verifiche periodiche delle attrezzature Parte economica

Parte economica

Nel caso di verifiche effettuate dai soggetti pubblici e privati dell’elenco, il 15% dei compensi percepiti spetta ai soggetti pubblici per coprire i costi legati all'attività di controllo dell'operato dei soggetti abilitati, all'attività' amministrativa, di controllo, di monitoraggio, di costituzione, di gestione e di mantenimento della banca dati informatizzata”. Il 5% spetta all’Inail per la gestione ed il mantenimento della banca dati informatizzata.
In pratica il pubblico fa un passo indietro ma si trattiene un costo del 20% complessivo sulle prestazioni erogate da privati.

Le tariffe dei privati non sono libere. È ammessa una oscillazione non superiore al 15% dalle tariffe applicate dal soggetto titolare della funzione e devono essere comunicate dal datore di lavoro al soggetto titolare della funzione.

Le tariffe sono determinate con decreto e finché non sarà emanato rimangono in vigore quelle attuali.

All’articolo 6 si citano alcuni decreti che continuano a rimanere in vigore:

a) Decreto ministeriale 29 febbraio 1988 recante «Norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m³» ;
b) Decreto ministeriale 23 settembre 2004 recante «Modifica del decreto del 29 febbraio 1988, recante norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas, di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m³ e adozione dello standard europeo EN 12818 per i serbatoi di gas di petrolio liquefatto di capacità inferiore a 13 m³»;
c) Decreto ministeriale 17 gennaio 2005 recante la «Procedura operativa per la verifica decennale dei serbatoi interrati per GPL con la tecnica basata sul metodo delle emissioni acustiche»;
d) Decreto ministeriale 1° dicembre 2004, n. 329 «Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93».

Viene anche stabilito che i regimi già adottati dalle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono ancora validi.

Viene definito che i soggetti pubblici o privati per poter effettuare le verifiche di cui all'articolo 71, comma 11, devono possedere almeno i seguenti requisiti:

a) Certificato di accreditamento quale organismo di ispezione di tipo A, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, emesso da ente di accreditamento riconosciuto a livello europeo ai sensi del regolamento CE 765/2008. Lo scopo di accreditamento deve evidenziare la competenza del soggetto richiedente ad operare nel settore oggetto della richiesta di abilitazione, ovvero un'organizzazione conforme ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 adeguatamente documentata che garantisca competenza del soggetto richiedente ad operare nel settore oggetto della richiesta di abilitazione, oltre che indipendenza, imparzialità ed integrità propria e del proprio personale rispetto alle attività di progettazione, consulenza, fabbricazione, installazione, manutenzione, commercializzazione e gestione eventualmente legate in maniera diretta o indiretta alle attrezzature di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008.
In pratica le aziende produttrici possono anche effettuare verifiche, purché ci sia separazione di funzioni aziendali.

b) Operare con personale tecnico dipendente o con rapporto esclusivo di collaborazione. Il sub appalto è vietato tranne per controlli non distruttivi, prove di laboratorio o attività ad elevata specializzazione;

c) disporre di una procedura operativa che definisca l'iter tecnico ed amministrativo per l'effettuazione delle verifiche oggetto del presente decreto ed il rilascio delle conseguenti attestazioni di verifica, in conformità a quanto previsto dall'allegato II;

d) disporre di un organigramma generale che evidenzi, in maniera dettagliata, la struttura operativa per ogni Regione in cui si intende svolgere l'attività delle verifiche oggetto del presente decreto e che indichi il nominativo del responsabile tecnico, in possesso di titolo di studio di cui al successivo punto.

Ilresponsabile tecnico deve essere un dipendente del soggetto abilitato ed avere una comprovata esperienza professionale superiore ai 10 anni nel campo della progettazione o controllo di prodotti, impianti e costruzioni. Il personale incaricato di eseguire l'attività tecnica di verifica, deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio e professionali:

1)laurea in ingegneria (laurea magistrale in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35) ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S ovvero diploma di laurea con almeno 2 anni di esperienza.
2)laurea conseguita nelle seguenti classi: L7, L8, L9. L17, L23 ovvero laurea conseguita nelle seguenti classi: 8, 9, 10, 4 con almeno 3 anni di esperienza acquisita e dimostrabile.
3)diploma di perito industriale con almeno 5 anni di esperienza acquisita e dimostrabile.

Il personale di cui ai punti 2) e 3) può effettuare le verifiche di tutte le attrezzature di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 ad esclusione degli ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente.

e) Avere attivato una adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile;

L’adozione di modelli di gestione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 81/2008 anche se non obbligatoria costituisce titolo preferenziale in ordine alla iscrizione nell'elenco di cui all'allegato III.

Ovviamente è necessario dimostrare che il personale incaricato ha ricevuto idonea formazione. 


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