ente bilaterale e formazione

organismo pariteticoOve la richiesta, come dice l’Accordo, non riceva riscontro dall’ente bilaterale o dall’organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro può procedere autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione dei lavoratori. Si deve invece intendere che se uno o entrambi gli organismi forniscono una risposta contenente degli indirizzi il datore di lavoro si dovrà attenere agli stessi sperando che non siano contrastanti.

Ciò che risulta invece chiaro, con riferimento sempre al quesito, è che non viene richiesto dall’Accordo il timbro dell’organismo paritetico e dell’ente bilaterale sull’attestato rilasciato dall’organizzatore del corso di formazione in quanto ciò emerge dalla lettura delle indicazioni fornite in merito alla redazione dell’attestato dal punto 7 dell’Accordo medesimo. Secondo tale punto, infatti:

“Gli attestati di  frequenza  e  di  superamento  della  prova  di verifica vengono  rilasciati  direttamente  dagli  organizzatori  dei corsi in base a:
     - la frequenza del 90% delle ore di formazione previste al  punto 4 (lavoratori);
    -  la frequenza del 90% delle ore di  formazione  previste  ed  il superamento  della prova di verifica per i soggetti di cui ai punti  5 (preposti) e 6 (dirigenti).

Gli attestati devono prevedere i seguenti elementi minimi comuni:
   o Indicazione del soggetto organizzatore del corso;
   o Normativa di riferimento;
   o Dati anagrafici e profilo professionale del corsista;
  o Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione  del settore   di   riferimento   e   relativo   monte   ore   frequentato (l'indicazione del settore di appartenenza e' indispensabile ai  fini del riconoscimento dei crediti);
    o Periodo di svolgimento del corso;
    o Firma del soggetto organizzatore del corso”,

e quindi, come già detto, non è richiesto che sull’attestato vengano fornite indicazioni in merito all’organismo paritetico ed all’ente bilaterale al quale si è inviata l’istanza di collaborazione né tanto meno che sullo stesso venga apposto il loro timbro.

In merito infine ai provvedimenti che possono essere adottati dall’organo di vigilanza nel caso che il datore non abbia provveduto ad effettuare la richiesta di collaborazione prevista dal comma 12 dell’art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. si fa presente che, pur rimanendo questo un adempimento esplicitamente richiesto dal legislatore, l’inottemperanza allo stesso non prevede sanzioni e quindi non può essere oggetto di prescrizione e di contravvenzione da parte dell’organo di vigilanza essendo tali provvedimenti riservati, ai sensi del D. Lgs. N. 758/1994, agli obblighi la cui violazione prevede la sanzione dell’arresto o dell’ammenda così come non si riscontra nel caso in esame.

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