Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi

valutazione dei rischiPer tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro è necessaria “la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori … finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza” (D. Lgs. n. 81/2008, art. 2).

La valutazione dei rischi (che costituisce un obbligo non delegabile del datore di lavoro) e la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) sono finalizzate a:

individuare i rischi per la salute, che potrebbero causare infortuni e malattie professionali, presenti nella propria azienda, definire le modalità adeguate per eliminarli o gestirli (cioè ridurli per quanto possibile), fornire a tutti i soggetti coinvolti i mezzi, gli strumenti, le informazioni, la formazione e l’addestramento adeguati a tutelare la salute durante l’attività lavorativa.

Fino al 31 maggio 2013 le aziende fino a 10 lavoratori (salvo quelle a rischio rilevante) potevano dimostrare l’avvenuta valutazione dei rischi attraverso la cosiddetta “autocertificazione”.

Dal 1° giugno 2013 anche queste aziende dovranno possedere il documento di valutazione che analizzi tutti i rischi presenti in azienda (DVR), che indichi i requisiti di sicurezza adottati e che definisca il programma di interventi per mantenere o migliorare i livelli di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

A tal fine sono state prodotte le “procedure standardizzate per la valutazione dei rischi” (come previsto dall’art. 29 del D. Lgs. 81/08) approvate dalla Commissione Consultiva Permanente e pubblicate con Decreto Interministeriale del 30.11.2012.


Questa procedura standardizzata può essere utilizzata anche da aziende fino a 50 lavoratori (con esclusione di quelle ad alto rischio nonché quelle in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni-mutageni, o connessi all’esposizione ad amianto).

dvr standardizzato

Commenti

INFOTEL ha detto…
Come sottolineato dalla Nota del 31 gennaio 2013 del Ministero del Lavoro, il prossimo 31 maggio 2013 è la data ultima per l’ autocertificazione della valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 29, comma 5, del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, e s.m.i..

Si chiude in questo modo un capitolo, quello delle autocertificazioni per le aziende fino a 10 dipendenti, che se da un lato aveva semplificato alle PMI il rispetto degli adempimenti del D.Lgs. 81/2008, dall’altro aveva portato molte aziende, interpretando erroneamente la normativa, ad un vero e proprio esonero dall'obbligo di valutare i rischi.

Dunque dal primo giugno, come indicato dal Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012 sulle procedure standardizzate, i datori di lavoro di imprese che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 29 comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 secondo le disposizioni del documento “Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 81/2008”, documento approvato dalla Commissione Consultiva in data 16 maggio 2012.

Si ricorda che non possono utilizzare le procedure standardizzate “le aziende che per particolare condizione di rischio o dimensione sono chiamate ad effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell’art.28”. Con riferimento alle aziende di cui all’articolo 31, comma 6 del D.Lgs. 81/2008: a) aziende industriali a rischio rilevante di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni; b) centrali termoelettriche; c) impianti ed installazioni nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni; d) aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni.
INFOTEL ha detto…
Le procedure standardizzate prevedono quattro passi:
-descrizione dell'azienda, del ciclo lavorativo/attività e delle mansioni (descrizioni generali dell’azienda, delle lavorazioni e mansioni);
-individuazione dei pericoli presenti in azienda;
-valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure di prevenzione e protezione attuate (identificazione delle mansioni e degli ambienti, individuazione degli strumenti informativi di supporto per la valutazione, effettuazione della valutazione per i pericoli individuati, individuazione delle adeguate misure di prevenzione e protezione, indicazione delle misure attuate);
-definizione del programma di miglioramento (individuazione delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza e individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure).