le procedure standardizzate

Commissione Consultiva
La proroga del Decreto legge 57/2012 andava nella direzione non solo di attendere l’approvazione delle procedure da parte della Commissione Consultiva, ma di dare più tempo alle aziende per adattarsi ad un nuovo obbligo. Tuttavia questo tempo, malgrado la buona volontà delle parti in gioco, è venuto perdendosi per strada.

Pensando ottimisticamente ad un parere positivo in sede di Conferenza Stato Regioni già a settembre e a un decreto interministeriale in uscita già a ottobre, le aziende finiranno con l’avere pochi mesi, forse solo due, per adeguarsi alle nuove indicazioni e realizzare un documento di valutazione del rischio secondo le procedure standardizzate.

Indicazioni che, sebbene approvate dalla Commissione Consultiva e soggette probabilmente a variazioni non sostanziali, non sono ancora state diffuse in forma definitiva.


le procedure standardizzate ai sensi dell'art. 29 , commi 5 e 6 del Decreto legislativo 81/2008.

- Vedi anche

procedure standardizzate dvr

Commenti

INFOTEL ha detto…
La scadenza entro la quale non si può più autocertificare la valutazione dei rischi, cioè la data da quando il DVR per gli studi professionali fino a 10 dipendenti diventerà obbligatorio, passa dal 1° luglio 2012 a due opzioni:
- 3 mesi dall'entrata in vigore del decreto sulle procedure standardizzate di valutazione dei rischi;
- comunque non oltre il 31 dicembre 2012.

Quindi, se il decreto viene emanato ed entra in vigore il 10 luglio 2012, la nuova scadenza sarà il 10 ottobre 2012 (tre mesi dopo); se il decreto non viene emanato, la scadenza sarà 31 dicembre 2012.

Sempre che non proroghino un'altra volta.

Decreto-legge n.57/2012 (G.U. 14 maggio 2012)
Art.1, comma 2 - Per consentire la definizione delle procedure standardizzate di valutazione dei rischi di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, all'articolo 29, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le parole: "Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012".
INFOTEL ha detto…
Il D.Lgs. 81/08 Art.29 c.5 ha permesso e tuttora permette ai Datori di lavoro delle aziende che occupano fino a 10 dipendenti di autocertificare la valutazione dei rischi, evitando loro la redazione del vero e proprio Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). E' importante sottolineare, come già fatto in altri articoli precedenti, che "autocertificare la valutazione dei rischi" non significa "essere esenti dal valutarli", ma soltanto essere esenti dal riportarne la valutazione in un documento compiuto che prenda il nome di DVR. Questa facoltà vedeva il suo termine imminente di validità nel 30 Giugno 2012; dal 1 Luglio 2012 tutte le aziende, anche le più piccole, avrebbero dovuto adeguarsi con la redazione di un DVR.

Il Decreto Legge 57/2012 ha di recente proprogato tale termine al 31 Dicembre 2012.

Tale proroga è dipesa dall'assenza, ad oggi, delle cosiddette "procedure standardizzate", che la Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro istituita presso il Ministero del Lavoro avrebbe dovuto redigere e pubblicare. In assenza di queste linee di indirizzo per la valutazione dei rischi nelle PMI, il legislatore ha preferito prendere ancora qualche mese di tempo, concedendo una proroga all'obbligo di redazione del DVR.

Una nota importante: il termine del 31 Dicembre 2012 non è un termine assoluto. Qualora venissero pubblicate le suddette procedure standardizzate, le aziende avrebbero 3 mesi dal giorno di pubblicazione per adempiere all'obbligo di redazione del DVR secondo tali procedure. Se, ad esempio, il 1 Giugno venissero pubblicate tali procedure, il DVR andrebbe redatto non più entro il 31 Dicembre, bensì entro il terzo mese dalla pubblicazione (30 Settembre). Il termine del 31 Dicembre, salvo nuove, improbabili, proroghe, rimane il termine ultimo di redazione del DVR, anche qualora le procedure standardizzate siano pubblicate con un anticipo inferiore ai tre mesi rispetto a tale data.