duvri semplificazione

d lgs 81 semplificazioneParticolarmente importante per i datori di lavoro, ma di efficacia altrettanto discutibile, appare anche la semplificazione prevista per la elaborazione del cosiddetto DUVRI, ovvero del documento unico di valutazione dei rischi interferenti previsto dall'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008. Viene prevista per questo delicatissimo procedimento la possibilità di affidare, in alternativa alla elaborazione del documento, la gestione delle interferenze lavorative ad un proprio incaricato (coordinatore per le interferenze), appositamente formato, esperto e competente, figura questa che deve essere poi chiaramente indicata nei contratti d'appalto o d'opera per i quali si prevedono interferenze lavorative ma per la quale in realtà non vengono però specificati i requisiti professionali. 

La individuazione di tale incaricato si ritiene positiva mentre alquanto discutibile è l’aver posto la sua presenza in alternativa alla elaborazione del documento di valutazione dei rischi interferenziali in quanto i due obblighi hanno natura completamente diversa per cui si è del parere che siano necessari entrambi rappresentando il DUVRI un documento prettamente di prevenzione e la presenza dell’incaricato legata ad una attività di controllo della applicazione delle misure di prevenzione individuate.
 
 Nel disegno dii legge viene precisato, altresì, che non ricorre l'obbligo di predisporre il DUVRI per i servizi di natura intellettuale, per le mere forniture di materiali o attrezzature, ed i lavori o servizi la cui durata non superi i dieci uomini-giorni sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui all’Allegato XI del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nonché nei casi in cui i documenti di valutazione dei rischi del datore di lavoro committente e dell’impresa appaltatrice considerano tutti i rischi dovuti a eventuali interferenze.

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