Altra preziosa sottolineatura, basata sul buon senso e la ragionevolezza che sempre dovrebbe ispirare il legislatore e chi fa vigilanza nelle aziende, così come tutti i datori di lavoro, è la seguente considerazione: "L’accordo ex articolo 37 del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro espone, al punto 4, nella parte denominata “Condizioni particolari”, il principio per il quale: “I lavoratori di aziende, a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso”. In tal modo viene esplicitato il principio generale in forza del quale la “classificazione” dei lavoratori, nei soli casi in cui esistano in azienda soggetti non esposti a medesime condizioni di rischio, può essere fatta anche tenendo conto delle attività concretamente svolte dai soggetti medesimi, avendo a riferimento quanto nella valutazione dei rischi; ad esempio, i lavoratori di una azienda metallurgica che non frequentino reparti produttivi o i lavoratori che svolgano semplice attività d’ufficio saranno considerati come lavoratori che svolgano una attività a rischio “basso” e non lavoratori (come gli operai addetti alle attività dei reparti produttivi) che svolgano una attività che richiederebbe i corsi di formazione per il rischio “alto” o “medio”. Analogamente, ove la valutazione dei rischi di una azienda la cui classificazione ATECO prevede l’avvio dei lavoratori a corsi a rischio “basso” evidenzi l’esistenza di rischi particolari, tale circostanza determina la necessità di programmare e realizzare corsi adeguati alle effettive condizioni di rischio (quindi, di contenuto corrispondente al rischio “medio” o “alto”)». Ovviamente vale anche l'inverso, ovvero se una società di consulenza invia tutti i giorni un proprio tecnico nei cantieri edili per collaborare alla gestione della sicurezza, l'obbligo formativo sarà quello relativo all'attività effettivamente svolta dal dipendente, ovvero quella che configura una presenza continuativa in cantiere edile.
INFOTEL ha detto…
Per quel che riguarda i contratti di somministrazione, senza dirlo, l'Accordo interpretativo richiama anche i contenuti del D.Lgs. n. 276/2003: «in relazione alla formazione dei lavoratori avviati con contratto di somministrazione di lavoro, l’accordo ex articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, nella nota al punto 8 facendo espressamente salva la ripartizione legale degli obblighi di sicurezza, ribadisce che i somministratori e gli utilizzatori hanno facoltà di regolamentare in via contrattuale le modalità di adempimento degli obblighi di legge specificando, in particolare, che essi possono“concordare che la formazione generale sia a carico del somministratore e quella specifica di settore a carico dell’utilizzatore” ».
INFOTEL ha detto…
Sull'entrata in vigore la conferenza decide che la diversa terminologia adottata negli accordi del 2012 con termini quale «pubblicazione" ed «entrata in vigore" hanno lo stesso significato: «Quanto agli accordi in oggetto, si ritiene opportuno puntualizzare che essi si sono perfezionati con l’approvazione in Conferenza Stato-Regioni, avvenuta in data 21 dicembre 2011. Tanto premesso, in considerazione della circostanza che in diversi punti degli accordi in questione si prevedono taluni termini avendo riguardo o alla “pubblicazione” o alla “entrata in vigore” degli accordi medesimi, il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano convengono che tali termini si debbano in ogni caso identificare sempre nella data dell’11 gennaio 2012, data di pubblicazione degli accordi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana». Si tratta ovviamente di una mostruosità dal punto di vista giuridico, entrata in vigore per atti normativi quali quelli dell'Accordo del 2011 è sempre e comunque 15 giorni dopo la pubblicazione, come prevede anche la Costituzione nonché le preleggi al Codice Civile.
INFOTEL ha detto…
Perciò chi ha correttamente applicato gli accordi con quest'ultima corretta accezione di entrata in vigore (26 gennaio 2012), qualora in un verbale di contestazione di contravvezione si veda contestare la circostanza, potrà sempre chiedere direttamente alla Procura della Repubblica competente, a mezzo di difensore appositamente nominato, richiesta di archiviazione del verbale illegittimo, se fondato su una giuridicamente aberrante definizione del concetto di entrata in vigore.
INFOTEL ha detto…
Particolare importanza è attribuita dal “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro al ruolo degli organismi paritetici, quale definito dall’articolo 51 del d.lgs. n. 81/2008. Va, tuttavia, chiarito al riguardo che il “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro promuove il ruolo di tali organismi a condizioni precise e, in particolare, a condizione che essi siano costituiti nell’ambito di “associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” (articolo 2, comma 1, lettera ee), d.lgs. n. 81/2008) e che operino nel settore e nel territorio di competenza (articolo 37, comma 12, del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro). Ne discende che il datore di lavoro che richieda – come prevede l’articolo 37, comma12, del d.lgs. n. 81/2008 – la “collaborazione” di tali organismi per l’effettuazione delle attività di formazione è tenuto a verificare che i soggetti che propongono la propria opera a sostegno dell’impresa posseggano tali caratteristiche. Il datore di lavoro, nel caso intenda far svolgere la formazione da un ente formativo, potrà dare specifico
mandato a questo di inviare, per suo conto, la richiesta di collaborazione all’organismo paritetico. Con riferimento all’accordo ex articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, il quale individua i Fondi interprofessionali di settore tra i soggetti legittimati ope legis alla erogazione della formazione, si precisa che nel caso in cui da statuto tali soggetti non si configurino come erogatori diretti, questi, ai fini dell’erogazione dei corsi in questione, dovranno avvalersi di soggetti formatori esterni alle proprie strutture secondo le previsioni riportate in coda al punto 1 dell’accordo (“Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento”). Si ritiene utile ribadire quanto già esposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella circolare n. 20 del 29 luglio 2011, vale a dire che la norma in ultimo citata non impone al datore di lavoro di effettuare la formazione necessariamente con gli organismi paritetici quanto, piuttosto, di mettere i medesimi a conoscenza della volontà di svolgere una attività formativa; ciò in modo che essi possano, se del caso, svolgere efficacemente la funzione che il “testo unico” attribuisce loro, attraverso proprie proposte al riguardo. Resta inteso che tale richiesta di collaborazione opera unicamente in relazione agli organismi paritetici che abbiano i requisiti di legge e che, quindi, siano costituiti nell’ambito di organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (in questo senso la definizione di “organismo paritetico” dettata all’articolo 2, comma 1, lettera ee), del d.lgs. n. 81/2008) e che svolgano la propria attività di “supporto” alle aziende operando sia nel territorio che nel settore di attività del datore di lavoro (in questo senso l’articolo 37, comma 12, citato). Rispetto a tale previsione, si ritiene che il “territorio” di riferimento possa essere individuato nella Provincia, contesto nel quale usualmente operano gli organismi paritetici. Nei soli casi in cui il sistema di pariteticità non sia articolato a livello provinciale ma sia comunque presente a livello regionale, la collaborazione opererà a tale livello. Qualora, invece, gli organismi paritetici non siano presenti a né a livello provinciale né a livello regionale, il datore di lavoro che intendesse farlo, senza che – in tal caso – si applichi la previsione di cui all’articolo 37, comma 12, del “testo unico”, potrà comunque rivolgersi ad un livello superiore a quello regionale. Relativamente alle aziende con più sedi in differenti contesti territoriali, l’organismo di riferimento può essere individuato avendo riguardo alla sede legale dell’impresa.
INFOTEL ha detto…
L’allegato I agli accordi del 21 dicembre 2011 disciplina la formazione in modalità e- learning, contenendo, innanzitutto, una premessa volta a evidenziare che se la formazione alla sicurezza svolta in aula ha rappresentato tradizionalmente il modello di formazione in grado di garantire il più elevato livello di interattività, l’evoluzione delle nuove tecnologie, i cambiamenti dei ritmi di vita e della stessa concezione della formazione hanno reso possibile l’affermazione di una modalità peculiare e attuale di formazione a distanza, indicata con il termine e-learning, e della quale viene fornita la seguente definizione: “modello formativo interattivo e realizzato previa collaborazione interpersonale all’interno di gruppi didattici strutturati (aule virtuali tematiche, seminari tematici) o semistrutturati (forum o chat telematiche), nel quale operi una piattaforma informatica che consente ai discenti di interagire con i tutor e anche tra loro”. L’allegato continua evidenziando come la formazione in parola non consista nella “semplice fruizione di materiali didattici via internet, all’uso della mail tra docente e studente o di un forum online dedicato ad un determinato argomento” quanto come si tratti di un vero e proprio “strumento di realizzazione di un percorso di apprendimento dinamico che consente al discente di partecipare alle attività didattico-formative in una comunità virtuale”. Inoltre, viene specificato che nell’attività e-learning “va garantito che i discenti abbiano possibilità di accesso alle tecnologie impiegate, familiarità con l’uso del personal computer e buona conoscenza della lingua utilizzata”. L’allegato I agli accordi, più nel dettaglio, pone una serie di condizioni necessarie perché sia legittimo il ricorso all’e-learning specificando che i tutor devono essere in grado di “garantire la costante raccolta di osservazioni, esigenze e bisogni specifici degli utenti, attraverso un continuo raffronto con utenti, docenti e comitato scientifico”. Ancora, altre condizioni riguardano: - sede e strumentazione: la formazione “può svolgersi presso la sede del soggetto formatore, presso l’azienda o presso il domicilio del partecipante, purché le ore dedicate alla formazione vengano considerate orario di lavoro effettivo. E la formazione va realizzata attraverso una strumentazione idonea a permettere l’utilizzo di tutte le risorse necessarie allo svolgimento del percorso formativo ed il riconoscimento del lavoratore destinatario della formazione”;- programma e materiale didattico: devono avere una evidenza formale;
INFOTEL ha detto…
tutor: si specifica che: “deve essere garantito un esperto (tutor o docente) a disposizione per la gestione del percorso formativo. Tale soggetto deve essere in possesso di esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro maturata nei settori pubblici o privati”; sul punto, si ritiene opportuno evidenziare come la norma appena riportata non configuri una costante presenza del tutor quanto, piuttosto, la sua disponibilità a intervenire, con modalità e tempi predefiniti; - procedure di valutazione: si puntualizza che: “devono essere previste prove di autovalutazione, distribuite lungo tutto il percorso. Le prove di valutazione ‘in itinere’ possono essere effettuate (ove tecnologicamente possibile) in presenza telematica”, mentre viene statuito che comunque “la verifica di apprendimento finale va effettuata in presenza”. Delle prove e della verifica finale deve essere data presenza agli atti dell’azione formativa. - durata: deve essere indicata la durata del tempo di studio previsto, il quale va ripartito su unità didattiche omogenee. Deve essere possibile memorizzare i tempi di fruizione (ore di collegamento) ovvero dare prova che l’intero percorso sia stato realizzato. La durata della formazione deve essere validata dal tutor e certificata dai sistemi di tracciamento della piattaforma per l’e-learning; - materiali: il linguaggio deve essere chiaro e adeguato ai destinatari. Deve essere garantita la possibilità di ripetere parti del percorso formativo secondo gli obiettivi formativi, purché rimanga traccia di tali ripetizioni in modo da tenerne conto in sede di valutazione finale, e di effettuare stampe del materiale utilizzato per le attività formative. L’accesso ai contenuti successivi “deve avvenire secondo un percorso obbligato (che non consenta di evitare una parte del percorso)”. In tal modo vengono, quindi, fissate regole sufficientemente precise dirette a riconoscere la importanza e utilità di una modalità formativa sin qui generalmente vista con “sospetto” (probabilmente in quanto spesso oggetto di abusi) e a favorire prodotti di qualità distinguendoli da quelli inefficaci. Tuttavia l’”apertura” a questa nuova tipologia di formazione è riferita dagli accordi a parti limitate della formazione, quali: - accordo ex articolo 34: modulo normativo e gestionale (1 e 2), non anche, quindi, quello tecnico e relazionale (3 e 4), aggiornamento quinquennale e verifiche sul mantenimento delle competenze acquisite