Decreto del fare , Disposizioni in materia di prevenzione incendi

prevenzione incendiDecreto del fare Disposizioni in materia di prevenzione incendi

1. Gli enti e i privati di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151, sono esentati dalla presentazione dell’istanza preliminare di cui all’articolo 3 del citato decreto qualora già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma presentano l’istanza preliminare di cui all’articolo 3 e l’istanza di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso.

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