Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.

Entro il 30 aprile 2015 le aziende grandi consumatrici di energia devono provvedere alla nomina del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia.

Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.
Premessa
Il 30 aprile 2015 scade il termine per la nomina del Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia. 

La nomina deve essere effettuata ogni anno sempre il 30 aprile.

La Circolare 18 dicembre 2014 introduce alcune novità relative alla nomina.

Il Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia
Il Responsabile per la conservazione e l'uso responsabile dell'energia è una figura che supporta il decisore in merito al miglior utilizzo dell'energia nella struttura di competenza.
Nelle grandi strutture la figura del Responsabile appare equivalente a quella del soggetto responsabile del Sistema di Gestione dell'Energia come definito dalla norma ISO 50001.

Soggetti obbligati
Tutti i soggetti consumatori di energia pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, enti e associazioni operanti nel settore industriale, terziario, civile e dei trasporti sono obbligati a nominare il Responsabile se nel 2014 hanno consumato1 più di:
10.000 tep (tonnellate equivalenti di petrolio) nel settore industriale;
1.000 tep nel settore civile.
Tuttavia, anche i soggetti che consumano meno delle soglie sopra indicate possono nominare il Responsabile: la procedura è la stessa dai soggetti obbligati.

Chi deve effettuare la nomina
La nomina del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia spetta al legale rappresentante del soggetto obbligato. La comunicazione può essere firmata anche da un altro soggetto, purché abilitato o delegato appositamente.
Si ricorda che per le organizzazioni private con un contratto di servizio energia la nomina deve essere comunque effettuata dall’organizzazione stessa, anche qualora il contratto di servizio energia affidi al fornitore (in genere una ESCO) il servizio di energy management. Ciò non toglie che il fornitore possa procedere a un’eventuale nomina di un responsabile locale associato all’ente locale o dall’organizzazione per fini suoi interni.

Come valutare i consumi
La valutazione dei consumi conseguiti deve tenere conto dell’energia consumata per la produzione di beni (semilavorati, manufatti, ecc.) o per la prestazione di servizi (trasporto di persone e di merci, illuminazione, climatizzazione, ecc.), indipendentemente dal fatto che vengano utilizzati in proprio o destinati a terzi.
La valutazione deve essere riferita ai consumi globali del soggetto e si ottiene cumulando quelli relativi alle diverse fonti (incluse quelle rinnovabili) e ai diversi usi per tutti i centri di consumo del soggetto stesso. Se ci sono più centri di consumo, non è obbligatorio ma potrebbe essere utile nominare un Responsabile per ogni centro.
I consumi sono riferiti all’energia primaria consumata espressa in tep; quindi, per ogni combustibile utilizzato si valuta l’equivalente energetico in tep2.
Diventa obbligatorio comunicare i consumi di energia, distinti per vettore energetico (elettricità, gas naturale, gasolio, GPL, fonti rinnovabili, etc.).

Come deve avvenire la comunicazione
Nel 2015 la modalità standard sarà l’invio della nomina tramite posta certificata aziendale. 
Si ribadisce che la nomina va inviata esclusivamente alla FIRE (Federazione Italiana per l'uso razionale dell'energia) all’indirizzo fireamministrazione@pec.it, non al MiSE o ad altri indirizzi, utilizzando questi moduli.
Nel corso del 2015 la FIRE svilupperà una piattaforma informatizzata di nomina che diventerà la modalità standard nel 2016.

Nomina del Responsabile e Titoli di Efficienza Energetica
I soggetti che hanno nominato il Responsabile per la conservazione e l'uso responsabile dell'energia possono accedere direttamente al meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE), sia se la nomina sia stata volontaria sia se la nomina sia stata effettuata perché il soggetto era obbligato,
L’eventuale invio ritardato può determinare la perdita degli eventuali TEE richiesti per tale anno. L’unica eccezione a tale regola riguarda la prima nomina dei soggetti che hanno effettuato la nomina volontariamente.

1. Per l'individuazione dei settori di appartenenza si fa riferimento al Codice ATECO e si classificano nel settore industriale i soggetti appartenenti alla sezione B, C, D, E ed F del Codice Ateco 2007. Per le attività ricomprese nelle altre sezioni vale la soglia dei 1.000 TEP.
2. Tabella 1 Circolare 18 dicembre 2014 "Contenuto energetico dei vari combustibili valevoli ai fini del calcolo del consumo energetico.

Fonte: Assolombarda

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