formazione dei lavoratori accordo stato regioni

formazione lavoratoriNell’accordo sulla formazione dei lavoratori vengono citati sia gli organismi paritetici che gli enti bilaterali ai quali rivolgere l’istanza di collaborazione.

Tale obbligo va rivolto a entrambi i soggetti o basta a uno solo di essi?

Sull’attestato inoltre deve esserci il timbro dell’ente bilaterale? 

Il coinvolgimento degli enti bilaterali e degli organismi paritetici  è obbligatorio e in caso di mancata richiesta di collaborazione è prevista una sanzione ? 

Questo è un altro dei “pasticci” che ha creato la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome allorquando ha stilato l’Accordo relativo alla formazione dei lavoratori, Accordo raggiunto nella seduta del 21/12/2011, individuato con repertorio atti n. 221, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11/1/2012 ed entrato in vigore il 26/1/2012. Il pasticcio si individua nel fatto che, a differenza di quanto indicato nell’ art. 37 comma 12 del D. Lgs. n. 81/2008, così come modificato dal D. Lgs. correttivo n. 106/2009, con il quale il legislatore ha dato mandato alla stessa Conferenza di fissare sia la durata che i contenuti minimi e le modalità della formazione dei lavoratori e secondo il quale:

“12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori”

l’Accordo in una nota inserita nella premessa dello stesso ha indicato che:

“In coerenza con le previsioni di cui all'articolo 37, comma 12, del D. Lgs. n. 81/08, i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli  enti  bilaterali, quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera  h),  del  D. Lgs.  10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni e  agli organismi paritetici, così come definiti all'articolo  2,  comma  1,lettera ee), del D. Lgs. 81/08, ove esistenti sia nel  territorio  che nel settore nel quale opera l'azienda.  In  mancanza,  il  datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. 

Ove la richiesta  riceva  riscontro  da  parte  dell'ente bilaterale o dell'organismo paritetico,  delle  relative  indicazioni occorre  tener  conto  nella  pianificazione  e  realizzazione  delle attività  di  formazione,  anche  ove  tale  realizzazione  non  sia affidata agli enti bilaterali o agli  organismi  paritetici.  Ove  la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall'ente bilaterale o dall'organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla  pianificazione e realizzazione delle attività di formazione”.

Linee applicative dell' accordo



Ruolo degli organismi paritetici  

La norma non impone al datore di lavoro di effettuare la formazione necessariamente con gli organismi paritetici quanto, piuttosto, di mettere i medesimi a conoscenza della volontà di svolgere una attività formativa; ciò in modo che essi possano, se del caso, svolgere efficacemente  la  funzione  che  il  “testo  unico”  attribuisce  loro,  attraverso  proprie proposte al riguardo. Resta inteso che tale richiesta di collaborazione opera unicamente in relazione agli organismi paritetici che abbiano i requisiti di legge  

Le linee guida ribadiscono che :   Gli organismi paritetici svolgono la propria attività di “supporto” alle aziende operando sia nel territorio che nel settore di attività del datore di lavoro (in questo senso l’articolo 37, comma 12).  

Il “territorio” di riferimento possa essere individuato nella Provincia, contesto nel quale usualmente operano gli organismi paritetici .

Nei soli casi in cui il sistema di pariteticità non sia articolato a livello provinciale ma sia comunque presente a livello regionale, la collaborazione opererà a tale livello. Qualora, invece, gli organismi paritetici non siano presenti a né a livello provinciale né a livello regionale, il datore di lavoro che intendesse farlo, senza che – in tal caso – si applichi la previsione di cui all’articolo 37, comma 12, del “testo unico”, potrà comunque rivolgersi ad un livello superiore a quello regionale.

* Scarica sintesi linee  applicative  degli  accordi

Commenti

INFOTEL ha detto…
E' opportuno evidenziare che l’Accordo del 21/12/2011, così come del resto già indicato dal legislatore nel D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., prevede che la formazione dei lavoratori sia in ogni caso conforme e corrispondente ai rischi effettivamente presenti in azienda, al di là del settore di appartenenza, ed inoltre che debba provvedere all’occorrenza ad aumentare il numero delle ore di formazione necessario e prevede altresì che la stessa formazione vada comunque integrata in relazione all’insorgenza ed alla evoluzione in azienda di nuovi rischi (art. 37 comma 6 del D. Lgs. n. 81/2008).
Se il datore di lavoro constata che il lavoratore non è stato specificatamente formato per un rischio che è comunque presente nella sua azienda, così come si è verificato nel caso segnalato nel quesito, lo stesso deve provvedere ad integrare la formazione già impartita estendendola al rischio medesimo e, nel caso di affidamento ai lavoratori di attrezzature che richiedano particolari competenze e conoscenze in relazione ai loro rischi specifici (art. 71 comma 7 del D. Lgs. n. 81/2008), deve provvedere altresì ad integrare la formazione specifica con un idoneo ed adeguato addestramento.
Per quanto riguarda, infine, il numero delle ore da dedicare ad una eventuale formazione specifica aggiuntiva né il legislatore né l’estensore dell’Accordo in realtà hanno fornito delle precise indicazioni in merito ma è ovvio che la durata della formazione integrativa dipenderà dalla natura e dalla complessità del rischio per fronteggiare il quale questa formazione integrativa viene richiesta come è ovvio che la stessa debba essere comunque congrua per consentire una idonea ed adeguata formazione. Facendo in particolare riferimento alla formazione relativa all’utilizzo delle scale portatili di cui al quesito che si riscontra e che costituiscono delle attrezzature di uso comune si ritiene che una o due ore da dedicare alla relativa formazione integrativa possano essere più che sufficienti.