Regolamento REACH

Regolamento REACH

Regolamento REACH
L’Unione europea (UE) ha ammodernato la legislazione europea in materia di sostanze chimiche e istituito il sistema REACH, un sistema integrato di registrazione, di valutazione, di autorizzazione e di restrizione delle sostanze chimiche. Scopo di tale sistema è migliorare la protezione della salute umana e dell’ambiente, mantenendo la competitività e rafforzando lo spirito di innovazione dell’industria chimica europea. È stata inoltre istituita un’Agenzia europea delle sostanze chimiche, incaricata della gestione quotidiana delle esigenze relative al sistema REACH.
 
Il campo d’applicazione del regolamento copre tutte le sostanze fabbricate, importate, commercializzate o utilizzate, in quanto tali o nelle miscele.
Il regolamento esclude dal suo campo d’applicazione:
  • le sostanze radioattive (a cui si applica la direttiva 96/29/Euratom);
  • le sostanze assoggettate a controllo doganale che sono in deposito temporaneo, in zone franche o in depositi franchi in vista di una riesportazione oppure ancora in transito;
  • le sostanze intermedie non isolate;
  • il trasporto di sostanze pericolose; e
  • i rifiuti. 
Il primo documento che presentiamo, a cura della Dott.ssa Angela Ganzi e del Dr. Stefano Sghedoni (Servizio Igiene e Sanità Pubblica Azienda USL Reggio Emilia) si intitola “La vigilanza nazionale, regionale e provinciale sull’applicazione del Regolamento 1907/2006 (R.E.A.C.H): cosa è stato fatto e cosa si farà”.
 
Il Regolamento REACH (art. 1 comma 1) ‘ha lo scopo di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente inclusa la promozione di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che le sostanze comportano, nonché la libera circolazione di sostanze nel mercato interno rafforzando nel contempo la competitività e l’innovazione’.
Ma per conseguire questi obiettivi il REACH prevede una corposa ed impegnativa serie di adempimenti sia da parte dell’industria che da parte degli Stati Membri ed è “necessaria una rete di vigilanza e controlli che garantisca l’applicazione uniforme del REACH. E per fare in modo che questa delicata attività, data anche la complessità della norma, sia eseguita al meglio è necessario un coordinamento fra ECHA e gli Stati Membri che si concretizza nel FORUM (Forum for Exchange of Information on Enforcement)”.
 
Nel FORUM i rappresentanti dei 27 Stati Membri “hanno il compito di assicurare che venga intrapresa un’appropriata attività di vigilanza per verificare la completa attuazione delle norme REACH da parte di tutti gli attori della catena di distribuzione: dalla produzione, importazione, uso, distribuzione e immissione sul mercato delle sostanze in quanto tali o nelle miscele o negli articoli”. Infatti non bisogna dimenticare che l’applicazione uniforme del REACH è una priorità. Ed infatti i lavori del forum tendono ad armonizzare le varie operazioni di controllo nei 27 stati membri.
 
Questi nel dettaglio i compiti del FORUM:
- diffonde le buone pratiche e mette in luce i problemi a livello comunitario;
- propone, coordina e valuta progetti di applicazione ed ispezioni congiunte armonizzati;
- coordina gli scambi di ispettori;
- definisce strategie di applicazione e le migliori prassi in materia di applicazione;
- elabora metodi e strumenti di lavoro per gli ispettori locali;
- mette a punto una procedura per lo scambio elettronico di informazioni”.
E il Forum indica: i soggetti da sottoporre a vigilanza (target group); gli obiettivi del controllo (focus, art. sui quali fare vigilanza, metodologia); la quantificazione numerica dei controlli (n°min. di ispezioni in un arco di tempo); gli strumenti da utilizzare in vigilanza (CHECK LIST: EN-Force 1, EN-Force 2, EN-Force 3); modalità di rendicontazione dei controlli; la modalità di Informazione del progetto; modalità di Formazione ispettori;...
 
Concludiamo ricordando che ad oggi i progetti di vigilanza predisposti dal Forum sono 3:
- REACH-EN-FORCE 1: in questo caso il target group è costituto dai fabbricanti e importatori. L’obiettivo dell'ispezione è l’attuazione della registrazione preliminare/registrazione delle sostanze soggette a regime transitorio (artt. 5-6) la presenza delle SDS (art 31 - disponibilità, lingua e 16 punti);
- REACH-EN-FORCE 2: “lo scopo delle verifiche del REACH-EN-FORCE 2 è fare in modo che i responsabili della formulazione di miscele (DU) rispettino alcuni dei requisiti essenziali dei Reg.
 REACH (obbligo della Comunicazione a valle) e CLP (Notifica della classificazione & E ad ECHA, Archiviazione delle informazioni per 10 anni dopo l'ultima fornitura)”;
- REACH-EN-FORCE 3: è il terzo progetto del Forum e “si propone di verificare l'osservanza degli obblighi di registrazione previsti dal REACH da parte dei Fabbricanti, Importatori e Rappresentanti Esclusivi in stretta collaborazione con le Dogane”.
 
Presentiamo un secondo intervento che ci permette non solo di ripercorrere i vari regolamenti (REACH, CLP E SDS), ma anche di focalizzare l’attenzione su alcune prossime scadenze.
 
In “REACH, CLP, SDS: scadenze, novità, strumenti informativi e prospettive del sistema nazionale e regionale di controllo”, a cura della Dott.ssa Patrizia Ferdenzi (Coordinatrice Attività Vigilanza e Controllo Autorità Competente REACH/CLP) viene fatta un’ampia panoramica sul tema delle preregistrazioni e registrazioni, sulla candidate list (elenco di sostanze estremamente problematiche da cui vengono selezionate le sostanze da inserire nell'Allegato XIV del Regolamento REACH), sulla classificazione e sulle schede di sicurezza.
 
Ci soffermiamo in particolare sulle schede di sicurezza e su alcune indicazioni che riguardano in specifico il Regolamento Europeo 453/2010 che aggiorna l’Allegato II del Regolamento REACH tenendo conto dei nuovi criteri CLP.
Ripercorriamo velocemente, a questo proposito, alcune scadenze passate e future:
- dal 1 dicembre 2010 tutti i fornitori di sostanze e miscele pericolose devono obbligatoriamente fornire SDS conformi all’Allegato I del Reg. 453/2010;
- dal 1 dicembre 2012 non è più valida nessuna deroga per le sostanze (art. 2, comma 6, paragrafo 1 Reg. 453/2010);
- dal 1 giugno 2015 tutti i fornitori di sostanze e miscele pericolose dovranno obbligatoriamente fornire SDS conformi all’Allegato II del Reg. 453/2010;
- dal 1 giugno 2017 non sarà più valida nessuna deroga per le miscele (art. 2, comma 6, paragrafo 2 Reg. 453/2010).
 
Queste sono invece alcune caratteristiche della schede di sicurezza (SDS):
- la SDS deve essere fornita solo se si applicano specifiche proprietà pericolose;
- la SDS prescinde da limiti quantitativi di produzione /importazione;
- la SDS rimane uno strumento destinato all’utilizzatore professionale;
- per gli articoli non è prevista SDS;
- nessuna delle informazioni contenute nella SDS può essere considerata confidenziale (ad eccezione del nome chimico per alcune categorie di pericolo e dietro autorizzazione);
- non vi è alcun obbligo formale di una SDS pronta per tutti i prodotti per cui non vi è obbligo legale di SDS”.
E la SDS va fornita obbligatoriamente:
- “a tutti gli utilizzatori a valle al momento o anteriormente alla prima fornitura delle sostanze o delle miscele pericolose”;
- “successivamente, in occasione di ogni aggiornamento, a tutti coloro che hanno acquistato il prodotto nel corso dei 12 mesi precedenti (tracciabilità e conservazione delle informazioni)”.
 
E la scheda deve essere aggiornata tempestivamente:
a)” non appena si rendono disponibili nuove informazioni che possono incidere sulle misure di gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli;
b) allorché è stata rilasciata o rifiutata un'autorizzazione;
c) allorché è stata imposta una restrizione”.
 
Concludiamo l’articolo riportando la risposta ad una domanda sulla scheda di sicurezza estesa. Quando si deve trasmettere ai clienti una SDS con allegato lo scenario di esposizione?
 
Nell’intervento si indica che “in conformità all'articolo 31(9) un fornitore deve aggiornare la sua SDS senza indebito ritardo non appena si rendono disponibili nuove informazioni che possono riguardare le misure di gestione del rischio o sui pericoli. Uno scenario di esposizione (ES) è considerato come nuova informazione e quindi non appena questo si rende disponibile dovrà essere effettuato l'aggiornamento della SDS. Questa SDS aggiornata (quella contenente in allegato lo ES) dovrà essere trasmessa senza indebito ritardo a tutti clienti cui è stata fornita la sostanza o la miscela entro i 12 mesi precedenti [Helpdesk REACH Sviluppo Economico]”.
 
La vigilanza nazionale, regionale e provincialesull’applicazione del Regolamento 1907/2006 (R.E.A.C.H): cosa è stato fatto ecosa si farà”, a cura della Dott.ssa Angela Ganzi e del Dr. Stefano Sghedoni - Servizio Igiene e Sanità Pubblica Azienda USL Reggio Emilia (formato PDF, 5.56 MB).
 
REACH, CLP, SDS: scadenze, novità, strumenti informativi eprospettive del sistema nazionale e regionale di controllo”, a cura della Dott.ssa Patrizia Ferdenzi - Coordinatrice Attività Vigilanza e Controllo Autorità Competente REACH/CLP (formato PDF, 8.86 MB).

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