organismi paritetici, formazione , datori di lavoro

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Interpello 1/2014: organismi paritetici, formazione , datori di lavoro
Il Consiglio  Nazionale  degli  Ingegneri  ha  avanzato  istanza  di  interpello  per  conoscere  il parere di questa Commissione in merito a quattro quesiti:

1. in quali casi l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale, sono equiparati ai lavoratori e devono quindi sottostare a tutto quanto è previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, considerando che ne11o svolgimento dell'attività ordinaria, l'allievo o il corsista utilizza gessi, lavagne digitali, colle, colori ecc. che sono agenti chimici e attrezzature  videoterminali;
2.   quali sono i criteri di identificazione  del datore di lavoro, dirigente e preposto nel caso delle scuole cattoliche;
3.   quali sono i criteri di identificazione  e di reperimento degli enti bilaterali e organismi paritetici di cui all'accordo Stato Regioni del 21/12/2011;
4.   limiti dell'obbligo di informazione  e formazione  ex art. 3 del D.Lgs. n. 81/2008, nel caso di docente esterno, chiamato ad una supplenza in via d'urgenza.

Tutto ciò premesso la Commissione  fornisce le seguenti indicazioni.

In merito al primo quesito preliminarmente  si rileva che l 'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che al lavoratore è equiparato ''l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si  faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici,  fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente   ai  periodi  in  cui  l'allievo sia  effettivamente   applicato   alla  strumentazioni   o  ai laboratori in questione ..." .
In particolare  occorre  evidenziare  che, in attesa dell'emanazione del  decreto  di cui all'art. 3, comma  2,  del  D.Lgs.  n. 8112008, l'equiparazione dell'alunno al  lavoratore   deve  intendersi  nei termini fissati dal decreto ministeriale 29 settembre 1998, n. 382, «Regolamento recante norme per l'individuazione delle  particolari  esigenze  degli  istituti  di  istruzione  ed  educazione  di ogni ordine e grado» che all'art. l, comma 2, espressamente  prevede "sono equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo  2, comma  l , lettera a), del decreto legislativo  n. 626. gli allievi delle istituzioni scolastiche   ed  educative   nelle  quali  i programmi   e  le  attivita'   di  insegnamento   prevedano espressamente  la frequenza e l'uso di laboratori appositamente  attrezzati,  con possibile esposizione ad agenti chimici,  fisici e biologici,  l'uso di macchine,  apparecchi  e strumenti  di lavoro in genere ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali. L'equiparazione opera nei periodi in cui gli allievi siano effettivamente  applicati  alle strumentazioni  o ai laboratori in questione. I predetti allievi  non  sono  comunque   computati,   ai  sensi  del  decreto  legislativo   n.   626,  ai  fini  della determinazione  del numero dei lavoratori  dal quale il medesimo  decreto fa discendere  particolari obblighi.  In tali  ipotesi  le attivita'  svolte  nei laboratori  o comunque  nelle  strutture  di cui sopra hanno istituzionalmente carattere dimostrativo didattico.
Premesso quanto  sopra,  fermo  restando  che  tutti gli strumenti  devono  essere  usati secondo  i principi di prudenza e diligenza espressi dai codici civile e penale, il D.Lgs. n. 81/2008 equiparando ai lavoratori gli allievi degli istituti di istruzione e universitari  e i partecipanti  ai corsi di formazione professionale  unicamente nei casi e per il tempo  in cui "si faccia uso di laboratori,  attrezzature di lavoro   in  genere,   agenti   chimici,   fisici  e  biologici,   ivi  comprese   le  attrezzature   munite  di videoterminali'', da un lato esclude  l'applicazione delle  norme specifiche  di salute e sicurezza  sul lavoro in tutti i periodi  ed in tutti  i casi in cui gli allievi  siano applicati  in attività scolastiche  ed educative   nelle  quali   i  programmi   di  insegnamento   e  formazione   non   prevedano   l 'uso   di attrezzature  di lavoro e l'esposizione ad agenti chimici,  fisici e biologici  con la frequentazione  di laboratori appositamente attrezzati, dall'altro esclude qualsiasi deroga nell'applicazione delle norme prevenzionali,  comprese  - a titolo di esemplificazione - quelle relative alla sorveglianza sanitaria e alla formazione, quando gli allievi acquisiscano  la parificazione  allo stato di "lavoratore".


Per quanto concerne  il secondo quesito, il datore di lavoro è quello identificato dall'art. 8 del decreto ministeriale 29 settembre  1998, n. 382 che, nel prevedere i limiti di applicazione anche alle "Istituzioni scolastiche ed educative non statali", specifica "Ai predetti fini per datore di lavoro si intende il soggetto gestore di cui al titolo VIII, articoli 345 e 353 del testo  unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Ove il soggetto sia una persona giuridica, per datore di lavoro si intende il rappresentante legale dell'ente ai sensi del comma 2 del predetto articolo 353." Tale  individuazione  deve  comunque  rispettare  quanto  previsto  dall'art. 2,  comma  l  lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008 che definisce il datore di lavoro come "il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il sagge/lo che, secondo il tipo e l 'assetto  dell 'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell 'organizzazione stessa o dell 'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa".

In riferimento  al terzo quesito  la Commissione  evidenzia  che l'Accordo Stato-Regioni  del 25/07/2012  ha ampiamente trattato la questione  relativa agli Organismi  Paritetici  dando indicazioni relative a quanto  previsto dall'art. 37, comma  12, del D.Lgs. n. 81/2008  in merito alla richiesta di collaborazione da parte del datore di lavoro agli organismi  paritetici "ove presenti nel settore e nel territorio  in cui si svolge l 'attività  del  datore di lavoro". In  particolare   l'Accordo sopracitato, relativamente  alla collaborazione  di cui all'art. 37 espressamente  prevede"[...] Resta inteso che tale richiesta di collaborazione opera unicamente in relazione agli organismi pari/etici che abbiano i requisiti   di   legge   e   che,   quindi,  siano   costituiti   nell'ambito   di   organizzazioni   sindacali comparativamente  più  rappresentative  sul  piano  nazionale  (in  questo  senso  la  definizione di "organismo  paritetico"  dettata dall' articolo 2, comma  I. lettera ee), del d.lgs. n. 81/2008) e che svolgano la propria attività di "supporto"  alle aziende operando sia nel territorio che nel settore di attività  del datore di lavoro (in questo  senso l 'articolo  37,  comma  12, citato).  Rispetto a tale previsione, si ritiene che il "territorio"  di riferimento possa essere individuato  nella Provincia, contesto nel quale usualmente operano gli organismi pari/etici. Nei soli casi in cui il sistema di pariteticità non sia articolato a livello provinciale ma sia comunque presente a livello regionale, la collaborazione opererà a tale livello. Qualora, invece, gli organismi paritetici non siano presenti a né a livello provinciale né a livello regionale, il datore di lavoro [...)potrà comunque rivolgersi ad un livello  superiore a quello regionale."  Per  quanto  riguarda  la  parte  del  quesito  relativa  alla necessità di dimostrazione,  da parte del datore  di lavoro/organizzatore del corso,  dell'inesistenza, nel territorio,  di organismi  paritetici  per il settore di riferimento,  è parere della Commissione  che non sia suo onere dimostrare la non presenza dell'Organismo paritetico nel settore e nel territorio in cui si svolge la propria attività.
 
In ordine all'ultimo quesito. il punto 8 dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 prevede, con riferimento alle fattispecie di cui all'art. 37, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008, il riconoscimento dei crediti  formativi  alla costituzione  di  un nuovo  rapporto  di lavoro.  In  particolare "qualora  il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione  con un'azienda dello stesso settore  produttivo cui apparteneva quella d'origine o precedente,  costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione  Specifica di settore". Pertanto il datore di lavoro può facilmente dimostrare  l'adempimento di quanto previsto dall'art. 37 del  D.Lgs.  n.  81/2008   chiedendo   al  lavoratore   l'esibizione dell'attestato  di  frequenza  di  cui all'Accordo  Stato-Regioni  del   21/12/2011.  Viceversa,   qualora   il lavoratore  sia   privo  della formazione  prevista dall'Accordo Stato-Regioni  del 2l/l2/2011, il datore di lavoro deve provvedere ad  avviare  il  lavoratore  ai  corsi  di  formazione   anteriormente  "o,   se  ciò  non  risulta possibile, contestualmente all'assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di  formazione  prima della adibizione del dirigente,  del  preposto o del  lavoratore alle  proprie attività. il relativo percorso formativo deve essere completato entro e  non  oltre 60 giorni dalla assunzione".

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