procedure standardizzata dvr articolo 29 d lgs 81

procedure standardArticolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41.
2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.
4. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all’articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.
5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del Decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare
l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).
6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell’elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4. 6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 28.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:
a) aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere
esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione ad amianto;
c) soppressa dall’art.29 del D.Lgs. 05 agosto 2009, n. 106

Sanzioni Penali

Sanzioni per il datore di lavoro
• Art. 29, co. 1
- arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 [Art. 55, co. 1]
- arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:
o nelle aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g) [Art. 55, co. 2, lett. a)];
o in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all’art. 268, co. 1, lett. c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto [Art. 55, co. 2, lett. b)];
o per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno [Art. 55, co. 2, lett. c)].

• Art. 29, co. 2 e 3: ammenda da 2.000 a 4.000 euro se adotta il documento di cui all’Art. 17, co. 1, lett. a) senza le modalità dei predetti commi [Art. 55, co. 3]

Sanzioni amministrative

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
• Art. 29, co. 4: sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro [Art. 55, co. 5, lett. f)]
Richiami all’Art. 29:
- Art. 2, co. 1, lett. h) - Art. 6, co. 8, lett. f) - Art. 96, co. 2 - Art. 236, co. 4 - ALL. XVII, punto 1, lett. b)
Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione 


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Commenti

INFOTEL ha detto…
E’ opportuno ricordare che la valutazione dei rischi e l’elaborazione del documento deve essere fatta dal datore di lavoro in collaborazione del responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e del medico competente, per quest’ultimo nei casi previsti dall’art. 41.
Il non adeguamento del DVR corrisponde ai fini sanzionatori ad una mancata valutazione dei rischi esenti nell’ambiente di lavoro.
Le sanzioni previste per il datore di lavoro in caso di violazioni inerenti la stesura del DVR, così come previsto dall’art. 55 del D.lgs. 81/08 e dal D.lgs. 106/09, sono le seguenti:

per omessa redazione del DVR, violazione dell’art. 29, comma 1, arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro;
per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, misure di prevenzione, protezione e DPI, procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità è prevista una ammenda da 2.000 a 4.000 euro;
per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione sulla relazione della valutazione di tutti i rischi, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa, l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento è prevista una ammenda da 1.000 a 2.000 euro.