Circolare 21 10 giugno 2013 - Attrezzature di lavoro

formazione
Accordo 22 febbraio 2012 ''Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l' individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una  specifica abilitazione degli operatori, nonché  le  modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni'' - Chiarimenti.

A  seguito   di  numerosi   quesiti   pervenuti  allo  scrivente   in   merito  all'applicazione dell' Accordo  22 febbraio 2012, tenuto conto della Circolare n. 12/2013  di questo Ministero, su conforme parere della Commissione di cui all'Allegato A, punto 11 dello stesso Accordo, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti applicativi.

1.   CORSO  DI   AGGIORNAMENTO  DI   CUI   AL   PUNTO   6   DELL'ACCORDO   22
FEBBRAIO 2012


Fermo restando  quanto riportato al punto 3 della Circolare  n. 12/2013  di questo  Ministero, si conferma che il corso di aggiornamento può essere svolto da un solo docente.

2.   RICONOSCIMENTO  DI  CREDITI  FORMATIVI PER   IL  MODULO  GIURIDICO NORMATIVO (PUNTO  4.2. DELL'ACCORDO 22 FEBBRAIO 2012)

Con riferimento all'Accordo 22 febbraio 2012, Allegato A, punto 4.2., si conferma che il modulo giuridico-normativa   deve  essere  effettuato  una  sola  volta  per  ognuno  dei  seguenti  gruppi  di allegati:
a)   Allegato III
b)  Allegati IV, V, VI e VII
c)   Allegati VIII e IX
d)  Allegato X.

3. DURATA     DELLA     VALIDITÀ    DELL'ABILITAZIONE   ED     AGGIORNAMENTO (PUNTO  6. DELL'ACCORDO 22 FEBBRAIO 2012)

Con riferimento all'Accordo 22 febbraio 2012, Allegato A, punto 6., si chiarisce che con la dicitura "L 'abilitazione  deve  essere  rinnovata   entro  5  anni  dalla  data  di  rilascio  dell'attestato   di abilitazione   ...... ..."  deve  intendersi   che  l'efficacia   della  stessa  abilitazione   ha  una  durata quinquennale il cui mantenimento è garantito dali'effettuazione dei corsi di aggiornamento di cui al punto 6.2. del medesimo Accordo con periodicità almeno quinquennale.

4.   ATTREZZATURE DI  LAVORO   PER  LE  QUALI  È  RICHIESTA UNA  SPECIFICA ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI

Le attrezzature di lavoro per le quali si applicano le disposizioni  di cui all'articolo 73, comma 5, del  D.Lgs.  n. 8112008 e  s.m.i.,  sono  esclusivamente  quelle  elencate  alla  lettera  A), punto  I , dell'Allegato A, dell'Accordo in argomento, e rispondenti alle definizioni ivi riportate. Tale elenco deve pertanto intendersi esaustivo e non esemplificativo  e quindi non suscettibile di ampliamento per via analogica o interpretativa. Sono ad esempio esclusi dalle disposizioni  dell'Accordo  di che trattasi:  i  "ponti   mobili  sviluppabili   ad  azionamento   manuale",  le  "piattaforme   sottoponte sprovviste di comandi in piattaforma", i "trattori industriali di solo traino rimorchi o altro utilizzati ad esempio in area aeroportuale,  area ferroviaria,  stabilimenti, magazzini",  i "carrelli  industriali semoventi sprovvisti di sedile", ecc..

5.   RICONOSCIMENTO    DELLA     FORMAZIONE    PREGRESSA    -     DECORRENZA VALIDITÀ

In relazione al punto 9.2 dell 'Accordo in oggetto, si evidenzia che la formazione  pregressa di cui ai punti 9.1.b) e 9. l.c)  del medesimo Accordo, ha validità a decorrere rispettivamente dalla data di aggiornamento e dalla data di superamento della verifica finale di apprendimento.
Per quanto  riguarda  la  formazione  pregressa  di  cui  al punto  9.l.a),  essa  è  riconosciuta  senza bisogno  di  ulteriori  condizioni  e  deve  ritenersi,  allo  scopo  di  dare  coerente   attuazione  alla previsione stessa, che la validità di 5 anni decorra dall'entrata in vigore dell'Accordo in argomento.

6.   RICONOSCIMENTO DELLA  FORMAZIONE PREGRESSA- DOCUMENTAZIONE 

Al fine del riconoscimento dei corsi effettuati precedentemente  all'entrata in vigore dell'Accordo in argomento, si precisa che, in analogia con quanto previsto per gli Accordi  Stato-Regioni relativi alla formazione dei lavoratori del 21 dicembre 2011 ed in particolare all'Accordo del 25.07.12, la documentazione indicata nel punto 9.3 dell'Accordo del 22.02.12 ha natura esemplificativa  e non tassativa.

7.   ALLEGATI III E SEGUENTI, PUNTO 1.0

Si conferma che il punto 1.0 degli allegati III e seguenti dell'Accordo  in argomento  va inteso nel senso che il lavoratore deve avere l 'abilitazione per almeno una delle attrezzature di cui ai suddetti allegati, anche se con caratteristiche costruttive/funzionali  diverse da quelle espressamente previste dallo specifico allegato.

8. REQUISITI DEI DOCENTI

Con riferimento  all'Accordo  22 febbraio 2012, Allegato  A, punto 2.1., laddove  si individuano  i requisiti  di esperienza  documentata  dei docenti  "......... sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, ........." con riferimento  ai diversi argomenti del citato Accordo, deve intendersi  che  i  suddetti  due  requisiti  devono  essere  contemporaneamente  presenti  per  ogni docente  dei  moduli  giuridico  e  tecnico  (e  non  in  senso  alternativo).  Per  quanto  riguarda  il personale docente dei moduli pratici è invece richiesta almeno !"'esperienza professionale pratica, documentata  ... ... ...    nelle tecniche dell'utilizzazione delle attrezzature di che  trattasi". Resta inteso che il docente può essere unico se soddisfa tutti i requisiti riferiti sia ai moduli giuridico e tecnico che al modulo pratico.

9.   ALLEGATO V:  REQUISITI  MINIMI  DEI  CORSI   DI  FORMAZIONE  TEORICO­ PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI GRU A TORRE 

Con riferimento all'Accordo 22 febbraio 2012, punto 3.3 dell'Allegato  V concernente il "Modulo pratico ai fini dell'abilitazione alla conduzione sia di gru a rotazione in basso  che di gru a rotazione in alto " e al punto 4.2 riguardante la relativa  "Valutazione", si legge testualmente  che è necessario eseguire "almeno 3 delle prove di cui ai punti 3.3.3, 3.3.4 e 3.3.5 per le gru a torre sia a rotazione in basso sia a rotazione in alto" , avendo inteso l'Accordo  semplificare  la previsione da almeno 2 prove per tipo di attrezzatura, di cui ai punti  3.1 "Gru a rotazione in basso"  e 3.2 "Gru a rotazione in alto", ad almeno 3 prove in totale per l'insieme  delle  attrezzature di cui al punto 3.3. Analoghe considerazioni restano valide per le attrezzature di cui agli allegati nn. III, VI e IX dell 'Accordo di che trattasi.

10. OPERATORI     ADDETTI    AI     CARRELLI     ELEVATORI     SEMOVENTI     CON CONDUCENTE A BORDO
Qualora ai carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo di cui all'allegato VI deli'Accordo 22.02.12, siano abbinati accessori, tali che l'attrezzatura  di lavoro risultante risponda ad una delle definizioni  comprese  tra i  punti di  cui  alle  lettere  da  a) ad  h)  dell'Allegato A  del medesimo Accordo, è necessaria l'acquisizione  del corrispondente titolo abilitativo.

11. LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO
 

Con riferimento al punto 9.4 dell'Accordo del 22.02.12, per "lavoratori del settore agricolo", si intendono tutti i lavoratori che effettuano attività ricomprese  tra quelle elencate  all'articolo  2135 c.c. (come modificato dal D.Lgs. 18.05.2001, n. 228).

12. ARTICOLO 72, COMMA  2 DEL D.LGS. N. 81 2008 E S.M.I.- DICHIARAZIONE 

Relativamente alla dichiarazione di cui all'articolo  72, comma 2 del D.Lgs. n. 81 2008 e s.m.i., la stessa deve essere redatta dal datore di lavoro, deve contenere l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati dell'uso  dell'attrezzatura, deve dichiarare che gli stessi sono stati formati conformemente alle disposizioni del titolo III del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e, ove si tratti di attrezzature di cui all'Accordo del 22.02.2012 , che siano in possesso della specifica abilitazione.

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