organismi paritetici e sanzioni

organismi paritetici e sanzioni

organismi paritetici e sanzioni
Il Ministero del Lavoro, con nota n. 9483/2015, ha risposto ad alcuni quesiti sugli Organismi paritetici: quali provvedimenti si devono adottare nei confronti del datore di lavoro che dimostri di aver fatto ricorso, nell’adempimento degli obblighi formativi di cui al d.lgs. n. 81/2008, ad Organismi paritetici non in possesso dei requisiti normativi?

Il tema della collaborazione con gli organismi paritetici per la formazione alla sicurezza ha suscitato e stimolato in questi anni richieste di chiarimenti, modifiche normative, precisazioni ministeriali,  risposte a interpelli e anche confronti accesi sugli aspetti più controversi come le modalità di collaborazione o l’eventuale  sanzionabilità per le aziende  non “collaborative”.

Per fornire un po’ di chiarezza sull’interpretazione normativa è intervenuta lunedì scorso la Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, con una Nota del 8 giugno 2015, risponde ad alcuni quesiti in merito al rapporto con gli  Organismi paritetici, specialmente laddove non in possesso dei requisiti di legge. Una nota che si sofferma anche sul significato del termine "collaborazione" e sull'importanza dell'effettività e adeguatezza della formazione erogata anche nel caso della mancata collaborazione con gli organismi indicati al comma 12, articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.

La nota presenta innanzitutto i provvedimenti da adottare nei confronti del datore di lavoro che “dimostri di aver fatto ricorso, nell'adempimento degli obblighi formativi di cui al d.lgs. n. 81/2008, ad organismi paritetici non in possesso dei requisiti normativi”.

Si ricorda, a questo proposito, che:
- l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 stabilisce l'obbligo, in capo al datore di lavoro, di assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza;
- l’art. 37 al comma 12 indica che la suddetta formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

Dunque – continua la nota - il datore di lavoro “è tenuto a chiedere la collaborazione degli organismi, costituiti da una o più associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato dall'azienda, in possesso dei requisiti di legge appena richiamati, qualora sussistano contestualmente entrambe le condizioni individuate ex art. 37, co. 12, d.lgs. n. 81/2008: che l'organismo paritetico sia presente nel settore di riferimento (ad es.: edilizia) e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro (cfr. circ. n. 20/2011 e Accordo Stato Regioni del 25/07/2012)”.

E l’Accordo del 25/07/2012 (le linee interpretative degli Accordi del 21 dicembre 2011) specifica che tale ‘collaborazione’ “non impone necessariamente al datore di lavoro di effettuare la formazione con gli organismi paritetici quanto, piuttosto, di mettere i medesimi a conoscenza della volontà di svolgere una attività formativa”.

Tale richiesta di collaborazione, nelle forme sopra specificate, va dunque trasmessa agli organismi paritetici, cosi come sono definiti dall'art. 2. comma 1, lett. ee) del D.Lgs. 81/2008:

Articolo 2 – Definizioni

(...)
organismi paritetici e sanzioni

ee) «organismi paritetici»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; la l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla Legge o dai Contratti collettivi di riferimento;

Dunque  la formulazione letterale della definizione richiede che entrambe le parti (associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro) “siano comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
E se in sede ispettiva si riscontra la carenza dei requisiti previsti dalla citata norma in termini di rappresentatività sul piano nazionale per una o entrambe le associazioni stipulanti, “si deve disconoscere la sua qualità di ‘Organismo paritetico’”.

In particolare si ricorda che nel comparto edile la circolare n. 13/2012 “individua le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale”. E di conseguenza – con riferimento al contenuto della Circolare n. 13 del 5 giugno 2012 – si indica che ‘solo gli organismi bilaterali costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro o dei prestatori di lavoro firmatarie  di tali contratti possano definirsi ‘organismi paritetici’ ai sensi del citato art. 2 e quindi legittimati a svolgere l'attività di formazione, in collaborazione con i datori di lavoro, così come previsto dall'art. 37 del T.U. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Pertanto, eventuali altri enti bilaterali costituiti da organizzazioni sindacali e datoriali non in possesso degli indicati requisiti normativi non possono definirsi organismi paritetici ai sensi della previsione normativa del T.U. e, conseguentemente, non possono svolgere l'attività di formazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze ai sensi della disposizione di cui al citato art. 37 del Testo Unico’.

Ne consegue dunque che è pertanto “fatto obbligo al datore di lavoro verificare il possesso dei requisiti, previsti dal d.lgs. n. 81/2008, da parte dell'Organismo paritetico”.

La Nota interviene poi più in generale sul tema della sanzionabilità della mancata collaborazione.

Infatti fermo restando quanto già indicato ai fini della legittimazione all'attività formativa, la Nota ricorda che il legislatore non ha previsto alcuna sanzione per la mancata osservanza del comma 12 dell'art. 37 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza.
E precisa che “alcuni Uffici, tuttavia, applicano all'ipotesi di formazione impartita dal datore di lavoro senza la collaborazione di un organismo paritetico la sanzione per la violazione dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 ritenendo la formazione non sufficiente ed adeguata”.
Si ritiene invece “che i termini di adeguatezza e sufficienza della formazione non debbano tanto accertarsi in base all'attuazione e/o alle modalità del rapporto collaborativo con gli organismi paritetici, ove presenti, quanto piuttosto in relazione al rispetto di quanto previsto nell'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011”.

Di conseguenza – conclude la nota – “laddove un datore di lavoro eroghi una formazione senza la collaborazione di un organismo paritetico non può essere sanzionato, anche per i principi di legalità, tassatività e ragionevolezza, in base al combinato disposto dei commi 1 e 12 del citato art. 37 d.lgs. n. 81/2008, ritenendo che la formazione sia non sufficiente ed adeguata”.



Nota del 8 giugno 2015

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